CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12381/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per lesioni personali aggravate e delitto di resistenza a un pubblico ufficiale; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in ragione dell'omessa assistenza già innanzi al Giudice di primo grado (sin dall'udienza di convalida dell'arresto, ove era presente un interprete di lingua inglese) da parte di un interprete di lingua ghanese - è stata irritualmente dedotta e, comunque, trova smentita negli atti processuali, trattandosi di nullità a regime intermedio (Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq, 285486 - 02) e constando che - dopo esser stato assistito all'udienza di convalida dell'arresto da un interprete di lingua inglese - innanzi al Tribunale l'imputato è stato assistito da un interprete di lingua ghanese e si è avvalso della facoltà di non rispondere, senza che sia mai stata sollevata alcuna eccezione, il che comunque determinerebbe la sanatoria dell'asserita nullità (cfr. art. 182, comma 2, cod. proc. pen.); parimenti, la questione non è stata oggetto di specifico motivo di appello (come imposto dall'art. 581 cod. proc. pen.), essendosi fatta menzione, nell'atto di gravame, del fatto che l'imputato non comprendesse bene la lingua inglese solo per censurare la motivazione della decisione di primo grado sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; infine, nulla è stato eccepito nel giudizio di appello (cfr. conclusioni scritte del difensore), il che conduce alle medesime conclusioni (cfr. Sez. 5, n. 20023 del 01/03/2023, Vacariu, Rv. 284515 - 01); - il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale, di norme processuali e il vizio di motivazione, segnatamente sub specie del travisamento delle risultanze istruttorie, con riguardo al delitto aggravato di lesioni personali - e il terzo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale e alla ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. lungi dal muovere compiute censure di legittimità prospettano un diverso apprezzamento del compendio probatorio (anzitutto, con riguardo alla valutazione della deposizione della persona offesa), senza denunciarne ritualmente il travisamento (che non può essere utilmente dedotto per il tramite del richiamo parcellizzato di talune delle dichiarazioni in atti e dei referti medici: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), reiterando il medesimo ordine di censure già disattese in maniera congrua e logica dalla Corte distrettuale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il quarto motivo - con cui si adducono la violazione della legge penale e di norme processuali, nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale (vale a dire la gravità del fatto, segnatamente in considerazione del pregiudizio arrecato alla vittima; cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), dando conto pure - conformemente al diritto - della mancanza di elementi favorevoli da apprezzare e tale iter non può essere qui utilmente censurato con l'alternativa prospettazione che il ricorso propone, in particolare nel presupposto - smentito dagli atti processuali - che all'imputato non sia stato consentito rendere dichiarazioni perché non assistito da un interprete di lingua ghanese;. - il quinto motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla disposta di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla_ sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato dalla difesa nella propria memoria (in data 9 novembre 2023), che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 det 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del