CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1976
Cassazione n. 27307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1976 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI[dato avviso alle parti; '1, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe; considerato che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., come modificati dalla I. n. 103 del 2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, e con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0