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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 1953

Cassazione n. 14063/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 13 Gennaio 2022, confermava, in punto di responsabilità penale, la pronuncia del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto FERRINDA Peppino colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p., e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e mancanza di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

Con due ulteriori articolazioni assume il decorso del termine prescrizionale in relazione gli art.69 e 157 commi 1 e 2 cod.pen. ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere.

Con una ultima articolazione assume violazione di legge per essere stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 7 cod.pen. in quanto la corte territoriale non aveva fornito risposta alle doglianze della parte ricorrente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove a sostegno dei primi tre motivi di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

Assume infatti che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale, in quanto neutralizzate nel giudizio di bilanciamento.

3.1. Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con il chiaro disposto dell'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. che affermano, ai fini della determinazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e che non vale il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti in quanto non risultano applicabili le disposizioni dell'art.69 cod.pen.; di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle. circostanze aggravanti o sulla recidiva. 3.2 Con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effetto speciale (quando l'aumento de pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale deve ritenersi "applicata" anche se considerata sub-valente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, n.15681 del 13/12/2016, Esposito, Rv.269669; sez.5, n.48891 del 20/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274601).

A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e ribadita anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962, 3/03/2022, Magliano, Rv.382815) 3.3 Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico, privo di analisi censoria e non evidenzia le ragioni per le quali dovrebbe risultare esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 7 cod.pen., a fronte di una doppia conforme di condanna che imponeva alla parte ricorrente di indicare le ragioni di dissenso rispetto al contenuto motivazionale di entrambe le pronunce e comunque a indicare il travisamento della prova in cui entrambe le pronunce sarebbero incorse.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 13 Gennaio 2022, confermava, in punto di responsabilità penale, la pronuncia del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto FERRINDA Peppino colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p., e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e mancanza di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. Con due ulteriori articolazioni assume il decorso del termine prescrizionale in relazione gli art.69 e 157 commi 1 e 2 cod.pen. ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere. Con una ultima articolazione assume violazione di legge per essere stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 7 cod.pen. in quanto la corte territoriale non aveva fornito risposta alle doglianze della parte ricorrente. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove a sostegno dei primi tre motivi di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Assume infatti che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale, in quanto neutralizzate nel giudizio di bilanciamento. 3.1. Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con il chiaro disposto dell'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. che affermano, ai fini della determinazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e che non vale il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti in quanto non risultano applicabili le disposizioni dell'art.69 cod.pen.; di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle. circostanze aggravanti o sulla recidiva. 3.2 Con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effetto speciale (quando l'aumento de pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale deve ritenersi "applicata" anche se considerata sub-valente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, n.15681 del 13/12/2016, Esposito, Rv.269669; sez.5, n.48891 del 20/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274601). A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e ribadita anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962, 3/03/2022, Magliano, Rv.382815) 3.3 Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico, privo di analisi censoria e non evidenzia le ragioni per le quali dovrebbe risultare esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 7 cod.pen., a fronte di una doppia conforme di condanna che imponeva alla parte ricorrente di indicare le ragioni di dissenso rispetto al contenuto motivazionale di entrambe le pronunce e comunque a indicare il travisamento della prova in cui entrambe le pronunce sarebbero incorse. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le Ammende. Così deciso in Roma, il 27 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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