CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44005/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 19/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE il 26/6/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56 e 628, 624 e 625 cod. pen. e 4 L. 1975/110. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. per il reato di furto di cui al capo b). 6. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. evidenziando che i beni sono stati tutti restituiti in un brevissimo lasso di tempo e che il valore degli stessi, soprattutto in riferimento alle scarpe di cui alla tentata rapina oggetto del capo a) in danno di un negozio di lusso, avrebbe dovuto essere parametrato alle capacità economiche della persona offesa. La doglianza è manifestamente infondata. La corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime censure già oggetto dell'atto di appello. La circostanza che i beni siano stati prontamente restituiti, infatti, risulta del tutto irrilevante in quanto, con specifico riferimento al delitto tentato, ciò che deve tenersi in considerazione non è il danno effettivamente provocato (che appunto la mancata consumazione del reato può avere limitato o del tutto scongiurato) quanto il danno potenziale che sarebbe derivato dal perfezionamento del delitto. Con specifico riferimento al capo a), poi, risulta altresì corretta la considerazione circa la natura plurioffensiva del reato e alla necessità di dover tenere conto anche degli ulteriori danni, come quelli derivanti dalla violenza o minaccia, subiti dalle persone offese (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata; cfr. Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685; Sez. 2, n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; Sez. 2, n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749). Sotto altro profilo, infine deve ribadirsi che l'attenuante invocata presuppone che il danno patrimoniale sia lievissimo così che il riconoscimento della stessa presuppone una valutazione complessiva di tutti i danni, effettivi e potenziali, provocati e che il valore veniale dei beni sia comunque esiguo. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. per il reato di furto di cui al capo b). La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato adeguata e coerente risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello. Con il riferimento al brevissimo lasso temporale intercorso tra la tentata rapina e il precedente furto, conclusione questa fondata sul medesimo ragionamento logico e coerente che ha determinato la qualificazione del reato sub b) in furto piuttosto che ricettazione, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'aggravante. Le ulteriori censure ora dedotte, pertanto, tese a sollecitare una diversa valutazione sul punto non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] • o [OSCURATO:PERSONA] essini D