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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2019

Cassazione n. 11465/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28306 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] anche quale titolare della omonima ditta individuale e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, giusta procure speciali in calce al controricorso, dall'Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso CBA- studio legale e tributario in [OSCURATO:PERSONA] G. Donizetti n. 10; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 4/01/20, depositata in data 6 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano aveva respinto l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della omonima ditta individuale e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.n.c. avverso la sentenza n. 29/01/2019 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi dei suddetti contribuenti avverso avvisi di accertamento n.

TBAO1T201142 e TBAO1T201140 con cui l'Ufficio aveva contestato, a seguito di indagini bancarie, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73, nei confronti rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e della società, maggiori ricavi non dichiarati ai fini Irap e Iva, per l'anno 2012; - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare della omonima ditta individuale, resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - i controricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma 7, Cost. per avere la Commissione tributaria di II grado, con una motivazione apparente, confermato la sentenza di primo grado, senza specificare le ragioni e l'iter logico- giuridico sotteso alla decisione; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c. per avere la Commissione di II grado confermato la decisione di primo grado mediante un rinvio alle statuizioni della sentenza della medesima Commissione n. 105/2018 (concernenti precedenti annualità 2008- 2011 e favorevole ai contribuenti), ancorché quest'ultima pronuncia non fosse passata in giudicato, essendo stata impugnata con ricorso per cassazione; - preliminarmente va osservato che, alla luce della memoria depositata dai controricorrenti, può escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, avendo l'unica socia superstite ([OSCURATO:PERSONA]) definito la propria posizione in adesione; - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez.

U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.27305 del 07/10/2021), il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; -va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti".

Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; conf.

Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass.22949 del 2018).

Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022); - peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017; Sez. 5 - , Sentenza n. 24452 del 05/10/2018; Sez.

L - , Sentenza n. 21037 del 23/08/2018 ).

Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017); - nella specie, trattasi di motivazione per relationem a sentenza di primo grado neppure richiamata nei suoi tratti essenziali ("Come analiticamente evidenziato dagli appellati, nelle analoghe vertenze concernenti i periodi di imposta dal 2008 al 2011 è stata riconosciuta in entrambi i gradi di giudizio, la fondatezza nel merito della loro posizione.

Basti in proposito rinviare per intero alla sentenza di questa Commissione n. 105/2018 che ha pienamente condiviso le considerazioni e conclusioni della pronuncia di prime cure n. 39/2018, a sua sviluppata in termini analoghi a quella di cui si discute nell'odierna sede"); l'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di "motivazione apparente" innanzi delineata» (Cass.

S.U. citate); -in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione; P.Q.

M.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28306 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] anche quale titolare della omonima ditta individuale e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, giusta procure speciali in calce al controricorso, dall'Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso CBA- studio legale e tributario in [OSCURATO:PERSONA] G. Donizetti n. 10; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 4/01/20, depositata in data 6 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano aveva respinto l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della omonima ditta individuale e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.n.c. avverso la sentenza n. 29/01/2019 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi dei suddetti contribuenti avverso avvisi di accertamento n. TBAO1T201142 e TBAO1T201140 con cui l'Ufficio aveva contestato, a seguito di indagini bancarie, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73, nei confronti rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e della società, maggiori ricavi non dichiarati ai fini Irap e Iva, per l'anno 2012; - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare della omonima ditta individuale, resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - i controricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma 7, Cost. per avere la Commissione tributaria di II grado, con una motivazione apparente, confermato la sentenza di primo grado, senza specificare le ragioni e l'iter logico- giuridico sotteso alla decisione; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c. per avere la Commissione di II grado confermato la decisione di primo grado mediante un rinvio alle statuizioni della sentenza della medesima Commissione n. 105/2018 (concernenti precedenti annualità 2008- 2011 e favorevole ai contribuenti), ancorché quest'ultima pronuncia non fosse passata in giudicato, essendo stata impugnata con ricorso per cassazione; - preliminarmente va osservato che, alla luce della memoria depositata dai controricorrenti, può escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, avendo l'unica socia superstite ([OSCURATO:PERSONA]) definito la propria posizione in adesione; - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.27305 del 07/10/2021), il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; -va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti". Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass.22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022); - peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017; Sez. 5 - , Sentenza n. 24452 del 05/10/2018; Sez. L - , Sentenza n. 21037 del 23/08/2018 ). Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017); - nella specie, trattasi di motivazione per relationem a sentenza di primo grado neppure richiamata nei suoi tratti essenziali ("Come analiticamente evidenziato dagli appellati, nelle analoghe vertenze concernenti i periodi di imposta dal 2008 al 2011 è stata riconosciuta in entrambi i gradi di giudizio, la fondatezza nel merito della loro posizione. Basti in proposito rinviare per intero alla sentenza di questa Commissione n. 105/2018 che ha pienamente condiviso le considerazioni e conclusioni della pronuncia di prime cure n. 39/2018, a sua sviluppata in termini analoghi a quella di cui si discute nell'odierna sede"); l'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di "motivazione apparente" innanzi delineata» (Cass. S.U. citate); -in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione; P.Q. M.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione
Sentenza Cassazione n. 11465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris