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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2023

ECLI:EU:T:2023:519
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0643_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑643/21) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento preparatorio di una riunione del RCF – CETA tra, da un lato, il Canada e, dall’altro, l’Unione europea e i suoi Stati membri – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Obbligo di motivazione – Obbligo di procedere a un esame concreto»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino] (v. punti 22-25, 37-40)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Portata – Nota di un’istituzione che affronta il contenuto specifico di un accordo internazionale previsto o gli obiettivi dell’Unione nei negoziati – Documento preparatorio di una riunione relativa a un tale accordo internazionale – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino] (v. punti 57-59, 64-67)

3. Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, §§ 1 e 2, e 92, § 7) (v. punti 79-81)

4. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso (Art. 263 TFUE) (v. punti 82, 83)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a)] (v. punti 92, 93)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Diniego di divulgazione dei documenti in presenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio alla tutela di tali relazioni – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino] (v. punti 94, 97, 98, 119)

7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punto 101) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] eV è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 481 del 29.11.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0643_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑643/21) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento preparatorio di una riunione del RCF – CETA tra, da un lato, il Canada e, dall’altro, l’Unione europea e i suoi Stati membri – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Obbligo di motivazione – Obbligo di procedere a un esame concreto» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino] (v. punti 22-25, 37-40) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Portata – Nota di un’istituzione che affronta il contenuto specifico di un accordo internazionale previsto o gli obiettivi dell’Unione nei negoziati – Documento preparatorio di una riunione relativa a un tale accordo internazionale – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino] (v. punti 57-59, 64-67) 3. Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, §§ 1 e 2, e 92, § 7) (v. punti 79-81) 4. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso (Art. 263 TFUE) (v. punti 82, 83) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a)] (v. punti 92, 93) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Diniego di divulgazione dei documenti in presenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio alla tutela di tali relazioni – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino] (v. punti 94, 97, 98, 119) 7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punto 101) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] eV è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 481 del 29.11.2021 .
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