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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23282/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), lamentando l'assenza di prova in ordine alla non originalità del marchio con conseguente impossibilità di ritenere integrato il delitto di ricettazione ascritto, non è consentito poiché prospetta una differente lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (con particolare riferimento alle dichiarazioni testimoniali resa da [OSCURATO:PERSONA]), che esulano invece dal sindacato di questa Corte, concernendo il controllo di legittimità il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, atteso che l'apprezzamento delle risultanze processuali è riservato al giudice di merito, il quale, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, disattendendo le doglianze prospettate con l'atto di appello, ha adeguatamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento in ordine alla piena integrazione del reato de quo ad opera del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 3 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), lamentando l'assenza di prova in ordine alla non originalità del marchio con conseguente impossibilità di ritenere integrato il delitto di ricettazione ascritto, non è consentito poiché prospetta una differente lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (con particolare riferimento alle dichiarazioni testimoniali resa da [OSCURATO:PERSONA]), che esulano invece dal sindacato di questa Corte, concernendo il controllo di legittimità il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, atteso che l'apprezzamento delle risultanze processuali è riservato al giudice di merito, il quale, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, disattendendo le doglianze prospettate con l'atto di appello, ha adeguatamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento in ordine alla piena integrazione del reato de quo ad opera del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 3 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 magg
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