Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42162/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo • e per genericità.

La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la qualifica del ricorrente di formale amministratore della società, che ha omesso la dichiarazione; inoltre lo stesso teste Vittorii (suocero del ricorrente e ritenuto l'amministratore di fatto nel ricorso) ha riferito di aver indotto il ricorrente a non presentare la dichiarazione, evidenziando in tal modo la consapevolezza dell'imputato nella commissione del reato.

Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo • e per genericità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la qualifica del ricorrente di formale amministratore della società, che ha omesso la dichiarazione; inoltre lo stesso teste Vittorii (suocero del ricorrente e ritenuto l'amministratore di fatto nel ricorso) ha riferito di aver indotto il ricorrente a non presentare la dichiarazione, evidenziando in tal modo la consapevolezza dell'imputato nella commissione del reato. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 42162/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris