CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16328/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6545/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato indirizzo PEC e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4516/44/2016, depositata in data 2settembre 201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. T9B01MB04920, relativo all’anno Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFd’imposta 2006. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milano I - rideterminava sinteticamente il reddito complessivo de l contribuente ex art. 38 , quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0 e accertando un maggior reddito di € 63.634,00 per l’anno 2006 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente : pagamento polizze assicurative, abitazione principale, possesso di autovettura di grossa cilindrata, incrementi patrimoniali e spese d’istruzione del figlio. 2. Avverso l’avviso di accertamento , dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 2877 / 35/2015 , accoglieva parzialmente il ricorso de l contribuent e, rideterminando il reddito imponibile in € 45.634,00 e condannandolo al pagamento delle spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r.della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, proponendo, altresì, appello incidentale. 5. Con sentenza n. 4516/44/ 201 6 , depositata in data 2 settembre 2016, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame del contribuente, rideterminando il reddito imponibile in €31.134,00, e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « In riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. p roc . c iv ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 29 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 in merito alla richiesta riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, di tutti gli a ccertamenti sintetici pendenti, notificati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, con l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 (ratione temporis vigente), nonché in riferimento all'art. 360, primo comma , n. 5, c od . p roc . c iv . omesso esame dell'eccepita mancata riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, dei gravami di primo grado, contestata nel primo motivo di appello» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., non avendo disposto la riunione dei procedimenti oggettivamente e soggettivamente connessi (riferiti agli accertamenti riguardanti le successive annualità, nonché il coniuge del contribuente), ha valutato il maggior reddito accertato per l'anno 2006 senza effettuare l’analisi di congruità rispetto ai « due o più periodi d'imposta». 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « In riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv ., violazione e falsa applicazione del primo, quarto, quinto e sesto commadell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 1, 2, comma primo e secondo,3 e 4 del D.M. 10 settembre 19 92, come pure per erronea e infondata valutazione dei singoli elementi indici di capacità contributiva, accertati in relazione alla “autovettura BMW tg. [OSCURATO:TARGA]”» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato l’autovettura BMW tra i beni – indice, nonostante la stessa fosse documentalmente riconducibile ad attività d’impresa e, dunque, potesse rilevare solo ai fini del reddito della relativa categoria; ha poi derivato in maniera non corretta il reddito sulla base degli altri beni – indice, in ogni caso, poi, l’accertamento c.d. redditometrico potendosi applicare solo quando il reddito dichiarato risulti inferiore a quello “effettivo” e non a quello determinato sulla base dei meri “indici”. 2. Il primo motivo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1992, “in qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto alla riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. Se i processi pendono dinanzi a sezioni divers e della stessa commissione , il presidente di questa, di ufficio , su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente”. Trattasi evidentemente di un potere ordinatorio del giudice che lo esercita e non tollera censure siccome preordinato al principio dell'economia dei giudizi; conseguentemente , trattandosi di un'attività non sanzionata da alcuna nullità, non può essere configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione. Con un importante arresto (Cass. 02/07/2014, n. 15031) si è chiarito che il provvedimento di riunione di cause non è suscettibile di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari per cui l'omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa non può assolutamente essere configurata come una dei capi della domanda sulla quale manchi la decisione e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia. 3. Il secondo motivo è inammissibile oltre che infondato. La censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. In altri termini viene chiesto di riesaminare i l merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come è stata valutata negativamente la prova contraria offerta dal contribuente in ordine al possesso della BMW 530 D atteso che l'acquisizione del possesso della stessa è avvenutocon pagamento a rate a carico della società “Giardino della fruttas.a.s.”, il cui titolare è lo stesso contribuente. 3.1. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d