CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 22633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10426/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,in persona del legale rap- presentante pro tempore,rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ope legis. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunica- zioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 168/2024, depositata il 22/2/2024. 2RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di finanziamento in rela- zione a taluni terreni, per il settore «seminativi», per l’anno 2000, chiedendo la somma di euro 35.436,84 (la controversia in esame attiene, però, alle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004 per gli aiuti alla produzione di olio di oliva). Per ottenere l’accertamento della legittimità della richiesta di pa- gamento in ordine all’aiuto per i seminativi iniziava un giudizio di- nanzi al Tribunale di Lecce, con atto di citazione del 28/10/2007. Dopo aver ricevuto regolarmente il pagamento per l’anno 2000, aveva ricevuto la notifica in data 30/3/2004 di un verbale di conte- stazione per violazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 898 del 1996, poiché «mediante l’esposizione di dati o notizie false conseguì indebitamente un contributo comunitario pari ad euro 15.375,53». In relazione alla domanda di aiuto presentata per l’anno 2000 relativa alla coltivazione di girasole le veniva contestato: a) di non avere avuto l’effettiva disponibilità dei terreni per i quali aveva pre- sentato «analoghe richieste per aiuto seminativi negli anni 1998- 1999-2001 e 2004»; ciò in quanto il contratto di affitto era in capo alla Cooperativa agricola [OSCURATO:PERSONA] ed il subaffitto non era possi- bile; b) in ordine all’altro terreno, questo non poteva essere condotto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA], padre dell’istante, «aveva solo una procura a vendere da parte del proprietario»; c) i terreni in ogni caso non avevano le caratteristiche per ricevere le coltivazioni denunciate in domanda. 2. Successivamente la ricorrente chiedeva il pagamento dello aiuto comunitario in ordine alla produzione di olio d’oliva per gli anni 3RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2001, 2002, 2003 e 2004, per complessivi euro 203.505,26, oltre al risarcimento dei danni a causa del mancato pagamento dei predetti contributi. Notificava,quindi, atto di citazione del 2/4/2008 per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’aiuto comunitario richiesto in ordine alla produzione di olio di oliva per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, per la somma di euro 203.505,26. In particolare, la Mazzotta deduceva che il ritardo del pagamento era dovuto a causa di un provvedimento di sospensione ex art. 33 del d.lgs.n. 228 del 2001, a lei comunicato in data 27/1/2004. Il provvedimento era giustificato dall’apertura di un processo pe- nale nei suoi confronti per associazione a delinquere e truffa in ero- gazione di contributi comunitari, sicché era stata bloccata ogni forma di aiuto sia per il settore dell’olio di oliva che per i seminativi. 3. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dei finan- ziamenti presentato dinanzi al Tar veniva rigettato. 4. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, per la campagna 2001, l’aiuto era stato già erogato, mentre per quanto riguardava le altre campagne il pagamento era stato legittimamente sospeso ai sensi dell’art.33 del d.lgs. n. 228 del 2001; i procedimenti sospesi potevano essere riattivati con idonea garanzia, non eseguita dalla Mazzotta. La domanda di danni poi era sfornita di prova. Pendeva giudizio dinanzi al Tar promosso dalla Mazzotta per ac- certare la illegittimità del provvedimento di sospensione degli aiuti, sicché [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. 5. Il Tribunale sospendeva il giudizio e, a seguito della sentenza irrevocabile del Tar, che aveva rigettato il ricorso, la Mazzotta riassu- meva il giudizio civile. 4RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6. Il Tribunale, con sentenza n. 5280/2015, depositata il 3/11/ 2015, rigettava la domanda. La sospensione adottata da [OSCURATO:PERSONA] risultava legittima, assumendo il valore «di atto dovuto e vincolante con funzione cautelativa». Ciò in quanto dal rapporto amministrativo dei Carabinieri in data 28/6/ 2002 era emerso che alla Mazzotta era stata contestata la violazione dell’art.2, comma 1, della legge n. 898 del 1986. Occorreva dunque attendere il definitivo accertamento dei fatti, in quanto la sentenza emessa dal Tribunale n.1036/2013 era stata appellata da [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla mancata consegna del modulo per la fideius- sione, il Tribunale reputava che non vi era prova del fatto che la mancata presentazione di idonea garanzia da parte dell’attrice fosse imputabile alla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. 8. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n.168/2024, depo- sitata il 22/2/2024, accoglieva parzialmente l’appello e, in parziale riforma della sentenza, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 151.594,69. In particolare, la Corteterritoriale reputava fondato il primo mo- tivo d’appello, nel senso che la sentenza di prime cure era frutto di un’errata valutazione della documentazione prodotta oltre che di falsa applicazione dell’art.33 del d.lgs. n. 228 del 2001. In realtà, doveva osservarsi che l’attrice assumeva la lesione del proprio diritto soggettivo al pagamento degli utili comunitari, a causa del protrarsi della sospensione dell’erogazione degli stessi, laddove nessun accertamento dei fatti risultava ancora compiuto, cioè a di- stanza di quattro anni dalla notifica del provvedimento di sospen- sione (dal gennaio 2004 alla notifica dell’atto di citazione del luglio 2008). 5RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riferimento all’intervenuto provvedimento di archiviazione in sede penale, nessun accertamento definitivo era stato compiuto in ordine ai fatti di causa. Tuttavia, con sentenza del Tribunale di Lecce n.1036/del 2013 era stata accolta la domanda della Mazzotta, limi- tatamente agli aiuti comunitari come risultante a seguito della veri- fica del CTU per l’importo di euro 14.085,40. A seguito dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], però, la Corte d’appello, con sentenza n.616, depositata in data 16/6/2016, in accoglimento dell’appello, aveva rigettato la domanda dell’attrice. Per la Corteterritoriale non sussistevano «i titoli abilitativi e pre- supposti, conformemente alle contestazioni di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere gli aiuti richiesti in citazione». Ad avviso della Corted’appello, quindi, l’accertamento definitivo in merito alle contestazioni poste a base del provvedimento di so- spensione, contenuto nella sentenza d’appello, faceva «stato fra le parti»; per tale ragione, la Corted’appello era «tenuta a prenderne conto». Ne conseguiva che alla luce di tali accertamenti definitivi in or- dine alla domanda di aiuti del 2000, la sospensione degli aiuti relativi all’olio di oliva per gli anni 2002-2003-2004, per l’ammontare di euro 151.594,69 «non [aveva] più ragione d’essere alla luce della ratio dell’art. 33 citato, essendo venuta meno la funzione cautelare della dedotta sospensione». Precisava poi la Corte territoriale che «dagli atti non risulta al- cuna contestazione mossa da [OSCURATO:PERSONA] circa la debenza di tali contributi ecirca il loro ammontare, avendo [OSCURATO:PERSONA] limitato la propria difesa alla legittimità della sospensione di detti contributi per non essere per- venuto l’accertamento definitivo dei fatti di cui al già più volte citato art.33». 6RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rigettato il secondo motivo d’appello della Mazzotta, in relazione alla mancata consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei moduli per presentare la fideiussione, trattandosi di domanda generica, con la quale l’attrice aveva solo allegato il disagio finanziario senza specifi- care le circostanze specifiche poste a base dello stesso. Mancava anche la prova del nesso causale. 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA]. 10. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] deduce la «viola- zione e falsa applicazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.». La motivazione della sentenza della Corted’appello sarebbe ine- sistente, perché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente in- conciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibile. La Corte d’appello, infatti,inizialmente ha dato atto dell’interve- nuto giudicato, negativo per la Mazzotta, con riferimento agli aiuti comunitari per l’anno 2000, tanto che risultava «l’accertamento de- finitivo dei fatti de quibusin sede civile». Tuttavia, dopo aver richiamato, appunto, la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 616 depositata in data 16/6/2016, che aveva riformato la sentenza del Tribunale n. 1013 del 2013, con accogli- mento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il «rigetto della domanda at- torea», tanto che tale sentenza, passata in giudicato, aveva ritenuto «non sussistenti i titoli abilitativi e i presupposti, conformemente alle contestazioni di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere gli aiuti richiesti in citazione», ne aveva tratto una conclusione diametralmente opposta, giungendo ad accogliere l’appello della Mazzotta con riferimento agli anni 2002, 7RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2003 e 2004, pur essendo stati negati gli aiuti del 2000, in relazione ai medesimi terreni. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola- zione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., con riferimento all’ art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». La Corte d’appello avrebbe violato il giudicato intervenuto tra le parti di cui alla sentenza n.616 del 2016 della Corte d’appello. In quest’ultima sentenza, infatti, si era accertato che le domande di aiuto comunitario non contenevano l’indicazione dei titoli giustifi- canti possesso e/o la detenzione dei fondi per i quali si chiedevano gli aiuti. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che, quanto ad un terreno, si trattava di un’azienda di proprietà del Ministero della Difesa, concessa in af- fitto alla Cooperativa agricola [OSCURATO:PERSONA] e da quest’ultima subaf- fittata alla Mazzotta. L’altro terreno era costituito da un appezzamento intestato, sia pure solo formalmente, a [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva da tempo venduto a [OSCURATO:PERSONA], padre della deducente. Alla domanda di aiuto comunitario non era poi allegata alcuna autocertificazione. Mancavano i titoli giustificativi relativi alla conduzione dei terreni per i quali si chiedevano gli aiuti comunitari. Pertanto, in quel giudizio, si chiariva che «nessun rilievo e, quindi, in mancanza di titoli registrati e di autocertificazione, la even- tuale diretta conduzione da parte della Mazzotta dei terreni per i quali è stato chiesto il contributo comunitari». Tra l’altro, per i terreni demaniali in uso militare, concessi in af- fitto, con atto del 13/3/1996, alla [OSCURATO:PERSONA], «era espressamente previsto il divieto, in modo assoluto, di ogni forma di cessione, di fitto, di subaffitto o comunque di subconcessione, pena 8RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la decadenza del contratto stesso». La delibera 10/7/1996, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in subaffitto detti terreni sino al 10/11/2011 alla Mazzotta, oltre ad essere priva di data certa nei riguardi dei terzi, era in insanabile contrasto con quanto previsto dal contratto registrato concluso con il Ministero della Di- fesa. In ordine all’altro terreno, di cui alla particella 78, risultava che il padre della Mazzotta aveva una procura a vendere il bene, confe- ritagli dal proprietario [OSCURATO:PERSONA] atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui detto titolo non legittimava la conduzione dei terreni da parte della appellata. 3.I due motivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati. 3.1. Ed infatti, il giudicato formatosi sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla richiesta di aiuti comu- nitari per l’anno 2000, relativa alla coltivazione di girasole, a seguito della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 616 del 2016, non può non estendere i suoi effetti anche alla successiva domanda pro- posta sempre da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], in ordine al paga- mento degli aiuti comunitari richiesti per la produzione di olio d’oliva per gli anni 2001 (già pagato), 2002, 2003 e 2004, per complessivi euro 203.505,26, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato pagamento dei contributi. 4. Risulta, infatti, dalla trascrizione della motivazione della Corte d’appello di Lecce n. 600 del 2016 che, seppure con riferimento all’anno 2000, la Mazzotta non aveva i titoli giustificanti possesso e/o la detenzione dei fondi, per i quali aveva avanzato richiesta di aiuti comunitari. Ed infatti, nell’atto di citazione di primo grado, relativo al giudizio per i contributi dell’anno 2000, la richiedente aveva allegato di avere 9RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio il possesso di 2 distinti terreni: il primo facente parte di un’azienda di proprietà del Ministero della Difesa, concessa in affitto alla Coope- rativa agricola [OSCURATO:PERSONA] da quest’ultima a lei subaffittata; il se- condo, costituito da un appezzamento di terreno intestato a tale Sal- vatore [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva da tempo venduto, trasferendone i l possesso a [OSCURATO:PERSONA], padre della deducente, che glieloaveva concesso in comodato. Tuttavia, la Corted’appello di Lecce, con la sentenza n. 600 del 2016, passata in giudicato, ha accertato l’insussistenza di un titolo giuridico in capo alla Mazzotta, neppure a livello di autocertificazione. La Corte territoriale ha sottolineato che un terreno apparteneva al demanio militare, sicché «per i terreni demaniali in uso militare facenti parte del comprensorio militare “ Poligono di [OSCURATO:PERSONA]”, concessi in affitto, con atto del 13/3/1996, alla Cooperativa agricola [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del consiglio di amministrazione della predetta Coopera- tiva, era espressamente previsto il divieto, in modo assoluto, di ogni forma di cessione, di fitto, di subaffitto o comunque di subconces- sione, pena la decadenza del contratto stesso». Con riguardo, poi, all’altro terreno, di cui alla particella 78, risul- tava «dal verbale di constatazione e contestazione del 12/4/2004 che il padre della Mazzotta aveva una procura vendere il bene, con- feritagli dal proprietario [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui detto titolo non legittimava la conduzione dei terreni da parte dell’odierno appellante». Insomma, la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 600 del 2016, con riferimento all’anno 2000, ha reputato l’insussistenza di titoli giustificativi della conduzione dei due fondi, per i quali la Maz- zotta aveva chiesto contributi comunitari. 10RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Poiché i contributi comunitari riguardano i medesimi fondi, an- che per gli anni 2002, 2003 e 2004, il giudicato formatosi sui fondi comunitari relativi all’anno 2000, spiega necessariamente i suoi ef- fetti anche per gli anni successivi, trattandosi di situazioni stabili che non possono essere state modificate nel tempo, in quanto un terreno apparteneva al demanio militare, e l’altro non era nella disponibilità giuridica della richiedente, in quanto il padre aveva semplicemente una procura a vendere. 6. Per questa Corte, infatti,nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili(cfr. Cass., sez. 1, 19/4/2023, n. 10430; Cass., sez. L, 18/8/2020, n. 17223). 7. Può aggiungersi che,con riferimento a l giudicato esterno “ri- flesso” ai sensi dell'art. 2909 c.c., per questa Corte l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi ef- fetti, néè vincolante, nei confronti dei terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso sog- getti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione nor- mativa, ne possaricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (cfr. Cass., sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12252; Cass., sez. 5, 3 marzo 2017, n. 5403; in tema di diritti realivedi Cass., sez. 6, 8 ottobre 2013, n. 22908; Cass., 11 marzo 2005, n. 5381). 11RG N. 10426/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8. Inoltre, effettivamente la motivazione della sentenza della Corted’appello palesa una contraddittorietà di fondo, contenendo al suo interno delle affermazioni logicamente incompatibili. Ed infatti, da un lato, reputa che l’accertamento definitivo (in favore dell’[OSCURATO:PERSONA])contenuto nella sentenza della Corte d’appello di Lecce n.616 del 2016, con riguardo alla insussistenza dei presuppo- sti per gli aiuti comunitari per l’anno 2000, passata in giudicato, fa- ceva stato tra le parti, sicché se ne doveva tenere conto, ma dall’al- tro, pur a fronte di tali accertamenti definitivi in ordine alla domanda di aiuti del 2000(favorevoli all’[OSCURATO:PERSONA]) , accoglieva la domanda della Mazzotta per i contributi relativi agli anni successivi, non risultando alcuna contestazione mossa da [OSCURATO:PERSONA] circa la debenza di tali contri- buti. Se, infatti, mancavano i presupposti per i contributi comunitari relativi all’anno 2000, in relazione ai medesimi dueterreni, che, per fattori oggettivi, non potevano essere condotti dalla Mazzotta, tale mancanza non poteva non riverberarsi anche per gli anni successivi. 9.La