CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'atto di appello del Pm, ripristinava la originaria misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 1) e 12) dell'imputazione provvisoria (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione. Argomenta che il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare, ai fini della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, il decorso del tempo ed il comportamento ossequioso delle prescrizioni; rimarca che il reato associativo risale all'anno 2021 e che i precedenti penali della ricorrente sono sostanzialmente coevi ai fatti contestati e che essi, come l'unico reato-fine contestato, sono sostanzialmente riconducibili all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; evidenzia, inoltre, che la ricorrente da lungo tempo si era allontanata dagli ambienti criminogeni e lavora in modo saltuario ma dignitoso, dedicandosi alla famiglia nei momenti residui. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso; ha allegato alla memoria sentenza in data 19/12/2025 del Gup del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la ricorrente responsabile per i reati in questione, riqualificando i fatti contestai nelle fattispecie di cui agli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannandola alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di doglianza, che ha ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile. 2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di 2merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 3. Nella specie, a fronte della adeguata motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione criminosa e della adeguatezza della originaria misura, la ricorrente propone censure in fatto, neppure confrontandosi con la complessiva motivazione della ordinanza impugnata (cfr, in particolare, p 3, ove si rimarca che la [OSCURATO:PERSONA], subito dopo gli interventi repressivi delle forze dell'ordine, ritornava nella piazza di spaccio riprendendo l'illecita attività e, dopo i fatti contestati, proseguiva nella medesima attività delittuosa, venendo condannata per ulteriori reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi tra il 15 ed il 29 novembre 2021; inoltre, la predetta risultava gravata da un precedente ostativo, quale la condanna irrevocabile il 18.3.20224 per evasione dagli arresti domiciliari). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M