CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28858/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 18 -ter e 14 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e del vizio motivazionale - sono in fatto e manifestamente infondate. Invero, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Sassari sul reclamo proposto dal detenuto osserva che nella missiva oggetto di trattenimento provvisorio la mittente (dare [OSCURATO:PERSONA]) riferisce di fatti che coinvolgono dinamiche associative criminali coinvolgenti la stessa organizzazione di cui ha fatto parte il detenuto, che peraltro è destinatario di un divieto di ricevere quotidiani dalla zona di provenienza, e che, pertanto, dall'inoltro della missiva potrebbero derivare problematiche di sicurezza. Considerato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste sulla relazione del detenuto con la mittente [OSCURATO:PERSONA], avulsa da contesti associativi, e sulla circostanza che trattasi di notizie apprese da processi in corso, per cui non vi sarebbero problemi di sicurezza, nonché sul contrasto, genericamente argomentato, col provvedimento di divieto di ricezione di stampa locale, in cui si parla di diritto all'informazione sulla pubblicazione del fatto storico - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio