CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatti immune da vizi logici, ha correttamente escluso l'invocata riqualificazione sulla base della valutazione congiunta di tutti gli elementi accertati nel caso in esame, quali il numero di cessioni registrate in un breve arco temporale; la disponibilità di diverse tipologie di sostanze; la predisposizione di cautele per evitare i controlli; i ruoli definiti degli imputati; la circostanza che l'attività illecita avveniva in una nota piazza di spaccio; la reiterazione delle condotte anche dopo il transito di una vettura di servizio dei carabinieri; il collaudato modus operandi: elementi dai quali, in maniera non implausibile sul piano logico, la Corte di merito ha desunto l'esistenza di un'attività di spaccio ben avviata e inserita in un più ampio circuito criminale, perciò incompatibile con la qualificazione dell'offesa in termini di "lieve entità"; osservato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 81 cod. pen., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché attinente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte di appello, secondo la quale la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d. I. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co