CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per una serie di furti pluriaggravati e considerato che il suo difensore ha depositato una memoria sostanzialmente riproduttiva dei motivi di ricorso, nonché una istanza di liquidazione dei compensi ex d.p.r. n. 115 del 2002; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — che lamenta la violazione degli artt. 73 comma 5-bis e 5-ter D.P.R. 309/1990 e 54 D.Igs 274/2000 per avere la Corte di appello rigettato la domanda di sostituzione della pena formulata dalla difesa ai senti dei sopra citati articoli — è manifestamente infondato, poiché l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, D.P.R. n. 309/1990 non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla (Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Rv. 279757) valutazione espressa in termini negativi dal giudice di merito con una motivazione immune da vizi logici e quindi insindacabile in questa sede (cfr. pag. VII sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e chiarito che non spetta alla Corte di cassazione provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760) ma compete al giudice di merito, nella specie, quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, al quale si segnala, ex art. 106, comma 1, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos