CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 24356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame avverso provvedimenti coercitivi, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 15 dicembre 2021 che aveva -4 applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo il ricorrente, dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza posta sul luogo del fatto sarebbe emerso che egli sarebbe stato aggredito dalle vittime e non viceversa. Inoltre, l'ordinanza impugnata non sarebbe motivata quanto alla adeguatezza della misura rispetto a quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso, attraverso una ricostruzione del fatto non rivedibile in questa sede, che le lesioni inferte alle vittime e documentate da certificazione medica, potessero essere giustificate attraverso una mera reazione alla aggressione altrui, la quale, pur se esistente, non aveva determinato, per le sue modalità, alcuno stato di legittima difesa nell'indagato, che si era risolto a ferire con un coltello le due persone offese senza alcuna costrizione ed in modo del tutto sproporzionato all'offesa ricevuta. 2. Quanto alla adeguatezza della misura, il Tribunale, ricordando il precedente per evasione a carico del ricorrente, intervenuto nel quinquennio dal fatto per cui si procede, ha correttamente ritenuto che la misura degli arresti domiciliari non potesse essere applicata, ostandovi il divieto previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. e non essendo il precedente di lieve entità per le ragioni evidenziate dal Tribunale ma non in ricorso, ritenendo comunque sussistente il pericolo di recidiva attraverso valutazioni neanche richiamate dal ricorrente e relative alla sua negativa personalità ed ai suoi precedenti penali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]