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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 14019/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso incardinato su impulso di ufficio per la correzione de plano della sentenza della Corte di cassazione n. 1007/2024 del 08/11/2024, depositata il 10/01/2025, relativa al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FQXZC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti ,del procedimento n. 636/2025 R.G., avente ad oggetto la correzione di, errore materiale promossa di ufficio con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, Prima sezione penale, n. 1007 del 08/11/2024, depositata il 10/01/2025, sentenza che ha definito il procedimento n. 430539/2024 R.G. - ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza del 25/07/2024 - disponendo l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro; - Rilevato che, nella sentenza-documento depositata il 10/01/2025, per evidente disguido di natura materiale determinatosi nel corso del suo deposito telematico, la parte di essa corrispondente all'intera motivazione compresa fra il "considerato in diritto" e il " p.q.m.", oltre ad essere ritualmente inserita una prima volta, risulta poi replicata per altre tre volte, con contenuto assolutamente identico e ripetitivo, reiterazione costituente una complessiva superfetazione ictu ()cui/ estranea al contenuto effettivo dell'atto, da espungere dalla indicata sentenza-documento; - Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di errore materiale l'emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz'altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza-documento emessa dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione n. 1007/2024 dell'8 novembre 2024, sul ricorso n. 30539/24 R.G. nel senso che nel considerato in diritto vanno eliminate le parole dal penultimo rigo dell'attuale pagina 6 all'ultima parola antecedente il dispositivo all'attuale pagina

18. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 26 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere est ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso incardinato su impulso di ufficio per la correzione de plano della sentenza della Corte di cassazione n. 1007/2024 del 08/11/2024, depositata il 10/01/2025, relativa al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FQXZC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti ,del procedimento n. 636/2025 R.G., avente ad oggetto la correzione di, errore materiale promossa di ufficio con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, Prima sezione penale, n. 1007 del 08/11/2024, depositata il 10/01/2025, sentenza che ha definito il procedimento n. 430539/2024 R.G. - ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza del 25/07/2024 - disponendo l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro; - Rilevato che, nella sentenza-documento depositata il 10/01/2025, per evidente disguido di natura materiale determinatosi nel corso del suo deposito telematico, la parte di essa corrispondente all'intera motivazione compresa fra il "considerato in diritto" e il " p.q.m.", oltre ad essere ritualmente inserita una prima volta, risulta poi replicata per altre tre volte, con contenuto assolutamente identico e ripetitivo, reiterazione costituente una complessiva superfetazione ictu ()cui/ estranea al contenuto effettivo dell'atto, da espungere dalla indicata sentenza-documento; - Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di errore materiale l'emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz'altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza-documento emessa dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione n. 1007/2024 dell'8 novembre 2024, sul ricorso n. 30539/24 R.G. nel senso che nel considerato in diritto vanno eliminate le parole dal penultimo rigo dell'attuale pagina 6 all'ultima parola antecedente il dispositivo all'attuale pagina 18. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 26 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere est ns
Sentenza Cassazione n. 14019/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris