CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19975/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1505/2024depositata il 17/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 287/2024, riuniti igiudizi proposti dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per connessioneoggettiva e identità di parte convenuta, rigettava integralmente le lorodomande di compensazione pecuniaria forfettaria ( pari a 600 eurociascuno ex art. 7 Reg. CE 261/2004 per i ritardi superiori alle tre ore ) edi risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) in relazione aritardo superiore alle sei ore del volo NO293 del 13 febbraio 2019 sullatratta Zanzibar-[OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 1505/2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haparzialmente riformato la decisione del giudice di prime cure, dichiarandola debenza della sola compensazione pecuniaria nella misura di 600 europer ciascun appellante, oltre ad interessi legali decorrenti dalla notificadell’atto di citazione di primo grado sino al soddisfo, respingendo leeccezioni sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla pretesa inapplicabilità delRegolamento CE 261/04 ai pacchetti turistici e alla tempestivitàdell'informativa sul ritardo, e dichiarando assorbita la domanda ex art. 96c.p.c.Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la Pastorelli e ilRotelli propongono ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi,illustrati da memoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell’art. 1284, primo e quarto comma c.c., in relazioneall'art. 1224 c.c. e agli artt. 7 e 12 del Regolamento CE n. 261/2004,censurando la statuizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativaalla decorrenza e al saggio degli interessi sulla compensazione pecuniaria.Lamentano l'erroneità dell’indicazione temporale operata dal giudice delgravame, il quale ha individuato il dies a quo della decorrenza degliinteressi nella notifica dell'atto di citazione anziché nella data dell'evento,laddove la compensazione pecuniaria ha natura di debito di valuta, sicchél’obbligazione accessoria degli interessi decorre dal momento dellaverificazione del ritardo, momento in cui insorge il diritto del passeggeroalla prestazione indennitaria forfettaria.Si dolgono del mancato riconoscimento della maggiorazione del saggio dicui all'art. 1284, quarto comma, c.c., invero erroneo in virtù del richiamooperato dall'art. 1224 c.c. per tutte le obbligazioni pecuniarie.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.L’indennizzo previsto dall’art. 7 Reg. CE n. 261/2004 costituisce oggettodi obbligazione automatica e forfettaria, il cui presupposto costitutivo èintegrato dal mero fatto oggettivo del ritardo aereo o della cancellazionedella tratta, con quantificazione predeterminata in ragione della distanzachilometrica.Detto indennizzo poggia sulla prevalutazione normativa circa l’afflittivitàdel ritardo, operata dal legislatore comunitario con finalità latamentesanzionatoria e preventiva, nonché quale strumento di deflazione delcontenzioso volto ad assorbire, in un'unica misura standardizzata, lemolteplici small claims derivanti dai disagi seriali del trasporto aereo.Tale natura è confermata dal consolidato orientamento dellagiurisprudenza eurounitaria, secondo cui la compensazione pecuniaria inesame integra un indennizzo forfettario e predeterminato a carico delvettore, operante ope legis a prescindere dalla prova di un danno effettivoNumero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026e individuale, dovendo la stessa coprire i pregiudizi comuni alla generalitàdegli utenti (Corte di Giustizia UE, 10 gennaio 2006, causa C-344/04,IATA e ELFAA, punti 43-46).Sotto il profilo del diritto interno, cui va riferimento in quanto ilRegolamento n. 261/2004 non si occupa della debenza degli interessi,siffatto indennizzo deve essere inquadrato, ai sensi e per gli effetti dell’art.1182, terzo comma, c.c., nel novero delle obbligazioni pecuniarie c.d."portabili", da eseguirsi presso il domicilio del creditore.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il criteriodel forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c.,rilevante anche ai fini della decorrenza della mora, trova applicazioneesclusiva qualora l’obbligazione abbia ad oggetto una somma di danarogià determinata nel suo ammontare, ovvero determinabile in virtù di unmero calcolo aritmetico sulla scorta di criteri non discrezionali fissati daltitolo, senza che si renda necessaria un’attività di liquidazione giudiziale oindagini fattuali complesse (Cass. 15/01/2024, n. 1387; Cass.20/03/2019, n. 7722; Cass. 09/12/2021, n. 39028; Cass. 07/02/2024, n.3494 e Cass. 02/08/2025, n. 22343).Tale principio è stato affermato già da Cass., Sez. Un., n. 17989 del2016, ove si è disposto che, ai fini della determinazione della competenzaterritoriale e delle modalità di adempimento, la liquidità del credito vadelibata dal giudice allo stato degli atti ai sensi dell’art. 38, quarto comma,c.p.c.Ne deriva che, trattandosi di debito liquido ed esigibile, trovaapplicazione il disposto dell’art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., conconseguente configurabilità della mora ex re e decorrenza automaticadegli interessi moratori ex art. 1224 c.c. dal momento della verificazionedel fatto generatore, coincidente con il ritardo aereo, in quantodisponendo dei dati relativi alla tratta aerea, alla durata del ritardo ed aiNumero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026nominativi dei passeggeri che lo hanno subito il vettore aereo è incondizione di conoscere immediatamente l'esatto quantum dovuto.Peraltro, come correttamente dedotto dagli odierni ricorrenti, lacircostanza che il giudice dell’appello abbia definito detto indennizzo unaclausola penale di fonte legale a fortiori comporta la decorrenza degliinteressi a far data non già dalla domanda giudiziale bensì dal giorno diverificazione del ritardo.La costituzione in mora non è infatti richiesta in presenza di una«clausola penale per l'adempimento o per il ritardo ai sensi dell'art. 1382c.c., per effetto della quale la penale è automaticamente dovuta a seguitodel concreto verificarsi di detti eventi» (Cass. 24/09/1999, n. 10511).Del tutto infondata è altresì la pretesa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.di corrispondere l'indennizzo mediante buoni viaggio o servizi alternativi.Tale opzione, lungi dal mutare la qualificazione dell'obbligazione,configura invero una mera ipotesi di datio in solutum ex art. 1197 c.c., lacui efficacia estintiva è rigorosamente subordinata all'accettazioneespressa e per iscritto del creditore.L'eventualità di una prestazione in luogo dell'adempimento non elideinfatti né il requisito della liquidità né il carattere pecuniario del creditooriginario, restando ferma l'immediata decorrenza degli accessori moratoridalla data del disservizio.interessi avvenga ai sensi dell’art. 1224, quarto comma, c.c.Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo ( v., da ultimo,Cass. 22/10/2025, n. 28036 ) la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c.risiede in una finalità «essenzialmente deflattiva e di accelerazione delcontenzioso», volta a incentivare il debitore a una «adeguata valutazionepreliminare dei rischi di causa».Numero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026Tale meccanismo opera come un «vero e proprio costo transattivostraordinario» che aumenta l'avversione al rischio del convenuto,dissuadendolo da condotte di «azzardo morale».Tuttavia, l'applicabilità della norma è condizionata dalla presenza o menodi uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunqueagevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio.Nella specie l'indennizzo da ritardo aereo ai sensi del Reg. CE 261/2004risulta ab initio determinato o determinabile in misura fissa (250, 400 o600 euro), sicché ben può il debitore operare la necessaria valutazioneeconomica sui rischi e determinarsi ad adempiere spontaneamente senzaNe consegue che, trattandosi di credito liquido e non già diun'obbligazione risarcitoria da liquidarsi in via necessariamente giudiziale,sussistono i presupposti per l'applicazione del saggio di interessemaggiorato a far data dalla domanda giudiziale.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.,nonché il travisamento della prova ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 4 e 5, c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di risarcimento deldanno patrimoniale supplementare.Si dolgono che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso il nesso dicausalità tra l'inadempimento del vettore e le spese di trasporto sostenutedai passeggeri, qualificando tali esborsi come frutto di una loro liberascelta.Lamentano il manifesto travisamento del contenuto oggettivo dellerisultanze istruttorie, fondato sul principio di diritto sancito dalle SezioniUnite con la sentenza 04/03/2024, n. 5792.Si dolgono, quanto alla posizione della Pastorelli, che il giudice delgravame abbia ignorato la valenza decisiva della produzione documentaleNumero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell'arrivo a Malpensa (ore 00:54), circostanza che ha reso il ricorso altaxi non una scelta volontaria, bensì l'unica opzione necessaria eimmediata.Lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c., atteso che il Tribunale haposto a fondamento della decisione il fatto, erroneamente ritenuto notorio,della modificabilità del titolo di viaggio ferroviario prima della partenza,omettendo di considerare che la possibilità tecnica di variare un biglietto ol'esistenza di una rete Wi-Fi funzionale presso lo scalo di Zanzibar nonintegrano i caratteri del fatto notorio, trattandosi di mere deduzioni privedi riscontro probatorio e inconciliabili con l'inibizione all'uso di dispositivielettronici durante il volo. E che l'errore del giudice è caduto sullapercezione materiale del dato istruttorio e non sulla sua valutazionelogica, conducendo a una decisione decisivamente difforme da quella chesarebbe derivata da una corretta lettura dello stesso.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In ossequio al principio iura novit curia spetta a questa Corte l'esattaqualificazione giuridica dei fatti dedotti, sicché il rilievo dell'erroneaindicazione nell'epigrafe del ricorso della violazione degli artt. 115 c.p.c. e2697 c.c. non osta all’accoglimento del motivo, atteso che leargomentazioni svolte censurano inequivocabilmente l'iter logico-giuridicoseguito dal giudice di merito in punto di nesso causale e obbligo di nonaggravamento del danno.Il vizio denunciato deve dunque essere correttamente sussunto entrol'alveo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227,secondo comma, c.c., di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Nell’impugnata sentenza il tribunale ha invero erroneamente escluso ilnesso di causalità operando una indebita sovrapposizione tra la regolaritàcausale dell'evento e il dovere di ordinaria diligenza del creditore di cuiall’art. 1227, secondo comma, c.c., giungendo a conclusioni che collidonocon il canone della causalità adeguata.Numero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con riferimento alla posizione della Pastorelli, l’assunto secondo cui lastessa avrebbe dovuto preferire un bus navetta in orario di piena notteanziché fruire di un servizio taxi configura un’evidente distorsione deiprecetti normativi evocati, atteso che il dovere di cooperazione deldanneggiato non può mai spingersi fino a imporre scelte di viaggiogravose, aleatorie o potenzialmente lesive della sicurezza personale(Cass. 24/7/2024, n. 20589), dovendo il risarcimento garantire lariparazione integrale delle conseguenze immediate e direttedell'inadempimento del vettore.Analogamente, quanto alla posizione del Rotelli, il tribunale ha errato nelqualificare come evitabile il costo del nuovo titolo di viaggio sulla scorta diuna mera astrazione logica circa la possibilità di prenotazioni alternative.Tale statuizione viola l'art. 1223 c.c. poiché nega la risarcibilità di esborsiche costituiscono un riflesso patrimoniale necessitato e prevedibile deldisservizio aereo, finendo per traferire sui passeggeri l'intero rischiocontrattuale derivante dall'inadempimento della compagnia. Il giudice dimerito ha dunque sbagliato nel sussumere la fattispecie concreta entro ilperimetro della responsabilità contrattuale, pretendendo dai danneggiatiuna diligenza non ordinaria, trasformando illegittimamente un obbligo dinon aggravamento del danno in una causa di esclusione dellaresponsabilità per danni che, per contro, derivano dalla condotta deldebitore.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1219 c.c., in relazione all'art. 20 del D.M. n.55/2014.Si dolgono che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia negato il diritto alrimborso delle spese legali per l’attività stragiudiziale.Lamentano che l’esercizio del diritto è ontologicamente distintodall'esperimento dell'azione giudiziaria e che la costituzione in moraNumero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026integra un atto giuridico in senso stretto, idoneo a determinare il sorgeredel diritto al ristoro dei relativi costi quale danno emergente.Si dolgono non essersi dal giudice dell’appello considerato chel’intervento della società [OSCURATO:SOCIETA]. viene qualificato comenecessario e utile per garantire la regolarità del contraddittorio con unoperatore professionale tecnicamente organizzato come [OSCURATO:SOCIETA].,determinante per la conoscenza stessa del diritto alla compensazionepecuniaria da parte dei passeggeri, stante l'omessa informativa da partedel vettore prescritta dall'art. 14.2 del Regolamento CE 261/2004; e chel’attività stragiudiziale, ove provata e potenzialmente idonea a definire lalite, mantiene la propria autonomia rispetto alla successiva fasecontenziosa, integrando una voce di danno emergente soggetta agliordinari oneri di allegazione e prova, puntualmente assolti mediante ildeposito delle diffide e l'indicazione delle coordinate per il pagamento.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., censurando la statuizione del Tribunale di BustoArsizio per l'erronea qualificazione giuridica della pretesa relativaall'attività stragiudiziale.Si dolgono che il giudice dell’appello abbia in violazione del principio siultrapetizione rigettato la domanda per omessa prova dell'esborso,ritenendo la fattura prodotta non idonea a tal fine, laddove l’istanzaformulata in primo grado e riproposta in appello non aveva ad oggetto il«rimborso» di somma già versata bensì il «pagamento» del compensospettante a [OSCURATO:SOCIETA]. per l'attività prestata., sicché il tribunale haerroneamente negato un bene della vita diverso da quello conteso, coninterferenza nel potere dispositivo delle parti in violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la fattura emessadalla società di assistenza costituisce il titolo del credito azionato e non laNumero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026documentazione di un danno emergente già cristallizzato nel patrimoniodegli attori.5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Negando la condanna del vettore aereo soccombente al pagamento dellespese per l’assistenza stragiudiziale il giudice dell’appello si è posto incontrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità in ordine alla natura di tale voce di danno.Le spese sostenute per l'attività legale in fase stragiudiziale non possonoessere assorbite nella liquidazione delle spese di lite, né possono esserenegate sulla scorta di una valutazione di inutilità ex post, in quanto essecostituiscono una componente autonoma del danno emergente ai sensidell'art. 1223 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15265; Cass. 1°/8/2025, n.22241).L'errore del giudice di merito risiede nel non aver considerato che lanecessità e la giustificazione di tale esborso vanno vagliate secondo uncriterio di valutazione ex ante, ovvero verificando se, al momento in cui ildanneggiato ha conferito l'incarico, l'intervento professionale apparisseragionevolmente idoneo a sollecitare l'adempimento spontaneo del vettoreo a definire bonariamente la controversia in una materia, come quella deltrasporto aereo, caratterizzata da asimmetria e complessità.Né il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del principio dicausalità, inteso come criterio cardine per la regolamentazione delle spesedi lite e la determinazione del danno risarcibile, secondo cui l’onere dellespese necessarie per la realizzazione del diritto deve gravareesclusivamente sul soggetto che, rendendosi inadempiente, ha resonecessaria l'attività di assistenza.Meritevole di accoglimento è altresì la doglianza relativa allaqualificazione della domanda: il Tribunale ha errato nel ritenere che ipasseggeri avessero richiesto il "rimborso" di somme già versate, anzichéNumero registro generale 3828/2025Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19975/2026Data pubblicazione 15/06/2026la condanna del vettore al pagamento di tali competenze professionalidirettamente, atteso che il danno emergente si configura non solo comeesborso monetario già avvenuto ma anche come insorgenza di un debitonel patrimonio del danneggiato verso il professionista incaricato: debitoche costituisce una perdita patrimoniale immediata e diretta derivantedall'inadempimento della compagnia aerea.6. Alla fondatezza nei suindicati termini dei primi quattro motivi diricorso, assorbito il quinto motivo ( con il quale i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ), conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso; dichiara assorbito ilquinto motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche perle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026 dalla TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]