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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17829/2026

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el Tribunale di sorveglianza di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiaratoinammissibile l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianzain data 28 maggio 2025 e deduce l’erronea declaratoria di tardività dell’opposizione; Rilevato che – dall’esame degli atti consentito al Collegio stante la natura processualedel vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) – lasituazione fattuale è quella esattamente descritta nel provvedimento impugnato e,segnatamente, risulta che il decreto di espulsione è stato notificato a mani proprie deldetenuto alle ore 10.40 del 30 maggio 2025, notifica cui è seguita la comunicazione allaProcura della repubblica e all’interessato in data 17 giugno 2025, sicchè è corretta ladeclaratoria di tardività dell'opposizione; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di sorveglianza di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiaratoinammissibile l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianzain data 28 maggio 2025 e deduce l’erronea declaratoria di tardività dell’opposizione; Rilevato che – dall’esame degli atti consentito al Collegio stante la natura processualedel vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) – lasituazione fattuale è quella esattamente descritta nel provvedimento impugnato e,segnatamente, risulta che il decreto di espulsione è stato notificato a mani proprie deldetenuto alle ore 10.40 del 30 maggio 2025, notifica cui è seguita la comunicazione allaProcura della repubblica e all’interessato in data 17 giugno 2025, sicchè è corretta ladeclaratoria di tardività dell'opposizione; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17829/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris