CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33074/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05IWP2H) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la regolare citazione, avvenuta al domicilio eletto invece che al ricorrente, all'epoca detenuto, si osserva che nessuna censura veniva svolta nella sede propria né tale circostanza veniva portata a conoscenza del giudice (in tal senso, cfr. Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01); rilevato che il secondo motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., quanto al primo aspetto, è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha apprezzato la gravità della condotta del ricorrente che agiva unitamente al complice (evenienza che il ricorrente vorrebbe confutare nel precluso merito), quanto al secondo profilo (art. 131-bis cod. pen.), nessuna questione risulta formulata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il