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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1996

Cassazione n. 28245/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente nonostante l'assenza di sufficienti fonti probatorie, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 — 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 — 01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01), cosicché gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 3-5, ove sono stati puntualmente indicati i plurimi elementi probatori dimostrativi della piena sussistenza sia del presupposto oggettivo che di quello soggettivo del delitto di ricettazione); osservato che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente nonostante l'assenza di sufficienti fonti probatorie, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 — 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 — 01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01), cosicché gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 3-5, ove sono stati puntualmente indicati i plurimi elementi probatori dimostrativi della piena sussistenza sia del presupposto oggettivo che di quello soggettivo del delitto di ricettazione); osservato che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,