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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 04784/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4419/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 438/2020 depositata il 23/06/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione, avente ad oggetto l’imposta di successione e donazione e di registro, ipotecaria e catastale, relativo alla costituzione di trust e conferimento di immobili (atti posti in essere nel gennaio e marzo 2023), e successivamente, in altro giudizio, la cartella di pagamento. 2.I giudizi sono stati riuniti. 3.I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in primo grado, con sentenza confermata in appello, stante la tardiva impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione. 4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana la curatela ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e, ove possibile in sede di legittimità, l’accoglimento dei ricorsi originari. 5.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. 6.La Procura Generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 7.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 16 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima della celebrazione dell’adunanza è pervenuto atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente.

Dall’atto di rinuncia e dalla documentazione prodotta risulta che è intervenuto un provvedimento di sgravio parziale dell’Agenzia, all’esito della conciliazione intervenuta nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di autotutela e dell’accordo transattivo raggiunto in tale sede.

2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto.

Le spese devono essere integralmente compensate P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara inte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4419/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 438/2020 depositata il 23/06/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione, avente ad oggetto l’imposta di successione e donazione e di registro, ipotecaria e catastale, relativo alla costituzione di trust e conferimento di immobili (atti posti in essere nel gennaio e marzo 2023), e successivamente, in altro giudizio, la cartella di pagamento. 2.I giudizi sono stati riuniti. 3.I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in primo grado, con sentenza confermata in appello, stante la tardiva impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione. 4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana la curatela ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e, ove possibile in sede di legittimità, l’accoglimento dei ricorsi originari. 5.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. 6.La Procura Generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 7.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 16 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima della celebrazione dell’adunanza è pervenuto atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente. Dall’atto di rinuncia e dalla documentazione prodotta risulta che è intervenuto un provvedimento di sgravio parziale dell’Agenzia, all’esito della conciliazione intervenuta nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di autotutela e dell’accordo transattivo raggiunto in tale sede. 2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate P.Q.M. La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara inte
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