CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 settembre 1977
Cassazione n. 24005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] vhr ha chiesto il rigetto del ricorso. Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono presenti i difensori di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] entrambi del foro di ROMA i quali, dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, insistono nel loro accoglimento. l !, Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24.09.2022 aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), art. 74, c. 1, 2, 3 e 4, D. P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. della contestazione provvisoria (partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti) e più reati fine ai sensi degli artt. 73, D.P.R. n. 309/1990 (importazione di ingenti quantitativi di cocaina capi 2,3,8,10,14,16). 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati che costoro avevano scambiato giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici e delle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del titolo cautelare, sollevata in relazione alla mancata traduzione nella lingua italiana della risposta pervenuta dall'Autorità francese agli OEI versati in atti in quanto la difesa non ha dedotto le ragioni per le quali sarebbe utile la risposta agli OEI essendo indinnostrato che contenesse elementi la cui conoscenza riguarda le modalità di acquisizione del materiale informatico, in quanto in realtà attiene solo agli adempimenti esecutivi collegati alla trasmissione dei verbali richiesti dal PM reggino. In relazione alla asserita assenza, nel fascicolo depositato dal PM, di alcuni atti fondanti la formulazione dell'accusa, rilevando, di contro, che i tabulati relativi al traffico telefonico ai quali la difesa si riferiva erano stati trasmessi, quali allegati alla informativa conclusiva del 17/2/2022, Parimenti infondata è stata ritenuta anche la doglianza difensiva fondata sulla mancata trasmissione dei provvedimenti genetici con i quali l'A.G. francese aveva disposto l'acquisizione delle chat dal server [OSCURATO:PERSONA], atteso che il PM, non appena avuta la disponibilità della documentazione tradotta, l'aveva messa a disposizione della difesa, producendola il 4/11/2022, non essendo ancora disponibile al momento della presentazione della istanza di ostensione, e comunque ben prima dell'udienza di riesame. Il Tribunale ha, poi, rigettato la censura, con la quale si era contestata utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to -end prodotta e fornita dalla società canadese [OSCURATO:PERSONA], come precisato nella nota 2 dell'ordinanza genetica) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti dì acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione délla piattaforma criptata da parte di law enforcement agendes (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judícial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, vale a dire a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi nota 1 della pag. 6 della ordinanza impugnata). Pertanto, nella specie, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. Quel giudice ha, poi, ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto dell'O.E.I., richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto quale limite invalicabile quella della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Loti): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra [OSCURATO:PERSONA] UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. Ha, quindi, ricostruito l'intervenuta identificazione dell'odierno ricorrente, in base alla utilizzazione del PIN oggetto d'indagine, identificazione avvenuta incrociando i plurimi dati disponibili e in dettaglio riportati nella scheda di identificazione a pag. 1188 ss dell'ordinanza custodia cautelare e nell'informativa conclusiva n. 54 489/22 del 17.02.22 Ciò premesso, ha ritenuto sussistente una gravità indiziaria in ordine alla sua intraneità al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, ma anche in ordine al suo concorso nei singoli reati-fine, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato.In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 11 a 13 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde esser presenti all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene analiticamente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, Ficarra insieme a Bradimarte a [OSCURATO:PERSONA] e Antonio era referente dell'organizzazioni criminali committenti interessato alla buona riuscita delle operazioni di esfiltrazione; coadiuvati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano punti di riferimento delle importazioni di interesse con cui i sodali portuali si interfacciavano per pianificare le operazioni e ricevere direttive. Il Tribunale ha dunque descritto le singole operazioni nelle quali il Ficarra aveva avuto un ruolo attivo (vedi pagg. da 13 e ss della ordinanza impugnata), richiamando gli elementi a sostegno, anche la trascrizione di alcuni passaggi delle conversazioni ritenute pregnanti e, a valle di tale analisi, concluso nel senso che gli elementi disponibili consentivano di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa anche grazie alla trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando infine le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo Il gruppo, inoltre, era dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro).3. La difesa ha proposto ricorso, formulando i seguenti motivi, 3.1.Con il primo motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in ragione della inutilizzabilità degli esiti pervenuti dalla AG francese agli OIE emessi dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] in quanto in lingua francese e depositati senza che l'Autorità procedente abbia provveduto alla traduzione al fine di consentirne la comprensione alla difesa garantendo un pieno contraddittorio. La risposta sul punto dell'ordinanza impugnata a pagg 2 e 3 è illogica in quanto era diritto della difesa avere la traduzione dei fascicoletti in lingua italiana degli ordine di indagine europei anche se relativi agli adempimenti esecutivi e comunque necessari per avere l'indicazione delle fonti dalle quali sono state acquisite le chat riferibili al ricorrente. Infatti solo dall'ordinanza si apprende che per il Pin HLLNUI vi è stata la richiesta dell' 0.E.I n.44/21 e che il PIN TMGM21 attribuito a Valente è stato oggetto dell'O.E.I 21/21 3.?. Con il secondo motivo deduce [quanto alle violazioni richiamando gli artt. 178 lett. c), 291, 293 comma 3 cod. proc.pen], nonché vizio della motivazione, rilevando che il provvedimento sarebbe affetto da un nullità perpetuatasi nelle varie fasi procedimentali, sin dall'interrogatorio di garanzia, basata sull'assunto che risultavano mancanti i contenuti riversati su supporti magnetici DVD allegati alle repliche agli ordini di indagine europei trasmessi dall'AG di [OSCURATO:PERSONA] per come veicolati dall'AG francese e DVD contenenti gli allegati all'informativa principale quindi il compendio indiziarlo posto a supporto dell'emissione del provvedimento cautelare avversato Pertanto, tutta la documentazione afferente ai provvedimenti genetici relativi all'acquisizione dei dati da parte dell'AG francese non sarebbe stata trasmessa al giudice della cautela. La difesa richiama poi i temi, oggetto degli altri motivi di ricorso, sui quali tale nullità avrebbe riverberato evidenti ricadute in termini di violazione delle prerogative difensive (con specifico riferimento alla asserita "opacità" delle modalità di acquisizione; alla inutilizzabilità delle chat; al procedimento di decriptazione delle stesse) e che il deposito è avvenuto solo il 4.11.2022 . Evidenzia che a fronte del diritto della difesa di estrarre copia dei supporti informatici contenenti il materiale indiziario utilizzato per l'emissione del provvedimento cautelare il PM nel provvedimento del 28.10.22 aveva solo indicato la possibilità di consultazione in segreteria adducendo non meglio precisate difficoltà di esibizione che sarebbero state sopperite dall'aiuto di un ufficiale di PG con il conseguente diritto della difesa concretamente frustrato e inibito. Lamenta l'omesso avviso del deposito presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori atti non contenuti nel fascicolo originario per come consegnato alle parti, atti che venivano indicati come in corso di traduzione e dei quali la difesa si avvedeva solo casualmente con lesione dell'esercizio del diritto di difesa. 3.3.Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vízi,quanto alle violazioni di norme processuali richiamando, questa volta, gli artt. 234 bis, 240, c. 2, 266, 178 lett. c) e 191, cod., proc. pen., con riferimento alla natura dei dati acquisiti, a parere della difesa appartenenti al genere comunicazioni e non riconducibili al genere documenti informatici; e ciò in quanto l'indagine estera ha avuto origine da un intercettazione preventiva di un intero sistema di flussi comunicativi di massa seppure criptati con contestuale intercettazione delle chiavi di crittografia con modalità differenti a seconda che si trattasse di chat di gruppo o da utente a utente mediante il sistema Sky ecc . Ne deriverebbe, per la difesa, una ontologica incompatibilità tra il protocollo di cui alla norma richiamata dal Tribunale (art. 234 bis, cod. proc. pen.) e l'attivazione di un O.I.E. del tipo di quello trasmesso dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA], i due procedimenti ponendosi in termini di reciproca esclusione, nella specie trovando applicazione solo quello descritto dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.. Il Tribunale francese ha disposto nei suoi provvedimenti autorizzativi del 17.12.2020 e del 24.02.2021 l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione di tutti i dati informatici presenti nei server Sky ECC e lo ha utilizzato come mezzo di ricerca della prova finalizzato ad acquisire il dato informatico; ha posto in essere atti di indagine che nel momento in cui devono essere utilizzati nel procedimento italiano devono rispondere alle regole processuali e sostanziali proprie del nostro ordinamento. L'ordine di indagine europeo in quanto provvedimento amministrativo non ha alcuna valenza in punto di asseverazione della legittimità dei dati trasmessi 3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 178 let. c), 291, 292 e 294, cod. proc. pen., con specifico riferimento alla mancata disponibilità della documentazione attestante l'attività istruttoria compiuta dall'AG francese, stante l' esistenza di un diritto difensivo al vaglio della legittimità del procedimento seguito dall'AG estera durante le operazioni di acquisizione dei dati trasmessi a seguito dell'O.I.E. della Procura di [OSCURATO:PERSONA]. La natura eminentemente preventiva e ante delictum delle captazioni svolte in territorio estero, l'assenza di elementi procedurali assimilabili alle operazioni di intercettazioni previste a pena di inammissibilità, fa si che i risultati captativi rientrino nello specifico divieto di utilizzabilità dell'art. 4 bis comma 5 di 44/2005 che attiene alle captazioni preventive . Conseguentemente nessun indizio grava sulla persona di Ficara. 4.La difesa del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato motivi aggiunti il 2.05.2023, in cui con riferimento al secondo motivo insistono nelle argomentazioni relativi alla violazione del contraddittorio in relazione al mancato rilascio delle copie forensi e dei dati informatici relativi ai tabulati e alle conversazioni acquisite. Lamentano che la difesa non è stata posta in grado di conoscere la tecnica di intromissione utilizzata, non ha potuto prendere visione dei dati originali ma solo di DVD non modificabili dove sono stati riversate le chat già decriptate. Lamenta un contrasto con i principi affermati dalla sentenza Sez. 4 n.32915/22 ric Lori. Chiede di valutare l'attivazione della procedura ex art. 267 del T.F.U.E. in relazione ai precedenti già sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] ed Olandese stante i rilevanti dubbi sulla interpretazione della direttiva 2014/41 alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia Europea. In particolare si rileva che gli OIE sono stati inoltrati dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] senza alcun preventivo controllo giurisdizionale laddove come nel caso di specie la misura riguardi ingerenze in materia di diritti di fondamentali di rango elevato. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato alla luce delle deduzioni ampiamente riportate nell'ordinanza impugnata e riassunte nel paragrafo 2 della premessa in fatto. In relazione alla asserita assenza, nel fascicolo depositato dal PM, di alcuni atti fondanti la formulazione dell'accusa, il Tribunale del riesame ha rilevato di contro, che i tabulati relativi al traffico telefonico ai quali la difesa si riferiva erano stati trasmessi, quali allegati alla informativa conclusiva del 17/2/2022. Parimenti infondata è stata ritenuta anche la doglianza difensiva fondata sulla mancata trasmissione dei provvedimenti genetici con i quali l'A.G. francese aveva disposto l'acquisizione delle chat dal server [OSCURATO:PERSONA], atteso che il PM, non appena avuta la disponibilità della documentazione tradotta, l'aveva messa a disposizione della difesa, producendola il 4/11/2022, non essendo ancora disponibile al momento della presentazione della istanza di ostensione, e comunque ben prima dell'udienza di riesame. 2. Il secondo motivo ( ulteriormente illustrato nei motivi aggiunti) inerisce alla tematica della omessa trasmissione di atti a sostegno della domanda cautelare (primo motivo) e le doglianze difensive sul punto sono manifestamente infondate, oltre a non essere precedute da un effettivo confronto con il provvedimento censurato, richiamato solo parzialmente (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il Tribunale ha, infatti, chiarito che la documentazione alla quale la difesa aveva fatto riferimento era stata allegata alla informativa conclusiva del 17/2/2022 e che, a fronte di una istanza difensiva di ostensione (avente a oggetto i files delle chat e i tabulati telefonici) del 28/10/2022, il PM aveva riposto in pari data comunicandone la disponibilità presso l'ufficio. Peraltro, la difesa non aveva assunto la mancata conoscenza dei documenti, ma la mancata trasmissione di essi al GIP, profilo ritenuto privo di pregio, posto che tali documenti erano riportati nella informativa e nella richiesta cautelare. Trattasi di risposta, peraltro, coerente con i principi affermati dalla stessa di giurisprudenza di legittimità.itk Si è già chiarito, infatti, che, in tema di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari, prima, e del tribunale del riesame, dopo, determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi, con la conseguenza che il verbale di fermo, quando contenga la esposizione delle indagini svolte - anche se riassuntivamente menzionate - correttamente può essere posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura (sez. 4, n. 53168 del 5/10/2017, Brahja, Rv. 271682, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del giudice della cautela che aveva fondato l'identificazione dell'indagato sulle risultanze dell'attività di osservazione e controllo svolta dalla polizia giudiziaria trasfuse nella comunicazione di notizia di reato e nel verbale di fermo, in assenza delle annotazioni di servizio e dei verbali relativi alle attività di osservazione ed appostamento). Né ha l'obbligo di mettere a disposizione di quelle AA.GG. gli atti di indagine nella loro integralità (sez. 2, n. 43445 del 2/7/2013, Savarese, Rv. 257662; sez. 6, n. 18448 del 8/4/2016, Provenzano, Rv. 266928, in cui il principio è stato ripreso per affermare la utilizzabilità, per esempio, di una conversazione intercettata il cui contenuto sia riportato per stralci in una informativa redatta dalla polizia giudiziaria; sez. 1, n. 15895 del 9/1/2015, Riccio, Rv. 263107, in cui il S.C. ha ritenuto utilizzabili conversazioni il cui contenuto era stato riportato nel provvedimento di fermo del P.M.; sez. 6, n. 22570 del 11/4/2017, Cassese, Rv. 270036; sez. 6, n. 41468 del 12/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370). In ogni caso il Tribunale nell'ordinanza impugnata dà atto a fol 7 che agli atti del procedimento è presente tutta la documentazione comprensiva dei file di interesse trasmessi dall'autorità francese in risposta ai singoli ordine di indagine europei come evidenziato nella nota del 28.10.2022 di riscontro all'istanza della difesa del 23.20.22. Il 4.11.2022 il PM ha depositato tutta la documentazione di cui la difesa lamentava la omessa trasmissione della quale alla data di presentazione dell'istanza del 23.10.22 era ancora in corso la traduzione italiana. E quanto ai Pin attribuiti all'indagato, le chat relative al pin HLLNUI hanno formato di richiesta dell'OEI n. 44/21 e per il PIN TMGM21 le chat risultano incluse in quelle acquisite per il Pin attribuito al coindagato [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato nel file relativo e oggetto dell'OEI 21/21, entrambi gli OEI erano versati agli atti del procedimento ( fol 3 ordinanza impugnata). 3. Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto sostanzialmente ineriscono alla natura delle chat trasmesse dall'A.G. francese anche ai fini della operatività del protocollo di utilizzabilità interno, rinvenibile nell'art. 234 bis, codice di rito, nonché alla ritenuta titolarità di tali dati in capo al Tribunale di Parigi che li aveva acquisiti autonomamente nel corso di indagini effettuate in quel Paese. I motivi sono infondati, ma necessitano una premessa di ordine generale e di inquadramento della fattispecie, utile anche per la disamina di entrambe le doglianze. 3.1.Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diversi procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina . e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario ( Sez. 4 16347 del 5.04.23; sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione. E, nella specie, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribuna! judicíaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, a fol 7 e 8, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese con i provvedimenti del 17.12.2020 e del 24.02.21, indicativo, non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server.) Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La difesa, invece, muovendo dalla opposta premessa che, nella specie, si sia trattato di attività di intercettazione preventiva del flusso di comunicazioni, ha ritenuto che la loro utilizzabilità non deriverebbe dall'art. 234 bis, cod. proc. pen., norma in relazione alla quale, in ogni caso, difetterebbe a suo dire anche il consenso del legittimo titolare che farebbe recedere il requisito della segretezza, ma dalla procedura descritta dagli artt. 266 e ss., cod. proc. pen. E quindi come tale non utilizzabile. Trattasi di interpretazione non condivisibile. La messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso). In altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, proprio nell'art. 234 bis, cit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare», affermandosi che la norma è applicabile ai casi come quello all'esame della stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenendo che il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, deve intendersi come consenso che proviene dal soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, in motivazione). In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. 3.2. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). 3.3. Ciò consente di ritenere manifestamente infondata e comunque irrilevante nel caso di specie la questione proposta in sede di motivi aggiunti, riferita alla richiesta di attivazione della procedura ex art. 267 TFUE, in quanto con gli ordini di indagine europei, disciplinati dal Dlgs n. 108/2017, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/41/UE del 3.04.2014, l'Autorità giudiziaria italiana non ha richiesto la trasmissione di tabulati telefonici ma la estrazione di dati ( foto chat audio video), vale a dire documenti, che erano a disposizione dell'autorità giudiziaria francese nell'ambito di altro procedimento penale, compiuti nel rispetto delel proprie leggi e non in contrasto con i principi fondamentali inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, e che, come tali, sono stati trasmessi all'Autorità giudiziaria italiana dopo il vaglio giurisdizionale del Tribunale di Parigi. In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, ai fini cioè del vaglio di legittimità dell'ordinanza impugnata, la questione se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata e come emerge dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - la Procura della Repubblica ha messo a disposizione della difesa progressivamente anche in relazione alla disposta procedura di traduzione, tutta la documentazione che le era stata trasmessa dall'autorità giudiziaria francese; ha riferito che si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla magistratura francese nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia; ha chiarito che, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, il Tribunale di Parigi non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati. 3.4. Va ribadito quindi che il materiale la cui utilizzabilità viene contestata è stato acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 108/2017, mediante ordini di indagine europei e tutta la procedura acquisitiva è stata messa a disposizione, anche previa traduzione, della difesa che ha potuto articolare a pieno le proprie deduzioni e censure. Sono stati messi, infatti, a disposizione delle parti gli O.I.E. inviati dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Parigi e l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di quegli ordini che si riferivano agli esiti di attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria d'oltralpe nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia e nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. Si è detto che gli ordini di indagine di cui si tratta sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs. n. 108/2017 (contenente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e, più precisamente, ai sensi dell'art. 45 di questo decreto (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni). Nel dare attuazione alla Direttiva 2014/41/UE, in coerenza con quanto previsto nella stessa, il legislatore ha rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si fonda - ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, TFUE - «sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie». Tale principio è fondato, a sua volta, sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali. In coerenza con queste premesse, la Direttiva 2014/41 prevede: all'art. 2, che gli Stati membri eseguano gli O.I.E. «in base al principio del riconoscimento reciproco» e conformemente alle previsioni della Direttiva stessa; all'art. 9, che l'autorità di esecuzione riconosca un O.I.E. trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, «senza imporre ulteriori formalità» e ne assicuri «l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla L.] Direttiva»; all'art. 11, che l'esecuzione possa essere rifiutata in via eccezionale, e a seguito di una valutazione caso per caso, ove sussistano seri motivi per ritenere che la stessa sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta. L' ordine deve pertanto riguardare un'indagine consentita nello Stato di emissione, ma l'indagine non può che essere svolta secondo le regole proprie dello Stato richiesto «potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027). Ne consegue: che, nell'esecuzione di un ordine di indagine europeo, le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto; che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell'attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento interno; che il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla. L'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate con i principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750). Costituisce inevitabile corollario di questi principi l'affermazione secondo la quale, poiché il diritto straniero è un fatto, spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più ove si tratti del diritto di un paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, già citata). Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve osservare che, nel caso di specie, la magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, con provvedimenti aventi numerazione da D206 s D216 depositati in atti, fol 9, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate. Quanto alle modalità con le quali i dati erano stati inizialmente ottenuti, essendo stato chiesto all'autorità giudiziaria francese di condividere, con quella italiana, materiali investigativi che la prima aveva autonomamente acquisito, i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine. La verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta, infatti, deve essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, questo Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall'autorità giudiziaria francese. Come si è detto, la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 o 266 bis cod. proc. pen., né di acquisire tabulati telefonici. Gli ordini europei di indagine, infatti, non sono stati emessi dando applicazione all'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, ma al Tribunale di Parigi è stato chiesto, ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, di trasmettere «in copia forense», il contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno. Si trattava, dunque (come l'ordinanza impugnata opportunamente sottolinea) di dati già estrapolati dai server delle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato in un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgronno, Rv. 283319). Di recente questa Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, nel quale all'autorità francese era stato chiesto di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni acquisite nell'osservanza dell'ordinamento interno di quello Stato e ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non massimata, pag. 8 della motivazione). Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente.A sostegno di tali conclusioni è utile sottolineare che la legislazione italiana non pone limiti all'utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti, come quello oggetto del presente ricorso, relativi a reati per i Quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 3.5. Inoltre anche per rispondere alle ulteriori deduzioni difensive nei motivi aggiunti, va evidenziato, che some si è già detto, nel caso in esame, il materiale acquisito è stato oggetto di un'attività di decriptazione. Non è noto - perché la legislazione francese consente che su questo dato lo Stato possa apporre il segreto - in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili. È certo, però (lo si deve ribadire) che tale attività è stata compiuta su flussi di dati già acquisiti dall'autorità giudiziaria francese. A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990). Non si può ignorare, peraltro, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo «esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati» consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n.30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454). Com'è ovvio è fatta salva la possibilità per la difesa di allegare elementi concreti di segno contrario, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie. In casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità si è già orientata nel senso indicato. Si è affermato, infatti, che «in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky-Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, dep. 2023, Minichino, non massimata). La circostanza che la difesa non sia stata messa in condizione di verificare il contenuto dei provvedimenti con i quali l'autorità giudiziaria francese ha acquisito il materiale poi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non comporta una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Se è vero infatti che, ai sensi del comma 2 di questa norma, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato»; è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». In questi casi, gli stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione di non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. Nel caso di specie, dunque, tutto il materiale probatorio del quale gli inquirenti erano in possesso è stato messo a disposizione della difesa e il principio di parità delle parti nel processo - che ha rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost. - non è stato violato. Neppure sono ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU. L'acquisizione dei dati è avvenuta, infatti, sulla base del d.lgs. n. 108/2017 che ha dato attuazione nel diritto interno alla Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 ed è stato garantito agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti» come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Per quanto esposto, nel caso di specie, gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Nello stesso senso questa Corte di legittimità si è già pronunciata affermando il principio secondo cui «l'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, già citata).Con riferimento poi alla doglianza (con la quale, con ogni evidenza, si è inteso prospettare in termini meramente ipotetici un problema di impossibilità di verificare la corrispondenza del dato originale con quello trasmesso) si è introdotto il tema della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G francese. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, cit., in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit; Sez. 4, Sentenza n. 16347 del 5.4.2023). Sul punto il Tribunale del riesame a fol 6/7 afferma con 'argomentazioni logiche e coerenti con i risultati del quadro indiziario che la critica delle difese, reiterata peraltro in questa sede, è volta alla possibilità di verifica astratta nei confronti di tutti i dati acquisiti, in mancanza di circostanze concrete che consentano di ritenere l'alterazione anche involontaria nell