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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22500/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25442/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] T. INGHIRAMI, 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],SOCIETA' DI FATTOin persona del custode giudiziario -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 327/2021 depositata il18/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionario del credito maturato da [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Salerno.

Quest’ultimo aveva a sua volta respinto la domanda dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società di fatto [OSCURATO:PERSONA]/Cucino, volta ad ottenere dal custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’importo di € 40.773,32; che il Cascone, nella predetta qualità, è rimasto intimato; Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in riferimento all’art. 75 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione,sollevata dall’appellante, di carenza di legittimazione attiva del Cascone, nella sua qualità di custode giudiziario; che la suddetta eccezione, se doverosamente delibata con precedenza, avrebbe determinato l’inammissibilità dell’opposizione e quindi l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; che, mediante la seconda doglianza, il ricorrente invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 560 e 676 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere i giudici di secondo grado ritenuto esistente la carenza di legittimazione passiva del Cascone, nella sua qualità di custode giudiziario; che il primo motivo è fondato; che nella parte narrativa della sentenza impugnata (pag. 3) si legge che il Cuciniello aveva proposto appello “per i seguenti motivi: Legittimazione attiva del custode – carenza – conseguenze – inammissibilità dell’opposizione a D.I. – omesso esame preliminare dell’eccezione – omessa motivazione.

Reiterava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del custode opponente, atteso che lo stesso non era stato autorizzato dal Giudice che lo aveva nominato, ad effettuare la spiegata opposizione”; che, a fronte di tale censura, la Corte d’appello ha testualmente affermato “ Anzitutto si rileva la infondatezza della spiegata eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva dell’appellante per omessa preventiva notifica dell’atto di cessione del credito”; che il suddetto assunto nulla ha a che vedere con l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Cuciniello, sicché la mancata delibazione della stessa determina la violazione dell’art. 112 c.p.c.; che, fra l’altro, lacarenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Sez.

U, n. 2951 del 16 febbraio 2016); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché rimedi all’error in procedendo, provvedendo anche sullespese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25442/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] T. INGHIRAMI, 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],SOCIETA' DI FATTOin persona del custode giudiziario -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 327/2021 depositata il18/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionario del credito maturato da [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Salerno. Quest’ultimo aveva a sua volta respinto la domanda dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società di fatto [OSCURATO:PERSONA]/Cucino, volta ad ottenere dal custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’importo di € 40.773,32; che il Cascone, nella predetta qualità, è rimasto intimato; Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in riferimento all’art. 75 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione,sollevata dall’appellante, di carenza di legittimazione attiva del Cascone, nella sua qualità di custode giudiziario; che la suddetta eccezione, se doverosamente delibata con precedenza, avrebbe determinato l’inammissibilità dell’opposizione e quindi l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; che, mediante la seconda doglianza, il ricorrente invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 560 e 676 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere i giudici di secondo grado ritenuto esistente la carenza di legittimazione passiva del Cascone, nella sua qualità di custode giudiziario; che il primo motivo è fondato; che nella parte narrativa della sentenza impugnata (pag. 3) si legge che il Cuciniello aveva proposto appello “per i seguenti motivi: Legittimazione attiva del custode – carenza – conseguenze – inammissibilità dell’opposizione a D.I. – omesso esame preliminare dell’eccezione – omessa motivazione. Reiterava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del custode opponente, atteso che lo stesso non era stato autorizzato dal Giudice che lo aveva nominato, ad effettuare la spiegata opposizione”; che, a fronte di tale censura, la Corte d’appello ha testualmente affermato “ Anzitutto si rileva la infondatezza della spiegata eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva dell’appellante per omessa preventiva notifica dell’atto di cessione del credito”; che il suddetto assunto nulla ha a che vedere con l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Cuciniello, sicché la mancata delibazione della stessa determina la violazione dell’art. 112 c.p.c.; che, fra l’altro, lacarenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Sez. U, n. 2951 del 16 febbraio 2016); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché rimedi all’error in procedendo, provvedendo anche sullespese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul
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