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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 18539/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18880-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli Uffici dell’Avvocatura, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 18880 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 2 - PREDEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] ROMA; -intimato - avverso la sentenza n. 8/2022 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’ [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Istruzione -Ufficio scolastico per il Lazio - Ambito territoriale per la Provincia di Roma, avverso la sentenzan. 8 del 2022, emessa dalla Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, pubblicata il 12 gennaio 2022, con la quale veniva accolto l’appello proposto dell’INPSavverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 546 del 2019.

2. La ricorrente,dipendente del Ministero dell’Istruzione con la qualifica di insegnante, classe di concorso disegno e storia dell’arte, presso la Scuola di II grado di Roma, IIS [OSCURATO:PERSONA], ha rappresentato: di avere presentato, in data 14 gennaio 2015, domanda di collocamento a riposo, avendo compiuto 57 anni e tre mesi di età, e Ric. 2022 n. 18880 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 3 - avendo maturato 35 anni di anzianità contributiva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, con collocamento a riposo dal 1° settembre 2015, optando per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004; di aver dichiarato specificamente la volontà di non interrompere il rapporto di impiego nel caso in cui fosse stata accertata la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione; di esser stata collocata in quiescenza dal 1° settembre 2015 solo in virtù della domanda avanzata, e senza ulteriore riscontro dagli uffici competenti; di aver non aver ricevuto alcuna comunicazione sull’esito della domanda di pensionamento, e di essersi adoperata presso la scuola di appartenenza e presso la sede dell’INPS di [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare lo stato della sua pratica, consegnando al contempo ulteriore documentazione; di aver ricevuto, due anni e sei mesi dopo dalla presentazione della domanda di pensionamento anticipato, e precisamente in data 29 giugno 2017, una lettera inviata in posta ordinaria, protocollata n.7014.17.05.2017, da parte dell’INPS - Direzione provinciale [OSCURATO:PERSONA], con la quale le veniva comunicato il rigetto dell’istanza con la seguentemotivazione: “La domanda viene rigettata in quanto con 31 anni mesi 2 e giorni 7 di servizio e anni 58 e mesi 8 di età al 31 agosto 2015 non matura i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il diritto a pensione né pensione ordinaria né pensione Opzione donna”; di essere stata riammessa in servizio in data 1° settembre 2017, presso la scuola di II grado IIS [OSCURATO:PERSONA] con sede in Roma.

3. La ricorrente, pertanto, adiva la Corte dei Conti chiedendo il riconoscimento giuridico, economico e contributivo ai fini pensionistici del periodo non lavorato dal 1° settembre 2015 al 1° settembre 2017 e di emettere un provvedimento urgente per essere collocata in Ric. 2022 n. 18880 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 4 - quiescenza dal 1° settembre 2017, o in subordine dal 1° settembre 2018.

Nel merito, chiedeva dichiarare il proprio diritto al riconoscimento giuridico, economico e contributivo ai fini pensionistici del periodo non lavorato dal 1° settembre 2015 al 1° settembre 2017, e per l’effetto ordinare all’Amministrazione resistente la rideterminazione dell’anzianità giuridica e contributiva con conseguente collocamento in quiescenza con effetto retroattivo dal 1° settembre 2017 o in subordine a far data dal 1° settembre 2018.

4. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con ordinanza n. 126 del 2018, accoglieva l’istanza della predetta ricorrente, disponendo che alla medesima venisse riconosciuta tutta l’anzianità di servizio e contributiva relativamente al servizio prestato in assenza di retribuzione per il periodo dal 1° settembre 2015 al 1° settembre 2018.

Tale provvedimento rimaneva inevaso.

Conla sentenza di primo grado n. 546 del 2019, la Corte dei Conti disponeva in favore della ricorrente non solo il riconoscimento dell’anzianità giuridica e contributiva, ma anche i benefici economici per il periodo non lavorato dal 2015 al 2017.

5. La Corte dei conti in sede giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 8 del 2022, accoglieva l’appello proposto dall’INPS e annullava la sentenza impugnata.

6. Per la cassazione della suddetta sentenzadi appello ricorre la lavoratrice prospettando un motivo di ricorso.

7. Resiste l’INPS con controricorso.

8. L’Amministrazione scolastica è rimasta intimata.

9. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

10. L’INPS ha depositato memoria adesiva alle conclusioni del P.G.

DIRITTO Ric. 2022 n. 18880 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 5 -

1. Con l’unico motivo di ricorso,la lavoratrice prospetta questione attinente alla giurisdizione in relazione all’art. 360, n.1, cod. proc. civ., e all’art. 362 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 177 e 37, cod. proc. civ., nella parte in cui il Collegio di appello della Corte dei conti ritiene nonsussistere la giurisdizione del Giudice contabile adito, in favore di quella del giudice ordinario.

Dopo aver ripercorso la vicenda processuale, e aver ricordato che il giudice di primo grado decideva nel merito, e che non vi era appello sulla giurisdizione, chiede affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti.

2. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che la Corte dei conti ha accolto l’appello dell’INPS in quanto “all’interessata non spetta il diritto all’anzianità giuridica e contributiva nonché i benefici economici anche per il periodo non lavorato dal 2015 al 2017”.

Dunque ha pronunciato nel merito senza declinare la propria giurisdizione e ha statuito “accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata”.

Ad abundantiam, in via incidentale, la Corte dei conti ha affermato che “addirittura al giudice di primo grado non sarebbe spettata la giurisdizione per riconoscere alla lavoratrice i benefici economici derivanti dal rapporto di lavoro per il periodo non lavorato, non potendo conoscere del rapporto di lavoro tra la stessa e l’INPS”.

3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (si v., Cass., S.U., 19085 del 2020), il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

Ric. 2022 n. 18880 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 6 - Ne consegue che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l’accertamento in ordine ad errores in procedendo o ad errores in iudicando rientra nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (si v., ex multis, Cass., Cass., S.U., n. 7457 del 2020).

4. Nella specie, la ricorrente nel chiedere di riaffermare la giurisdizione contabile- che è invece stata esercitata in grado di appello con statuizione di accoglimento dell’impugnazione e di annullamento della sentenza di primo grado impugnata - nella sostanza invoca un diverso esito della decisione della Sezione giurisdizionale centrale di appello, che sia conforme alla pronuncia della Corte dei conti in primo grado, ciò che è inammissibile in questa sede, in quanto la richiesta attiene ai limiti interni della giurisdizione contabile, ed è in contrasto con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali (Corte cost., n. 6 del 2018, Cass., S.U., n. 30112 del 2021, n. 2370 del 2023).

5. Peraltro, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex multis, Cass., n.18429 del 2022), è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “adabundantiam”, in quanto la stessa, non costituendo una “ratio decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse.

Ric. 2022 n. 18880 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 7 -

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’INPS come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18880-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli Uffici dell’Avvocatura, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 18880 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - PREDEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] ROMA; -intimato - avverso la sentenza n. 8/2022 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’ [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Istruzione -Ufficio scolastico per il Lazio - Ambito territoriale per la Provincia di Roma, avverso la sentenzan. 8 del 2022, emessa dalla Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, pubblicata il 12 gennaio 2022, con la quale veniva accolto l’appello proposto dell’INPSavverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 546 del 2019. 2. La ricorrente,dipendente del Ministero dell’Istruzione con la qualifica di insegnante, classe di concorso disegno e storia dell’arte, presso la Scuola di II grado di Roma, IIS [OSCURATO:PERSONA], ha rappresentato: di avere presentato, in data 14 gennaio 2015, domanda di collocamento a riposo, avendo compiuto 57 anni e tre mesi di età, e Ric. 2022 n. 18880 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - avendo maturato 35 anni di anzianità contributiva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, con collocamento a riposo dal 1° settembre 2015, optando per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004; di aver dichiarato specificamente la volontà di non interrompere il rapporto di impiego nel caso in cui fosse stata accertata la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione; di esser stata collocata in quiescenza dal 1° settembre 2015 solo in virtù della domanda avanzata, e senza ulteriore riscontro dagli uffici competenti; di aver non aver ricevuto alcuna comunicazione sull’esito della domanda di pensionamento, e di essersi adoperata presso la scuola di appartenenza e presso la sede dell’INPS di [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare lo stato della sua pratica, consegnando al contempo ulteriore documentazione; di aver ricevuto, due anni e sei mesi dopo dalla presentazione della domanda di pensionamento anticipato, e precisamente in data 29 giugno 2017, una lettera inviata in posta ordinaria, protocollata n.7014.17.05.2017, da parte dell’INPS - Direzione provinciale [OSCURATO:PERSONA], con la quale le veniva comunicato il rigetto dell’istanza con la seguentemotivazione: “La domanda viene rigettata in quanto con 31 anni mesi 2 e giorni 7 di servizio e anni 58 e mesi 8 di età al 31 agosto 2015 non matura i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il diritto a pensione né pensione ordinaria né pensione Opzione donna”; di essere stata riammessa in servizio in data 1° settembre 2017, presso la scuola di II grado IIS [OSCURATO:PERSONA] con sede in Roma. 3. La ricorrente, pertanto, adiva la Corte dei Conti chiedendo il riconoscimento giuridico, economico e contributivo ai fini pensionistici del periodo non lavorato dal 1° settembre 2015 al 1° settembre 2017 e di emettere un provvedimento urgente per essere collocata in Ric. 2022 n. 18880 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - quiescenza dal 1° settembre 2017, o in subordine dal 1° settembre 2018. Nel merito, chiedeva dichiarare il proprio diritto al riconoscimento giuridico, economico e contributivo ai fini pensionistici del periodo non lavorato dal 1° settembre 2015 al 1° settembre 2017, e per l’effetto ordinare all’Amministrazione resistente la rideterminazione dell’anzianità giuridica e contributiva con conseguente collocamento in quiescenza con effetto retroattivo dal 1° settembre 2017 o in subordine a far data dal 1° settembre 2018. 4. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con ordinanza n. 126 del 2018, accoglieva l’istanza della predetta ricorrente, disponendo che alla medesima venisse riconosciuta tutta l’anzianità di servizio e contributiva relativamente al servizio prestato in assenza di retribuzione per il periodo dal 1° settembre 2015 al 1° settembre 2018. Tale provvedimento rimaneva inevaso. Conla sentenza di primo grado n. 546 del 2019, la Corte dei Conti disponeva in favore della ricorrente non solo il riconoscimento dell’anzianità giuridica e contributiva, ma anche i benefici economici per il periodo non lavorato dal 2015 al 2017. 5. La Corte dei conti in sede giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 8 del 2022, accoglieva l’appello proposto dall’INPS e annullava la sentenza impugnata. 6. Per la cassazione della suddetta sentenzadi appello ricorre la lavoratrice prospettando un motivo di ricorso. 7. Resiste l’INPS con controricorso. 8. L’Amministrazione scolastica è rimasta intimata. 9. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 10. L’INPS ha depositato memoria adesiva alle conclusioni del P.G. DIRITTO Ric. 2022 n. 18880 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - 1. Con l’unico motivo di ricorso,la lavoratrice prospetta questione attinente alla giurisdizione in relazione all’art. 360, n.1, cod. proc. civ., e all’art. 362 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 177 e 37, cod. proc. civ., nella parte in cui il Collegio di appello della Corte dei conti ritiene nonsussistere la giurisdizione del Giudice contabile adito, in favore di quella del giudice ordinario. Dopo aver ripercorso la vicenda processuale, e aver ricordato che il giudice di primo grado decideva nel merito, e che non vi era appello sulla giurisdizione, chiede affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti. 2. Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che la Corte dei conti ha accolto l’appello dell’INPS in quanto “all’interessata non spetta il diritto all’anzianità giuridica e contributiva nonché i benefici economici anche per il periodo non lavorato dal 2015 al 2017”. Dunque ha pronunciato nel merito senza declinare la propria giurisdizione e ha statuito “accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata”. Ad abundantiam, in via incidentale, la Corte dei conti ha affermato che “addirittura al giudice di primo grado non sarebbe spettata la giurisdizione per riconoscere alla lavoratrice i benefici economici derivanti dal rapporto di lavoro per il periodo non lavorato, non potendo conoscere del rapporto di lavoro tra la stessa e l’INPS”. 3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (si v., Cass., S.U., 19085 del 2020), il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ric. 2022 n. 18880 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - Ne consegue che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l’accertamento in ordine ad errores in procedendo o ad errores in iudicando rientra nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (si v., ex multis, Cass., Cass., S.U., n. 7457 del 2020). 4. Nella specie, la ricorrente nel chiedere di riaffermare la giurisdizione contabile- che è invece stata esercitata in grado di appello con statuizione di accoglimento dell’impugnazione e di annullamento della sentenza di primo grado impugnata - nella sostanza invoca un diverso esito della decisione della Sezione giurisdizionale centrale di appello, che sia conforme alla pronuncia della Corte dei conti in primo grado, ciò che è inammissibile in questa sede, in quanto la richiesta attiene ai limiti interni della giurisdizione contabile, ed è in contrasto con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali (Corte cost., n. 6 del 2018, Cass., S.U., n. 30112 del 2021, n. 2370 del 2023). 5. Peraltro, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex multis, Cass., n.18429 del 2022), è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “adabundantiam”, in quanto la stessa, non costituendo una “ratio decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. Ric. 2022 n. 18880 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’INPS come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont