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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 03837/2025

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/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2140 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in giudizio ex art. 86 c.p.c., domiciliat o presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenzan. 1527/2020 depositat a il 16 settembre 2020 del la Corte di appello di Catania.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 gennaio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025

1. ─ Con sentenza del 18 maggio 2016 il Tribunale di Catania , giudicando sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e vertenti su un rapporto di conto corrente bancarioda lui intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, reputato fondate le deduzioni attoree circa i tassi di interesse,la commissione di massimo scoperto , le spese e le valute e ha rideterminato il saldo del conto alla data del 3 maggio 2012 nell’importo di euro 31.830,50 a credito del correntista.

2. ─ Unicreditha proposto un gravame che la Corte di appello di Catania ha accolto con sentenza del 16 settembre 2020: il saldo del contocorrente oggetto di causa è stato così rideterminato in ragion e di euro 25.071,87 a credito della banca. 3.― Per la c assazione di quest'ultima pronuncia ricorre Castelli.

L’impugnazione consta di otto motivi(non potendo essere considerata tale la richiesta di una nuova regolazione delle spese del giudizio di merito, dipendente dall’auspicato accoglimento del ricorso).

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

La parte istante ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

Si deduce che con riferimento al secondo motivo di appello la banca non avrebbe individuato la parte della sentenza impugnata e le ragioni su cui si sarebbe fondata la censura.

Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che la Corte di appello h a disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dall'odierno ricorrenterilevando come nel caso di specie la parte appellante avesse posto il giudice nella condizione di comprendere con chiarezza qualeera il contenuto della doglianzaproposta, dimostrando di aver compreso le ragioni esposte nella pronuncia di primo grado e indicando il perché Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 queste fossero censurabili.

Ora, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ― che ha la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte ― trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495).

Come è stato ancora precisato, l a deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello ne impone, anche alla luce delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri contro Italia), una modulazione secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (così Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612).

Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 Il motivo di impugnazione manca di una illustrazione del la censura proposta avanti al Giudice di appello, sicchéesso non può avere ingresso in questa sede.

2. ― Col secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si rileva che in primo gradoil consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato la mancanza degli estratti conto e chiesto al giudice l'autorizzazione all'utilizzo degli estratti conto non rinvenuti nel fascicolo d'ufficio ma prodotti dalla parte attrice nel corso delle operazioni peritali: autorizzazione che il Tribunale aveva accordato.

Col proprio atto di appello la banca aveva eccepito che il saldo del conto era stato rideterminato anche sulla base di estratti conto dei quali essa aveva contestato l'acquisizione e la Corte di merito aveva disposto la riconvocazione del consulente tecnico affinché procedesse alla rideterminazionedel rapporto di dare e avere tra le parti limitando il calcolo al periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2007 e il 3 maggio 2012, e quindi sulla base della sola documentazioneda essa ritenuta oggetto di tempestiva produzione.

Il ricorrente si duole che il Giudice distrettuale abbia ritenuto privo di riscontro il proprio assunto, secondo cui i documenti in contestazione era no stati tempestivamente prodotti in primo grado e succes s ivamente smarriti per causa imputabile alla cancelleria del T ribunale .

In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di consideraredue circostanze decisive: che , prima di iniziare il giudizio di primo grado,il ricorrente aveva richiesto alla parte convenuta copia degli estratti conto e dei riassunti scalari di cui non aveva la disponibilità; che detta documentazione, consegnata dalla banca, era stata utilizzata dal consulente tecnico della parte attrice per la redazione di una perizia stragiudiziale prodotta insieme all'atto di citazione.

Col terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 74 disp. att. c.p.c..

Si osserva che l'accettazione e la timbratura, da parte del cancelliere, della documentazione prodotta con il fascicolo Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 di partedoveva far presumere l'effettiva produzione degli scritti indicati nell'indice degli allegati.

Si aggiunge che a fronte del successivo smarrimento dei detti documenti il Tribunale era tenuto a ordinare la ricerca degli stessi da parte della cancelleria o adautorizzare la parte a ricostruire il suofascicolo.

I due motivi ruotano intorno alla medesima questione.

Il secondo è inammissibile, mentre il terzo va rigettato.

La Corte di merito ha rilevato che n el corso delle operazioni peritalisvoltesi in primo grado il c.t.u. a veva dato conto del l'assenza della documentazione delle movimentazioni del conto riferite a nove trimestri; in particolare, «per tali periodi risultavano depositate le parti iniziali delle liquidazioni (riepilogo per valuta) , m a non il prospetto contenente il dettaglio delle competenze»; inoltre, sempre secondo il consulente, era mancata la produzione di estratti conto relativi a diciassette mesi.

A fronte della deduzione dell’appellato vertente sull a tempestiva produzione di tale documentazione, la Corte di merito ha osservato che l’attore, nell’indicare, all’interno della citazione, i documenti prodotti,si era limitato a far menzione della produzione di «copia estratti conto»,senza ulteriori precisazioni, e che l'indice degli allegatioggetto di produzione non risultava essere più preciso .

Secondo il Giudice di appello, dunque, non esisteva prova che l'attore avesse prodotto in giudizio tutti gli estratti conto e, anzi, la condotta processuale di Castelli ― in particolare la richiesta di esibizione da lui formulatacon la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ― lasciava logicamente supporre che la documentazione prodotta fosse incompleta: di talch é risultava essere priv o di riscontr o l'a ssunto attoreo, secondo cui i documenti prodotti erano andati smarriti per causa non imputabile allo stessoCastelli.

Ciò detto, quanto al secondo motivo è sufficiente osservare che, intema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo nonè riconducibile Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti ― in quest'ultimo caso ― di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).

Con riguardo al terzo mezzo,poi, il ricorrente invoca il principio secondo cui l'accettazione da parte del cancelliere degli atti edocumenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indicedel fascicolo, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. c.p.c.., senza l'annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolareproduzione degli stessi (così Cass. 18 giugno 2015, n. 12670).

E’ tuttavia da osservare che nella fattispecie la Corte di merito ha osservato come la modalità di compilazione dell’indice non era idonea a dar conto della presenza, nel fascicolo, dei documenti di cui qui si dibatte.

Ebbene, una elencazionemassiva e generica dei documenti, che non consentadi raccordare, nemmeno attraverso il numero d’ordine, i singoli scritti prodotti (in questo caso gli estratti conto) al contenuto dell’indice di cui all’art. 74, comma 4, disp. att. c.p.c. non soddisfa la condizione dettata dalla legge processuale per la produzione documentale, in quanto non fornisce alcunaprecisa informazione su ciò che è realmente refluito nel fascicolo di causa: deve conseguentemente escludersi che in una tale evenienza il documento trovi corrispondenza nell’indice sottoscritto dal cancelliere.Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova (Cass. 7 giugno 2024, n.15969; Cass. 29 maggio 2019, n. 14661 ).

Vero è che la giurisprudenza di questa Corte ammette che la parte interessata sia Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 ammessa a dimostrare che, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto, ancorché senza le modalità predette, nei termini stabiliti dal codice di rito (Cass. 23 novembre 2006, n. 24874; Cass. 1 settembre 2006, n. 18949; Cass. 19 luglio 2005, n. 15189; cfr. pure: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27313; Cass. 7 marzo 2014, n. 5408, non massimata in CED).

Tale prova non è stataperò fornita .

Essa, difatti, non è di certo integrata dalla circostanza, dedotta dal ricorrente, e prospettata col secondo motivo di censura, della acquisita disponibilità, prima dell’introduzione del giudizio,dei documenti in questione; come è del tutto evidente , si può possedere un documento senza produrlo in giudizio.

3. ― Il quarto motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 263 ss. c.p.c. e dell’art. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) , Assume il ricorrente che, in quanto correntista, aveva il diritto di ottenere il rendicontodelle intercorse movimentazioni.

Il motivoè inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata nellaparte che interessa.

La Corte territoriale ha osservato che dall’orientamento di giurisprudenza indicato dalla ricorrente (che faceva capo a Cass. 15 settembre 2017, n. 21472, non massimata)poteva desumersi non già una deroga all'ordinario sistema di riparto degli oneri probatori,quanto piuttosto al la regola d ell’ inammissibilità dell'istanza di esibizione in mancanza del mancato avvalimento, da parte del correntista dello strumento di cui all’art. 119, comma 4, t.u.b.: e ha precisato che l’istanza ex art. 210 c.p.c. non poteva trovare accoglimento in quanto, disattesa dal primo giudice, non era stata reiterata in appello e nemmeno in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni, talchédoveva intendersi fosse stata oggetto di rinuncia.

Va qui precisato chela proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 dall'art. 366 n. 4 c.p.c. (cfr: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450;Cass. 3 luglio 2020, n. 13735).

Per mera completezza,si osserva come non possa sostenersi che il convenuto in ripetizione sia tenuto alla produzione degli estratti in ragione del suo obbligo di rendere il conto: anche a volerprescindere dal rilievo per cui l’invio periodico degli estratti conto esauriscel'obbligo della banca di rendere il conto (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione), va rimarcato il principio per cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294) e ciò significa che compete al correntista attore in ripetizione fornire la prova dei movimenti del conto (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; cfr. pure Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

4. ― Col quinto mezzo la sentenza è censurata per l’omessa pronuncia su di un’eccezione ritualmente proposta.

Lamenta l’istante che la Corte di merito non si sia pronunciata sulla propria deduzione quanto allatardività dell’eccezione di prescrizione proposta dalla banca.

Il sesto mezzo denuncia la violazione degli artt. 38, 166, e 167 c.p.c., nonché dell’art. 2938 c.c..Si deduce che la sentenza impugnata avrebbetrascurato di considerare che l’eccezionedi prescrizione andava proposta in una comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentrenella fattispecie la banca convenuta si era costituita all’udienza di comparizione.

Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto nonsi mostrano in grado di cogliere, perla parte che interessa, il senso effettivo della decisione impugnata.

Questa ha reputato implicitamente assorbita ogni questione relativa all’eccepita prescrizione.La Corte di merito ha difatti rielaborato Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 il saldo a far data dal 1 gennaio 2007(e cioè a partire dal momento in cui era stata acquisita documentazione idonea alla rideterminazione del saldo): tenuto conto che, come ricordato dallo stesso ricorrente, l’atto introduttivo del ricorso fu notificato il 18 giugno 2012, la prescrizione decennale del diritto a ripetere le rimesse solutorie non aveva modo di operare: per tale ragione il Giudice distrettuale non l’ha presa in considerazione.

5. ― Col s ettimo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Sostiene chi impugna: che la ricostruzione del conto avrebbe potuto attuarsi attraverso l'uso dei riassunti scalari; che la Corte di appello,una volta rilevata l'assenza di alcuni estratti conto, avrebbe dovuto disporreche il consulente tecnico non procedesse al ricalcolo degli interessi per i periodi mancanti; che il criterio di vicinanza della prova imponeva di usare come dato di partenzail cosiddetto saldo zero.

Il motivo è nel complesso infondato.

Come si è detto, l’onere di provare le movimentazioni del conto gravava sul ricorrente, quale attore in ripetizione.

L’applicazione del criterio del c.d. saldo zero, che in caso di conto in passivo premia il correntista, è conseguentemente esclusa .

Come osservato da questa Corte, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.

Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.

Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).

Esula, poi, dal sindacato di legittimità la verificacirca la concreta idoneità di questo o quel documento, di questo o quel metodo contabile, a colmare le lacune degli estratti conto.

In caso di incompletezza degli estratti la prova dei movimenti del conto ben può desumersi da altri mezzi di prova, ma il relativo accertamento in fatto è insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621).

Ebbene, nel caso in esame la Corte di merito ha spiegato che «espedienti di natura contabile resi possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati o dal ricorso ai riassunti scalari» rappresentavano «al più ipotesi di rideterminazione del saldo dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto»: e quindi soluzioni prive della necessaria attendibilità.

6. ― Con l’ottavo mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1194 c.c., Viene sostenuto che detta norma non è Sez.

I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 utilizzabilein costanza del rapporto di conto corrente .

Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale hareputato corretto applicare alle rimesse solutorie il criterio di imputazione che antepone gli interessi al capitale: e tale opzione è conforme alla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova appunto applicazione in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento(Cass. 15 febbraio 2021, n. 3858).

7. ― Il ricorso è respinto.

8. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2140 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in giudizio ex art. 86 c.p.c., domiciliat o presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenzan. 1527/2020 depositat a il 16 settembre 2020 del la Corte di appello di Catania. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 gennaio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 1. ─ Con sentenza del 18 maggio 2016 il Tribunale di Catania , giudicando sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e vertenti su un rapporto di conto corrente bancarioda lui intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, reputato fondate le deduzioni attoree circa i tassi di interesse,la commissione di massimo scoperto , le spese e le valute e ha rideterminato il saldo del conto alla data del 3 maggio 2012 nell’importo di euro 31.830,50 a credito del correntista. 2. ─ Unicreditha proposto un gravame che la Corte di appello di Catania ha accolto con sentenza del 16 settembre 2020: il saldo del contocorrente oggetto di causa è stato così rideterminato in ragion e di euro 25.071,87 a credito della banca. 3.― Per la c assazione di quest'ultima pronuncia ricorre Castelli. L’impugnazione consta di otto motivi(non potendo essere considerata tale la richiesta di una nuova regolazione delle spese del giudizio di merito, dipendente dall’auspicato accoglimento del ricorso). Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La parte istante ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Si deduce che con riferimento al secondo motivo di appello la banca non avrebbe individuato la parte della sentenza impugnata e le ragioni su cui si sarebbe fondata la censura. Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che la Corte di appello h a disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dall'odierno ricorrenterilevando come nel caso di specie la parte appellante avesse posto il giudice nella condizione di comprendere con chiarezza qualeera il contenuto della doglianzaproposta, dimostrando di aver compreso le ragioni esposte nella pronuncia di primo grado e indicando il perché Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 queste fossero censurabili. Ora, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ― che ha la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte ― trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495). Come è stato ancora precisato, l a deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello ne impone, anche alla luce delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri contro Italia), una modulazione secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (così Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612). Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 Il motivo di impugnazione manca di una illustrazione del la censura proposta avanti al Giudice di appello, sicchéesso non può avere ingresso in questa sede. 2. ― Col secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si rileva che in primo gradoil consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato la mancanza degli estratti conto e chiesto al giudice l'autorizzazione all'utilizzo degli estratti conto non rinvenuti nel fascicolo d'ufficio ma prodotti dalla parte attrice nel corso delle operazioni peritali: autorizzazione che il Tribunale aveva accordato. Col proprio atto di appello la banca aveva eccepito che il saldo del conto era stato rideterminato anche sulla base di estratti conto dei quali essa aveva contestato l'acquisizione e la Corte di merito aveva disposto la riconvocazione del consulente tecnico affinché procedesse alla rideterminazionedel rapporto di dare e avere tra le parti limitando il calcolo al periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2007 e il 3 maggio 2012, e quindi sulla base della sola documentazioneda essa ritenuta oggetto di tempestiva produzione. Il ricorrente si duole che il Giudice distrettuale abbia ritenuto privo di riscontro il proprio assunto, secondo cui i documenti in contestazione era no stati tempestivamente prodotti in primo grado e succes s ivamente smarriti per causa imputabile alla cancelleria del T ribunale . In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di consideraredue circostanze decisive: che , prima di iniziare il giudizio di primo grado,il ricorrente aveva richiesto alla parte convenuta copia degli estratti conto e dei riassunti scalari di cui non aveva la disponibilità; che detta documentazione, consegnata dalla banca, era stata utilizzata dal consulente tecnico della parte attrice per la redazione di una perizia stragiudiziale prodotta insieme all'atto di citazione. Col terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 74 disp. att. c.p.c.. Si osserva che l'accettazione e la timbratura, da parte del cancelliere, della documentazione prodotta con il fascicolo Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 di partedoveva far presumere l'effettiva produzione degli scritti indicati nell'indice degli allegati. Si aggiunge che a fronte del successivo smarrimento dei detti documenti il Tribunale era tenuto a ordinare la ricerca degli stessi da parte della cancelleria o adautorizzare la parte a ricostruire il suofascicolo. I due motivi ruotano intorno alla medesima questione. Il secondo è inammissibile, mentre il terzo va rigettato. La Corte di merito ha rilevato che n el corso delle operazioni peritalisvoltesi in primo grado il c.t.u. a veva dato conto del l'assenza della documentazione delle movimentazioni del conto riferite a nove trimestri; in particolare, «per tali periodi risultavano depositate le parti iniziali delle liquidazioni (riepilogo per valuta) , m a non il prospetto contenente il dettaglio delle competenze»; inoltre, sempre secondo il consulente, era mancata la produzione di estratti conto relativi a diciassette mesi. A fronte della deduzione dell’appellato vertente sull a tempestiva produzione di tale documentazione, la Corte di merito ha osservato che l’attore, nell’indicare, all’interno della citazione, i documenti prodotti,si era limitato a far menzione della produzione di «copia estratti conto»,senza ulteriori precisazioni, e che l'indice degli allegatioggetto di produzione non risultava essere più preciso . Secondo il Giudice di appello, dunque, non esisteva prova che l'attore avesse prodotto in giudizio tutti gli estratti conto e, anzi, la condotta processuale di Castelli ― in particolare la richiesta di esibizione da lui formulatacon la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ― lasciava logicamente supporre che la documentazione prodotta fosse incompleta: di talch é risultava essere priv o di riscontr o l'a ssunto attoreo, secondo cui i documenti prodotti erano andati smarriti per causa non imputabile allo stessoCastelli. Ciò detto, quanto al secondo motivo è sufficiente osservare che, intema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo nonè riconducibile Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti ― in quest'ultimo caso ― di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785). Con riguardo al terzo mezzo,poi, il ricorrente invoca il principio secondo cui l'accettazione da parte del cancelliere degli atti edocumenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indicedel fascicolo, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. c.p.c.., senza l'annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolareproduzione degli stessi (così Cass. 18 giugno 2015, n. 12670). E’ tuttavia da osservare che nella fattispecie la Corte di merito ha osservato come la modalità di compilazione dell’indice non era idonea a dar conto della presenza, nel fascicolo, dei documenti di cui qui si dibatte. Ebbene, una elencazionemassiva e generica dei documenti, che non consentadi raccordare, nemmeno attraverso il numero d’ordine, i singoli scritti prodotti (in questo caso gli estratti conto) al contenuto dell’indice di cui all’art. 74, comma 4, disp. att. c.p.c. non soddisfa la condizione dettata dalla legge processuale per la produzione documentale, in quanto non fornisce alcunaprecisa informazione su ciò che è realmente refluito nel fascicolo di causa: deve conseguentemente escludersi che in una tale evenienza il documento trovi corrispondenza nell’indice sottoscritto dal cancelliere.Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova (Cass. 7 giugno 2024, n.15969; Cass. 29 maggio 2019, n. 14661 ). Vero è che la giurisprudenza di questa Corte ammette che la parte interessata sia Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 ammessa a dimostrare che, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto, ancorché senza le modalità predette, nei termini stabiliti dal codice di rito (Cass. 23 novembre 2006, n. 24874; Cass. 1 settembre 2006, n. 18949; Cass. 19 luglio 2005, n. 15189; cfr. pure: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27313; Cass. 7 marzo 2014, n. 5408, non massimata in CED). Tale prova non è stataperò fornita . Essa, difatti, non è di certo integrata dalla circostanza, dedotta dal ricorrente, e prospettata col secondo motivo di censura, della acquisita disponibilità, prima dell’introduzione del giudizio,dei documenti in questione; come è del tutto evidente , si può possedere un documento senza produrlo in giudizio. 3. ― Il quarto motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 263 ss. c.p.c. e dell’art. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) , Assume il ricorrente che, in quanto correntista, aveva il diritto di ottenere il rendicontodelle intercorse movimentazioni. Il motivoè inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata nellaparte che interessa. La Corte territoriale ha osservato che dall’orientamento di giurisprudenza indicato dalla ricorrente (che faceva capo a Cass. 15 settembre 2017, n. 21472, non massimata)poteva desumersi non già una deroga all'ordinario sistema di riparto degli oneri probatori,quanto piuttosto al la regola d ell’ inammissibilità dell'istanza di esibizione in mancanza del mancato avvalimento, da parte del correntista dello strumento di cui all’art. 119, comma 4, t.u.b.: e ha precisato che l’istanza ex art. 210 c.p.c. non poteva trovare accoglimento in quanto, disattesa dal primo giudice, non era stata reiterata in appello e nemmeno in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni, talchédoveva intendersi fosse stata oggetto di rinuncia. Va qui precisato chela proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 dall'art. 366 n. 4 c.p.c. (cfr: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450;Cass. 3 luglio 2020, n. 13735). Per mera completezza,si osserva come non possa sostenersi che il convenuto in ripetizione sia tenuto alla produzione degli estratti in ragione del suo obbligo di rendere il conto: anche a volerprescindere dal rilievo per cui l’invio periodico degli estratti conto esauriscel'obbligo della banca di rendere il conto (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione), va rimarcato il principio per cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294) e ciò significa che compete al correntista attore in ripetizione fornire la prova dei movimenti del conto (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; cfr. pure Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). 4. ― Col quinto mezzo la sentenza è censurata per l’omessa pronuncia su di un’eccezione ritualmente proposta. Lamenta l’istante che la Corte di merito non si sia pronunciata sulla propria deduzione quanto allatardività dell’eccezione di prescrizione proposta dalla banca. Il sesto mezzo denuncia la violazione degli artt. 38, 166, e 167 c.p.c., nonché dell’art. 2938 c.c..Si deduce che la sentenza impugnata avrebbetrascurato di considerare che l’eccezionedi prescrizione andava proposta in una comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentrenella fattispecie la banca convenuta si era costituita all’udienza di comparizione. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto nonsi mostrano in grado di cogliere, perla parte che interessa, il senso effettivo della decisione impugnata. Questa ha reputato implicitamente assorbita ogni questione relativa all’eccepita prescrizione.La Corte di merito ha difatti rielaborato Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 il saldo a far data dal 1 gennaio 2007(e cioè a partire dal momento in cui era stata acquisita documentazione idonea alla rideterminazione del saldo): tenuto conto che, come ricordato dallo stesso ricorrente, l’atto introduttivo del ricorso fu notificato il 18 giugno 2012, la prescrizione decennale del diritto a ripetere le rimesse solutorie non aveva modo di operare: per tale ragione il Giudice distrettuale non l’ha presa in considerazione. 5. ― Col s ettimo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Sostiene chi impugna: che la ricostruzione del conto avrebbe potuto attuarsi attraverso l'uso dei riassunti scalari; che la Corte di appello,una volta rilevata l'assenza di alcuni estratti conto, avrebbe dovuto disporreche il consulente tecnico non procedesse al ricalcolo degli interessi per i periodi mancanti; che il criterio di vicinanza della prova imponeva di usare come dato di partenzail cosiddetto saldo zero. Il motivo è nel complesso infondato. Come si è detto, l’onere di provare le movimentazioni del conto gravava sul ricorrente, quale attore in ripetizione. L’applicazione del criterio del c.d. saldo zero, che in caso di conto in passivo premia il correntista, è conseguentemente esclusa . Come osservato da questa Corte, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Esula, poi, dal sindacato di legittimità la verificacirca la concreta idoneità di questo o quel documento, di questo o quel metodo contabile, a colmare le lacune degli estratti conto. In caso di incompletezza degli estratti la prova dei movimenti del conto ben può desumersi da altri mezzi di prova, ma il relativo accertamento in fatto è insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). Ebbene, nel caso in esame la Corte di merito ha spiegato che «espedienti di natura contabile resi possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati o dal ricorso ai riassunti scalari» rappresentavano «al più ipotesi di rideterminazione del saldo dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto»: e quindi soluzioni prive della necessaria attendibilità. 6. ― Con l’ottavo mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1194 c.c., Viene sostenuto che detta norma non è Sez. I–RG 2140/2021 camera di consiglio8.1.2025 utilizzabilein costanza del rapporto di conto corrente . Il motivo è infondato. La Corte distrettuale hareputato corretto applicare alle rimesse solutorie il criterio di imputazione che antepone gli interessi al capitale: e tale opzione è conforme alla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova appunto applicazione in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento(Cass. 15 febbraio 2021, n. 3858). 7. ― Il ricorso è respinto. 8. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dell
Sentenza Cassazione n. 03837/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris