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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24808/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale, che ha riformato la sentenza del Tribunale cittadino mandando assolta [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto in abitazione commesso il 9 marzo 2022, per non aver commesso il fatto, nonché la predetta e [OSCURATO:PERSONA] dall'analogo reato contestato come avvenuto in data 21 marzo 2022, riqualificato in truffa tentata, delitto dichiarato estinto a seguito di remissione di querela; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione dei fatti contestati ai ricorrenti - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Inoltre, quanto al primo episodio, la Corte di appello ne esclude l'attribuzione all'imputata per plurime ragioni, non solo per la non perfetta sovrapponibilità con il modus operandi dell'altro episodio, cosicché il ricorso non si confronta con la più ampia e complessa motivazione o, quando lo fa, afferma esistente l'alibi falso disconosciuto dalla Corte di appello, senza però deduzione specifica di travisamento, invitando questa Corte a una rivalutazione non consentita.

Quanto al delitto di furto riqualificato in truffa, la motivazione della Corte è corretta in quanto la natura tentata del delitto deve essere evinta dalla condotta in sé e dal grado di sviluppo della stessa, che più avanza nello sviluppo più specifica la direzione.

In tal senso le t argomentazioni della ricorrente Procura tendenti ad attribuire all'episodio in esame la natura di furto in abitazione tentato si fondano sulla circostanza che la Duboís aveva commesso l'altro delitto, circostanza che in vero viene ad essere smentita per quanto in precedenza evidenziato dalla stessa Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale, che ha riformato la sentenza del Tribunale cittadino mandando assolta [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto in abitazione commesso il 9 marzo 2022, per non aver commesso il fatto, nonché la predetta e [OSCURATO:PERSONA] dall'analogo reato contestato come avvenuto in data 21 marzo 2022, riqualificato in truffa tentata, delitto dichiarato estinto a seguito di remissione di querela; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione dei fatti contestati ai ricorrenti - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Inoltre, quanto al primo episodio, la Corte di appello ne esclude l'attribuzione all'imputata per plurime ragioni, non solo per la non perfetta sovrapponibilità con il modus operandi dell'altro episodio, cosicché il ricorso non si confronta con la più ampia e complessa motivazione o, quando lo fa, afferma esistente l'alibi falso disconosciuto dalla Corte di appello, senza però deduzione specifica di travisamento, invitando questa Corte a una rivalutazione non consentita. Quanto al delitto di furto riqualificato in truffa, la motivazione della Corte è corretta in quanto la natura tentata del delitto deve essere evinta dalla condotta in sé e dal grado di sviluppo della stessa, che più avanza nello sviluppo più specifica la direzione. In tal senso le t argomentazioni della ricorrente Procura tendenti ad attribuire all'episodio in esame la natura di furto in abitazione tentato si fondano sulla circostanza che la Duboís aveva commesso l'altro delitto, circostanza che in vero viene ad essere smentita per quanto in precedenza evidenziato dalla stessa Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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