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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 15525/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3377/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Panama n.26; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato LEONE in Roma, via Appennini n.46; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5606/2017 della Corte d’Appello diNapoli, depositata in data 14 luglio 2017, N.R.G. 5234/2013.

RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGOUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’ impugnazione propost a dal Comune di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] con qualifica di vigile urbano, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli ha accolto il gravame, rigettando la domanda proposta dal lavoratore e volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’usura psicofisica per l’attività lavorativa prestata per sette giorni consecutivi, compresa la domenica, senza riposo settimanale, come previsto dall’art.17 DPR n. 268/198 7 e dall’art. 24 del CCNL del 2000 .

2. Respingeva la tesi della pretesa nullità della previsione del CCNL enti locali che, recependo l’art. 17 del d.P.R. n. 268/1987, aveva stabilito che al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire, di regola, entro quindi giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

3. Evidenziavache attraverso la previsione della corresponsione della maggiorazione retributiva,pari al 20%, le parti collettive av e vano inteso compensare la penosità del lavoro domenicale, mentre attraverso la previsione del riposo compensativo e dell’ulteriore maggiorazione del 50%, cumulabile con l’altro beneficio contrattuale, avevano inteso riparare al pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del riposo nel settimo giorno consecutivo di lavoro.

Rilevava che il datore di lavoro non aveva violato alcuna disposizione dilegge né di contratto e riteneva non provato il danno biologico. 4.

Aggiungeva che il Meola non aveva dedotto né provato la mancata fruizione dei riposi compensativi nella misura, nei modi e nei termini previsti dalla disciplina legale e contrattuale vigente, né aveva proposto la domanda di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento datoriale dell’obbligazione di far godere al lavoratore un giorno di riposo compensativo da fruirsi entro un determinato lasso di tempo; riteneva pertanto che il Tribunale avesse inammissibilmente modificato i fatti posti a fondamento della domanda, riguardanti lo svolgimento della prestazione lavorativa oltre sei giorni consecutivi, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ.

5. Per la cassazione della sentenza di appelloil Meola ha prospettato due motivi di ricorso.

6. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e costituito dal mancato godimento del riposo compensativo.

Evidenzia di avere dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la mancata regolare fruizione dei riposi compensativi e di avere chiesto, in via subordinata la condanna del Comune al risarcimento del danno in misura pari ad una giornata di retribuzione per ogni mancato riposo compensativo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 cod. civ.

Evidenzia che le emergenze istruttorie comprovano la definitiva perdita di 131 riposi settimanali in cui ha svolto la prestazione lavorativa per disposizione datoriale, a fronte del mancato godimento dei corrispondenti riposi compensativi.

Lamenta la violazione dell’art.24 del CCNL enti locali, nonché dell’art.36, comma 3, Cost. e di cui all’art. 2109 cod. civ.; rilevache l’attribuzione patrimoniale richiesta ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta ad indennizzare il lavoratore per il titolo, autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa, rappresentato dalla perdita definitiva del riposo.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. c iv ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

Ciò premesso, nella fattispecie occorre rilevare che, al di là dell’evocazione del n.5 dell’art.360 cod. proc. civ., ciò che si lamenta con il primo motivo è sostanzialmente l’ "error in procedendo" determinato dalla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.da parte della Corte territoriale.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui qualora con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le altre, Cass. 13 agosto 2018, n. 20716; Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; Cass. 30 luglio 2015, n.16164).

Al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771).

Rileva il Collegio che il ricorrente non ha adempiuto gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione impugnata, essendosi limitato a riprodurre solo alcune parti del ricorso di primo grado che prospettanogenericamente la mancata regolare fruizione dei riposi compensativi, peraltroalla stregua di u n’argomentazione collaterale che non muta i termini della controversia(“Si precisa…tra l’altro”) ed avendo proposto ladomanda di risarcimento del danno per ogni giorno di mancata fruizione di riposo compensativo in via subordinata rispetto al danno da maggiore usura psicofisica.

Per quanto si evince, dunque, dal contenuto del ricorso per cassazione, l’atto introduttivo del giudizio di primo gradonon ha argomentato in ordine alla suddetta domandae non ha quantificato i riposi compensativi non goduti,tanto da indurre la Corte territoriale a ritenere la stessa come non propost a in quanto priva di deduzioni o allegazioni in senso proprio.

Ilmotivo non intercetta i passaggi motivazionali della sentenza impugnata secondo cui il Meola non ha dedotto né provato la mancata fruizione dei riposi compensativi nella misura, nei modi e nei termini previsti dalla disciplina legale e contrattuale vigente,e secondo cui solo a fronte di una domanda di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento datoriale dell’obbligazione di far godere al lavoratore un giorno di riposo compensativo da fruirsi entro un determinato lasso di tempoil Comune avrebbe potuto ritenersi onerato della prova dell’esatto adempimento qualora avesse eccepito la regolare fruizione dei riposi compensativi.

Il ricorrente non ha dunque fornito gli elementi indispensabili al fine di consentire la verifica, oltre che dell’effettiva pertinenza e specificità delle censure formulate con il ricorso per cassazione, altresì della loro decisività e reale idoneità a costruire un tessuto argomentativo idoneo a contrastare quello posto a fondamento della statuizione impugnata; né il ricorso rende chiaramente evidente tale contrapposizione ai fini della verifica ex actisdel vizio ascritto alla sentenza impugnata.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, è inammissibile anche il secondo motivo, collegato al primo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento del danno da usura psicofisica per la perdita dei riposi compensativi.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM La Corte dichiaral’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3377/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Panama n.26; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato LEONE in Roma, via Appennini n.46; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5606/2017 della Corte d’Appello diNapoli, depositata in data 14 luglio 2017, N.R.G. 5234/2013. RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGOUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’ impugnazione propost a dal Comune di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] con qualifica di vigile urbano, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli ha accolto il gravame, rigettando la domanda proposta dal lavoratore e volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’usura psicofisica per l’attività lavorativa prestata per sette giorni consecutivi, compresa la domenica, senza riposo settimanale, come previsto dall’art.17 DPR n. 268/198 7 e dall’art. 24 del CCNL del 2000 . 2. Respingeva la tesi della pretesa nullità della previsione del CCNL enti locali che, recependo l’art. 17 del d.P.R. n. 268/1987, aveva stabilito che al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire, di regola, entro quindi giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 3. Evidenziavache attraverso la previsione della corresponsione della maggiorazione retributiva,pari al 20%, le parti collettive av e vano inteso compensare la penosità del lavoro domenicale, mentre attraverso la previsione del riposo compensativo e dell’ulteriore maggiorazione del 50%, cumulabile con l’altro beneficio contrattuale, avevano inteso riparare al pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del riposo nel settimo giorno consecutivo di lavoro. Rilevava che il datore di lavoro non aveva violato alcuna disposizione dilegge né di contratto e riteneva non provato il danno biologico. 4. Aggiungeva che il Meola non aveva dedotto né provato la mancata fruizione dei riposi compensativi nella misura, nei modi e nei termini previsti dalla disciplina legale e contrattuale vigente, né aveva proposto la domanda di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento datoriale dell’obbligazione di far godere al lavoratore un giorno di riposo compensativo da fruirsi entro un determinato lasso di tempo; riteneva pertanto che il Tribunale avesse inammissibilmente modificato i fatti posti a fondamento della domanda, riguardanti lo svolgimento della prestazione lavorativa oltre sei giorni consecutivi, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ. 5. Per la cassazione della sentenza di appelloil Meola ha prospettato due motivi di ricorso. 6. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e costituito dal mancato godimento del riposo compensativo. Evidenzia di avere dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la mancata regolare fruizione dei riposi compensativi e di avere chiesto, in via subordinata la condanna del Comune al risarcimento del danno in misura pari ad una giornata di retribuzione per ogni mancato riposo compensativo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 cod. civ. Evidenzia che le emergenze istruttorie comprovano la definitiva perdita di 131 riposi settimanali in cui ha svolto la prestazione lavorativa per disposizione datoriale, a fronte del mancato godimento dei corrispondenti riposi compensativi. Lamenta la violazione dell’art.24 del CCNL enti locali, nonché dell’art.36, comma 3, Cost. e di cui all’art. 2109 cod. civ.; rilevache l’attribuzione patrimoniale richiesta ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta ad indennizzare il lavoratore per il titolo, autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa, rappresentato dalla perdita definitiva del riposo. 3. Il primo motivo è inammissibile. 4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. c iv ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). Ciò premesso, nella fattispecie occorre rilevare che, al di là dell’evocazione del n.5 dell’art.360 cod. proc. civ., ciò che si lamenta con il primo motivo è sostanzialmente l’ "error in procedendo" determinato dalla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.da parte della Corte territoriale. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui qualora con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le altre, Cass. 13 agosto 2018, n. 20716; Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; Cass. 30 luglio 2015, n.16164). Al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771). Rileva il Collegio che il ricorrente non ha adempiuto gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione impugnata, essendosi limitato a riprodurre solo alcune parti del ricorso di primo grado che prospettanogenericamente la mancata regolare fruizione dei riposi compensativi, peraltroalla stregua di u n’argomentazione collaterale che non muta i termini della controversia(“Si precisa…tra l’altro”) ed avendo proposto ladomanda di risarcimento del danno per ogni giorno di mancata fruizione di riposo compensativo in via subordinata rispetto al danno da maggiore usura psicofisica. Per quanto si evince, dunque, dal contenuto del ricorso per cassazione, l’atto introduttivo del giudizio di primo gradonon ha argomentato in ordine alla suddetta domandae non ha quantificato i riposi compensativi non goduti,tanto da indurre la Corte territoriale a ritenere la stessa come non propost a in quanto priva di deduzioni o allegazioni in senso proprio. Ilmotivo non intercetta i passaggi motivazionali della sentenza impugnata secondo cui il Meola non ha dedotto né provato la mancata fruizione dei riposi compensativi nella misura, nei modi e nei termini previsti dalla disciplina legale e contrattuale vigente,e secondo cui solo a fronte di una domanda di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento datoriale dell’obbligazione di far godere al lavoratore un giorno di riposo compensativo da fruirsi entro un determinato lasso di tempoil Comune avrebbe potuto ritenersi onerato della prova dell’esatto adempimento qualora avesse eccepito la regolare fruizione dei riposi compensativi. Il ricorrente non ha dunque fornito gli elementi indispensabili al fine di consentire la verifica, oltre che dell’effettiva pertinenza e specificità delle censure formulate con il ricorso per cassazione, altresì della loro decisività e reale idoneità a costruire un tessuto argomentativo idoneo a contrastare quello posto a fondamento della statuizione impugnata; né il ricorso rende chiaramente evidente tale contrapposizione ai fini della verifica ex actisdel vizio ascritto alla sentenza impugnata. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, è inammissibile anche il secondo motivo, collegato al primo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento del danno da usura psicofisica per la perdita dei riposi compensativi. 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. PQM La Corte dichiaral’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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