CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MICELI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole dei reato di furto di gas metano previa manomissione dei sigilli apposti al contatore, e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di re- clusione ed euro 350 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, assumendo l'assenza della prova della sottrazione del gas, risolvendosi semmai la condotta in un ina- dempimento temporaneo al rapporto di fornitura in relazione alla corrispettività della prestazione atteso che, a seguito della rimozione dei sigilli, il consumo era stato regolarmente contabilizzato e successivamente pagato secondo lo scaden- zario della contabilizzazione dell'ente erogatore. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e me- ramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della re- sponsabilità della prevenuta appaiono logici, fondati sulla rimozione dei sigilli e pertanto su di una condotta volta a conseguire la fornitura invito domino, a pre- scindere dall'eventuale sospensione del rapporto di somministrazione e dal fatto che l'erogazione sarebbe stata ugualmente contabilizzata, risultando integrati tutti gli elementi tipici della condotta criminosa (sez.5, n.1353 del 23.3.1999, PG bel proc. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.213121; sez.4, n.35825 del 27 Giugno 2013, Napoli; sez.5, n.45325 del 17 Ottobre 2005, D'Agostino). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il