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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2022

Cassazione n. 47319/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 17.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta documentale semplice e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore e di liquidatore della "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita il 20.10.2016

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del movimento degli affari da parte della curatela, nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, quale presupposto per la sussistenza del reato di bancarotta documentale, non configurabile in quanto l'unico libro non tenuto era il libro giornale, la cui assenza, tuttavia, deve considerarsi irrilevante, posto che la stessa curatela fallimentare ha constatato l'assenza della impossibilità e/o di particolare difficoltà nella ricostruzione del movimento degli affari societari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, che non può essere addebitata all'imputato, ravvisando una colpa grave di quest'ultimo nell'avere ritardato di richiedere il fallimento, in quanto, come affermato dalla stessa curatela, non c'è stato alcun aggravamento e lo stesso Rasia ha quanto meno tentato di limitare i danni, tenuto conto che la società era inattiva dal 2013, dunque non ha potuto produrre una lievitazione veramente consistente del passivo, una volta che non venivano assunti nuovi debiti, né verso i fornitori, né verso l'Erario; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.

3. Con requisitoria scritta del 3.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado (cfr. pp. 7-11 della sentenza oggetto di ricorso), ha fondato la propria decisione, anche con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, disattendendo i rilievi difensivi formulati nell'atto di appello, acriticamente reiterati con i motivi di ricorso, circostanza, quest'ultima, che, come è noto, integra un ulteriore profilo di inammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 17.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta documentale semplice e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore e di liquidatore della "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita il 20.10.2016 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del movimento degli affari da parte della curatela, nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, quale presupposto per la sussistenza del reato di bancarotta documentale, non configurabile in quanto l'unico libro non tenuto era il libro giornale, la cui assenza, tuttavia, deve considerarsi irrilevante, posto che la stessa curatela fallimentare ha constatato l'assenza della impossibilità e/o di particolare difficoltà nella ricostruzione del movimento degli affari societari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, che non può essere addebitata all'imputato, ravvisando una colpa grave di quest'ultimo nell'avere ritardato di richiedere il fallimento, in quanto, come affermato dalla stessa curatela, non c'è stato alcun aggravamento e lo stesso Rasia ha quanto meno tentato di limitare i danni, tenuto conto che la società era inattiva dal 2013, dunque non ha potuto produrre una lievitazione veramente consistente del passivo, una volta che non venivano assunti nuovi debiti, né verso i fornitori, né verso l'Erario; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. 3. Con requisitoria scritta del 3.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado (cfr. pp. 7-11 della sentenza oggetto di ricorso), ha fondato la propria decisione, anche con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, disattendendo i rilievi difensivi formulati nell'atto di appello, acriticamente reiterati con i motivi di ricorso, circostanza, quest'ultima, che, come è noto, integra un ulteriore profilo di inammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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