CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natck,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 ottobre 2021 la Corte di Assise di Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza emessa il 2.11.2020 dal Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Almòsa: riqualificava il fatto di reato nella violazione dell'art. 635, cpv. n. 1, cod. pen.; rideterminava la pena nei confronti dell'imputata appellante in mesi 10 e giorni 20 di reclusione; ordinava il dissequestro e la restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] Almosa della sola attrezzatura, non pertinente al veicolo [OSCURATO:PERSONA] (targato [OSCURATO:TARGA], del quale confermava la decisione ablativa) presente e custodita sul medesimo, all'atto di adozione della misura di polizia; confermava nel resto la gravata sentenza. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - di [OSCURATO:PERSONA] Alrnosa deducendo come motivo di ricorso inosservanza e/o erronea applicazione e assenza di motivazione in relazione agli artt. 43, 635 cod. pen. e art. 192 e 530 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze tese a sollecitare una mera rivalutazione di elementi di fatto già accuratamente vagliati nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare cong -uo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]