Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1306/2025
ECLI:EU:C:2025:730
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0434
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA
presentate il 25 settembre 2025 (
1
)
Causa C‑434/24
JD
contro
[OSCURATO:PERSONA] şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Cluj, Romania)]
(Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 63, paragrafo 1 – Revoca dell’aiuto – Inosservanza dei criteri di ammissibilità – Annullamento con effetti retroattivi del contratto di locazione relativo alla superficie agricola – Principio di proporzionalità)
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Cluj, Romania) verte sull’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (
2
) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: la «PAC»).
2.
L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 prevede la revoca dell’aiuto finanziario già concesso a un beneficiario, qualora tale beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità per la concessione dell’aiuto.
3.
Il tema principale che sorge nella presente causa verte sulla questione se l’annullamento retroattivo di un contratto di locazione relativo alla superficie agricola di cui si tratta ponga un agricoltore in una situazione di inosservanza dei criteri di ammissibilità, che giustifichi la revoca dell’aiuto ai sensi di tale disposizione.
II.
Diritto applicabile
A.
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 enuncia quanto segue:
«Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato,
in toto
o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati.
Qualora l’inosservanza riguardi norme nazionali o dell’Unione sugli appalti pubblici, la parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell’inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell’operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata».
B.
Diritto rumeno
5.
L’articolo 1254 del Codul civil (codice civile) così recita:
«1. Il contratto colpito da nullità assoluta o annullato si considera come mai concluso.
2. L’annullamento del contratto comporta, alle condizioni di legge, l’annullamento degli atti successivi conclusi sul fondamento di quest’ultimo.
3. In caso di annullamento del contratto, ciascuna parte deve restituire all’altra, in natura o per equivalente, le prestazioni ricevute, conformemente alle disposizioni degli articoli da 1639 a 1647, anche se queste ultime sono state eseguite in successione o hanno avuto carattere continuativo».
6.
L’articolo 6, paragrafo 1, dell’OUG n. 66/2011 (
3
) stabilisce quanto segue:
«Le autorità competenti nella gestione dei fondi europei hanno l’obbligo di escludere integralmente o parzialmente dal rimborso/pagamento delle spese effettuate e dichiarate dai beneficiari le spese che non rispettano le condizioni di legalità, regolarità o conformità stabilite mediante le disposizioni della normativa nazionale e [europea] in vigore, in una situazione in cui - nel procedimento di verifica delle richieste di pagamento - esse determinano l’esistenza di tali spese».
7.
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera n), dell’OUG n. 3/2015 (
4
) stabilisce quanto segue:
«Per beneficiare dei pagamenti diretti previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, gli agricoltori devono: (...) presentare al momento del deposito della domanda di pagamento unico o delle modifiche ad essa apportate i documenti necessari che dimostrano l’uso legittimo del terreno agricolo, inclusi i terreni che comprendono aree di interesse ecologico nonché degli animali. Tali documenti devono essere sottoscritti prima del deposito della domanda di pagamento unico e devono essere validi almeno fino al 1
o
dicembre dell’anno della domanda».
8.
L’articolo 5, paragrafo 2, del decreto n. 619/2015 (
5
) enuncia quanto segue:
«I documenti che dimostrano che il terreno dichiarato ammissibile è a disposizione dell’agricoltore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera n), dell’[OUG n. 3/2015], sono:
(...)
b)
una copia conforme all’originale del contratto di locazione/concessione della superficie agricola, concluso tra l’agricoltore e le unità amministrative territoriali, se del caso;
(...)».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
9.
Il 24 maggio 2018, JD ha stipulato un accordo con il consiglio comunale del comune di Chiochiș (Romania) relativo alla locazione di una superficie di 58,32 ettari da pascolo (in prosieguo: il «contratto di locazione»).
10.
Circa un anno dopo, il 10 maggio 2019, JD ha presentato una domanda di aiuto finanziario per l’anno 2019, riguardante una superficie di 41,69 ettari da pascolo che gli era stata attribuita in forza di tale contratto di locazione. Detto aiuto, ricevuto da JD, è stato finanziato da fondi agricoli europei, in particolare nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie (in prosieguo: il «regime RPUS»), nonché da fondi nazionali.
11.
Lo stesso giorno in cui JD ha presentato una domanda di aiuto finanziario, il 10 maggio 2019, il Tribunalul Bistrița-Năsăud (Tribunale superiore di Bistrița-Năsăud, Romania) ha annullato la procedura di attribuzione della superficie da pascolo a JD (
6
). Tale sentenza è il risultato delle constatazioni di detto giudice secondo cui le condizioni imposte dal diritto rumeno per la procedura di attribuzione della superficie da pascolo non erano state rispettate, poiché il consiglio comunale non aveva pubblicato alcun bando di gara d’appalto mediante trattativa diretta, entro il termine previsto. La conseguenza di tale sentenza è stata che tutti gli atti successivi, compreso il contratto di locazione, sono stati annullati con effetto retroattivo.
12.
Con sentenza del 5 marzo 2020 (
7
), la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Cluj) ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di grado inferiore, in quanto presentata tardivamente.
13.
Il 24 novembre 2022, avendo appreso, a seguito di un’indagine, che il contratto di locazione era stato annullato, l’APIA (
8
), quale autorità competente, ha emesso un verbale di accertamento che imponeva a JD di restituire l’intero importo dell’aiuto finanziario (
9
).
14.
JD ha presentato un reclamo presso l’APIA contro tale verbale di accertamento, che è stato respinto con decisione del 5 gennaio 2023.
15.
JD ha quindi proposto ricorso avverso tale decisione dell’APIA dinanzi al Tribunalul Bistrița-Năsăud (Tribunale superiore di Bistrița-Năsăud).
16.
Il 15 giugno 2023 tale giudice ha respinto il ricorso di JD (
10
). Esso ha dichiarato che, in forza del diritto rumeno, il contratto di locazione che aveva dato luogo alla concessione dell’aiuto finanziario era considerato come mai concluso. Allo stesso tempo, per poter beneficiare di un aiuto finanziario, gli agricoltori devono rispettare taluni criteri di ammissibilità che includono l’essere in possesso di un documento che dimostri che i terreni agricoli di cui si tratta sono a loro disposizione. Tale giudice ha quindi confermato che JD doveva restituire le somme indebitamente percepite e ha ritenuto che tale restituzione non costituisse una sanzione amministrativa, cosicché l’assenza di colpa in capo a JD non era pertinente.
17.
JD ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Cluj), giudice del rinvio nella presente causa.
18.
Tale giudice nutre dubbi circa la questione se la situazione del caso di specie sia una situazione in cui il beneficiario di un aiuto finanziario non rispetta i criteri di ammissibilità ai fini dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. Esso sottolinea che, in caso di annullamento con effetti retroattivi di un contratto, il beneficiario ha rispettato il criterio di ammissibilità relativo alla detenzione legittima del terreno al momento del deposito della domanda e, successivamente, fino al momento dell’annullamento del contratto. Tuttavia, indipendentemente dalla colpa del beneficiario, l’annullamento del contratto produce effetti retroattivi, ivi compreso per quanto riguarda il momento del deposito della domanda.
19.
Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 deve essere interpretato nel senso che esso tiene conto del rispetto dei criteri di ammissibilità nel momento in cui essi sono valutati, non essendo rilevante l’annullamento con effetti retroattivi del contratto. Al contrario, nell’ambito della valutazione del titolo relativo al terreno in questione, l’annullamento retroattivo del contratto dovrebbe essere preso in considerazione a partire dal momento dell’annullamento. Se così non fosse, il beneficiario sarebbe tenuto a restituire le somme percepite nei casi in cui egli non ha agito con colpa e, in cui, in concreto, fino al momento dell’annullamento, tutti i criteri di ammissibilità erano rispettati.
20.
Qualora la Corte interpretasse l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 nel senso che esso impone la restituzione dell’aiuto in caso di annullamento retroattivo del contratto di locazione, il giudice del rinvio chiede se si applichi il principio di proporzionalità. Esso rileva, tra l’altro, che l’articolo 64 di tale regolamento, relativo all’applicazione di sanzioni amministrative, che prevede che siffatte sanzioni non devono essere imposte se il beneficiario non è responsabile e, se imposte, devono essere proporzionate, non menziona l’articolo 63, paragrafo 1, di quest’ultimo e non è quindi pertinente ai fini dell’applicazione di detta disposizione.
21.
Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 non fornisce alcuna precisazione sulle circostanze in cui la revoca dell’aiuto deve essere totale o parziale. Esso ritiene che il principio di proporzionalità si applichi anche in sede di attuazione di tale disposizione e suggerisce di prendere in considerazione il momento in cui è intervenuto l’annullamento del contratto con effetti retroattivi e il grado della colpa del beneficiario con riferimento alla causa di tale annullamento.
22.
In tali circostanze, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se, nell’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del [regolamento n. 1306/2013], in una situazione in cui un beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità sia inclusa o meno una situazione in cui si annulla con effetto retroattivo, conformemente alla normativa nazionale, un contratto che era valido al momento dell’analisi delle condizioni di ammissibilità, a prescindere dal momento in cui si verifica tale annullamento[.]
2.
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se con riferimento alla revoca del pagamento ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del [regolamento n. 1306/2013] si possa o meno applicare il principio di proporzionalità».
23.
Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dal governo rumeno e dalla Commissione europea.
24.
La Corte ha deciso, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, di statuire senza udienza. Con lettera inviata il 4 aprile 2025, la Corte ha posto alcuni quesiti con richiesta di risposta scritta al governo rumeno e alla Commissione, ai quali sono state ricevute risposte entro il termine impartito.
IV.
Analisi
25.
Dall’ordinanza di rinvio risulta che la presente causa trae origine da una situazione in cui ad un agricoltore è stato concesso un aiuto finanziario a titolo di fondi agricoli europei per un terreno riguardante un contratto di locazione. Tale contratto è stato annullato con effetti retroattivi in forza del diritto nazionale applicabile, vale a dire che è stato considerato come mai esistito. Di conseguenza, se l’agricoltore rispettava le condizioni di ammissibilità per l’aiuto, compresa la prova dell’uso legittimo del terreno, al momento della presentazione della domanda, ciò non è più così.
26.
In tali circostanze, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’annullamento retroattivo del contratto di locazione costituisca un’inosservanza dei criteri di ammissibilità che impone la revoca dell’aiuto ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 se, al momento della domanda di aiuto, tale contratto esisteva.
27.
In caso affermativo, con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’intero aiuto concesso debba essere restituito o se la decisione di revoca dell’aiuto dipenda dall’applicazione del principio di proporzionalità nelle particolari circostanze del caso di specie.
28.
Il giudice del rinvio sembra preoccuparsi, in sostanza, delle conseguenze negative della revoca dell’aiuto a causa dell’annullamento retroattivo del contratto di locazione in una situazione in cui non vi è alcuna colpa da parte dell’agricoltore, il quale rispettava i criteri di ammissibilità per l’aiuto fino a tale annullamento.
29.
Prima di affrontare l’analisi della prima (B) e della seconda (C) questione pregiudiziale, mi sembra utile formulare alcune osservazioni preliminari sui criteri di ammissibilità per l’aiuto di cui si tratta (A).
A.
Criteri di ammissibilità per i pagamenti unici per superficie
30.
Un obiettivo importante della PAC, una delle prime politiche comuni istituite dai Trattati, è «assicurare (...) un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura (
11
)».
31.
Uno dei mezzi per conseguire tale obiettivo è quello dei pagamenti diretti che prevedono un sostegno al reddito.
32.
La PAC è gestita e finanziata a livello europeo dal bilancio dell’Unione europea. (
12
) Tuttavia, l’attuazione di tale politica e i pagamenti effettuati nell’ambito della stessa sono gestiti direttamente dagli Stati membri. Ciò significa che le autorità nazionali sono responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti diretti in favore degli agricoltori del loro paese (
13
).
33.
Il quadro della PAC ha subito varie riforme nel corso degli anni (
14
). È pacifico che la normativa dell’Unione applicabile nel caso di specie riguarda il periodo di finanziamento della PAC 2014-2020 (
15
). Il regolamento (UE) n. 1307/2013 (
16
) sui pagamenti diretti agli agricoltori e il regolamento n. 1306/2013 che sancisce norme comuni in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, sono pertinenti al caso di specie.
34.
Il regime di aiuto di cui si tratta nel caso di specie, il regime RPUS, è stato introdotto nel quadro della PAC nel 2003 quale regime transitorio per alcuni Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 e nel 2007. Si tratta di un regime di sostegno al reddito per gli agricoltori, indipendente dalla produzione, attuato mediante pagamenti diretti agli agricoltori versati sulla base degli ettari ammissibili che essi dichiarano (
17
).
35.
Il regolamento n. 1307/2013 consentiva, in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, primo comma, agli Stati membri che avevano aderito all’Unione europea nel 2004 e nel 2007 e che applicavano il regime RPUS nel 2014, di continuare ad applicare tale regime fino al 31 dicembre 2020 (
18
). [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui la Romania, hanno continuato ad applicare il regime RPUS dopo il 2014.
36.
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, il pagamento unico per superficie è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall’agricoltore (
19
).
37.
La nozione di «ettaro ammissibile» è definita all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 come «qualsiasi superficie agricola dell’azienda (...) utilizzata per un’attività agricola (...)».
38.
La giurisprudenza (
20
) spiega inoltre che, per essere considerato un «ettaro ammissibile» ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, il terreno deve soddisfare tre condizioni, vale a dire i) costituire una superficie agricola, ii) su tale superficie deve essere esercitata un’attività agricola, e iii) tale superficie deve essere attribuita ad un’azienda (
21
).
39.
In altre parole, un agricoltore che presenta domanda per il regime RPUS deve avere il terreno agricolo a sua disposizione per utilizzarlo a fini agricoli. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che «il fatto che una superficie sia a disposizione dell’agricoltore comporta, in linea di principio, che quest’ultimo sia in grado di utilizzarla come meglio ritiene al fine di consentirgli [consentirle], di fatto, di esercitarvi un’attività agricola (
22
)».
40.
Al fine di determinare se le superfici di cui si tratta siano a disposizione dell’agricoltore, la normativa europea non richiede che l’agricoltore produca un titolo giuridico formale; la dimostrazione del carattere effettivo dell’uso delle superfici nonché di un’autonomia sufficiente di detto agricoltore per l’esercizio della sua attività agricola sono sufficienti (
23
).
41.
Tuttavia, la Corte ha statuito che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per richiedere la presentazione di documenti giustificativi e prove a un richiedente l’aiuto per le superfici oggetto della sua domanda (
24
).
42.
Nel caso di specie, la normativa rumena esige che, al momento della domanda, l’agricoltore presenti i documenti necessari per dimostrare che gli ettari ammissibili sono legittimamente a sua disposizione, in mancanza il pagamento è escluso dal finanziamento dell’Unione.
43.
Sulla base della giurisprudenza esistente, non risulta che una siffatta condizione sia, in linea di principio, contrario al diritto dell’Unione. Esigere la prova dell’esistenza del titolo giuridico che consente l’uso del terreno oggetto della domanda di pagamento unico è, secondo la Corte, accettabile in quanto garantisce gli obiettivi della PAC impedendo a un richiedente di sfruttare abusivamente terreni altrui (
25
).
44.
Di conseguenza, se, conformemente al diritto nazionale, il titolo relativo all’uso del terreno è annullato, il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale in forza della quale si ritiene che un criterio di ammissibilità per l’aiuto non sia rispettato.
45.
Tuttavia, la Corte non ha ancora affrontato la situazione in cui il titolo giuridico relativo all’uso del terreno, quale uno dei criteri di ammissibilità ai sensi del diritto nazionale, esisteva al momento della domanda, ma è stato successivamente annullato con effetti retroattivi. Ciò mi porta alla prima questione del giudice del rinvio.
B.
Sulla prima questione
46.
Qualora si accerti che uno dei criteri di ammissibilità per la concessione dell’aiuto non è rispettato, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 impone che l’aiuto non sia pagato o, se già pagato, che sia revocato,
in toto
o in parte.
47.
Allo stesso tempo, in conformità all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 1307/2013, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari ammissibili sono a disposizione dell’agricoltore alla relativa data fissata dallo Stato membro. Per la Romania, si tratta del 15 maggio 2019 per quanto riguarda il periodo di pagamento rilevante nel caso di specie.
48.
Pertanto, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 debba applicarsi anche se, al momento della domanda di aiuto, tutti i criteri di ammissibilità erano rispettati ed il titolo giuridico relativo all’uso del terreno è stato annullato con effetti retroattivi solo successivamente, senza che vi sia colpa da parte dell’agricoltore che ha ricevuto un siffatto aiuto.
49.
Sebbene tale questione riguardi solo l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, essa richiede altresì, a mio avviso, l’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 1307/2013, letto in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 4, di quest’ultimo.
50.
Entrambe le parti nel procedimento dinanzi alla Corte, vale a dire il governo rumeno e la Commissione, concordano che l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 si applica alle circostanze del caso di specie.
51.
Infatti, come indicato dalle suddette parti, l’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento n. 1307/2013 dispone che «sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell’intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali».
52.
Di conseguenza, ritengo che l’esigenza di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 1307/2013, secondo cui gli ettari ammissibili sono a disposizione dell’agricoltore
al momento della presentazione
della domanda, non significhi che essi non debbano restare a disposizione dell’agricoltore per tutto l’anno per il quale è concesso l’aiuto. Tale disposizione prevede solamente che, a tale data, scelta come data di verifica, detto terreno debba logicamente essere a disposizione dell’agricoltore.
53.
Tuttavia, l’aiuto nell’ambito del regime RPUS è concesso su base annuale per sostenere il reddito dell’agricoltore derivante da quel terreno nel corso di tale anno. Ciò presuppone che l’agricoltore eserciti l’attività agricola su tale terreno nel corso dell’anno cui si riferisce l’aiuto. Sarebbe contrario a tale obiettivo se fosse sufficiente che il terreno sia legittimamente a disposizione dell’agricoltore solo alla data della domanda.
54.
In tal senso, anche se un contratto di locazione fosse annullato per il futuro, impedendo così all’agricoltore di utilizzare il terreno a partire da un determinato momento nel corso dell’anno per il quale l’aiuto è stato concesso, il criterio di ammissibilità stabilito dall’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento n. 1307/2013 non sarebbe rispettato. Ne conseguirebbe l’obbligo di revocare l’aiuto concesso.
55.
La legge rumena che prevede l’annullamento retroattivo, e non per il futuro, di un contratto di locazione porta allo stesso risultato, vale a dire che l’agricoltore non poteva disporre legittimamente del terreno nel corso dell’anno per il quale egli chiede l’aiuto.
56.
In tal caso, i criteri di ammissibilità non sono rispettati e l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 esige che l’aiuto concesso sia revocato.
57.
L’obiettivo di una siffatto recupero dei pagamenti indebiti è tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e di prevenire l’arricchimento senza causa (
26
).
58.
Gli interessi finanziari dell’Unione europea sono, in linea di principio, tutelati se l’aiuto è concesso solo se sono rispettati tutti i criteri di ammissibilità.
59.
Conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, spetta agli Stati membri, che attuano la PAC, salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongono di alcun potere discrezionale a tal riguardo (
27
). Essi devono chiedere la restituzione dell’aiuto concesso se i criteri di ammissibilità non sono rispettati.
60.
L’obbligo di restituire l’aiuto ricevuto non costituisce una sanzione. Secondo giurisprudenza costante (
28
), e come sottolineato dal governo rumeno e dalla Commissione, nell’ambito della PAC, la revoca dell’aiuto a causa dell’inosservanza delle condizioni di ammissibilità per l’aiuto è solamente la conseguenza del mancato rispetto di dette condizioni (
29
).
61.
La restituzione è quindi imposta semplicemente perché l’aiuto non avrebbe dovuto essere concesso. In tal senso, come rileva la Commissione, è irrilevante se il contratto di locazione sia stato annullato retroattivamente senza alcuna colpa da parte dell’agricoltore che ha ricevuto l’aiuto (
30
). L’aiuto deve essere restituito semplicemente perché l’agricoltore non è mai stato legittimato a riceverlo.
62.
Per completezza, occorre sottolineare che l’annullamento retroattivo del contratto di locazione nelle circostanze del caso di specie non sembra costituire un caso di forza maggiore o circostanze eccezionali ai fini del regolamento n. 1306/2013 (
31
) né delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 4, e dell’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 1307/2013.
63.
Nel contesto della PAC, secondo giurisprudenza costante, la nozione di forza maggiore o di circostanze eccezionali designa un evento dovuto a circostanze estranee al beneficiario, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata dal beneficiario stesso (
32
).
64.
Nel caso di specie, occorre ricordare (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni) che la data della sentenza che ha annullato retroattivamente il contratto di locazione coincideva con la data della domanda di pagamento. Infatti, quando JD ha presentato tale domanda, vi era un contenzioso pendente riguardante JD e il terreno oggetto del contratto di locazione.
65.
Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, a mio avviso, pare dubbio che l’annullamento retroattivo del contratto di locazione nelle circostanze del caso di specie costituisca un siffatto evento anomalo e imprevedibile, tale da non poter essere anticipato alla data di presentazione della domanda.
66.
Alla luce dei suesposti rilievi, ritengo che occorra rispondere alla prima questione nei seguenti termini: l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, letto alla luce dell’articolo 32, paragrafo 4, e dell’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 1307/2013, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione nella quale, al momento della domanda di aiuto, tutti i criteri di ammissibilità erano rispettati, ma il titolo giuridico relativo all’uso del terreno è stato successivamente annullato con effetti retroattivi, anche se tale annullamento non deriva da una colpa dell’agricoltore che ha ricevuto un siffatto aiuto.
C.
Sulla seconda questione
67.
Come indicato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, la seconda questione verte essenzialmente sulla questione se l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 imponga sempre la revoca dell’aiuto qualora uno dei criteri di ammissibilità non sia più rispettato a causa dell’annullamento con effetti retroattivi di un contratto di locazione, oppure se esso lasci un certo margine di discrezionalità all’autorità o al giudice che decide, in applicazione del principio di proporzionalità.
68.
In relazione a tale questione, le parti nel presente procedimento adottano posizioni diverse. Il governo rumeno ritiene che il principio di proporzionalità non si applichi e che uno Stato membro debba quindi sempre ingiungere la restituzione di un aiuto in una situazione come quella del caso di specie. Al contrario, la Commissione ritiene che si applichi il principio di proporzionalità. Tuttavia, essa conclude che ciò non cambierebbe l’esito della presente causa e che gli aiuti in questione dovrebbero essere restituiti.
69.
L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 menziona il principio di proporzionalità solo al secondo comma, e non nel primo comma. Il governo rumeno sostiene che il secondo comma non è applicabile al caso di specie, mentre la Commissione asserisce che tale comma è applicabile, ma le considerazioni relative alla proporzionalità non impediscono all’aiuto di essere revocato
in toto
(
33
).
70.
Il giudice del rinvio non ha menzionato l’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1306/2013 nell’ordinanza di rinvio, pertanto, sembra che, con la seconda questione, esso chieda di accertare se considerazioni relative alla proporzionalità possano modificare l’esito della presente causa poiché tale principio sarebbe implicito nel primo comma di tale disposizione.
71.
Sono incline a concordare con il governo rumeno secondo cui l’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1306/2013 non si applica alla situazione di cui al caso di specie. Secondo il governo rumeno, tale disposizione è stata introdotta per garantire che, quando gli agricoltori chiedono un finanziamento nell’ambito di una procedura di appalto pubblico (in particolare, nell’ambito di misure di sviluppo rurale finanziate dal FEASR), qualsiasi revoca dell’aiuto sia proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa nel corso di tale procedura. Tuttavia, il regime RPUS, finanziato dal FEAGA, non comporta procedure di appalto pubblico per gli agricoltori; l’aiuto è concesso direttamente sulla base della superficie ammissibile dichiarata. In tal caso, l’ammissibilità dipende unicamente dal rispetto di condizioni specifiche, quali l’esistenza di un diritto d’uso dei terreni. Tale disposizione non è quindi direttamente applicabile a tale regime.
72.
Detta interpretazione sembra accettabile. La seconda questione, relativa all’applicabilità del principio di proporzionalità, dovrebbe quindi essere intesa nel senso che fa riferimento all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1306/2013.
73.
A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità è un principio generale del diritto dell’Unione. Esso esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui si tratta e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (
34
).
74.
Lo stesso principio si applica anche agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione. Pertanto, quando la Corte ha riconosciuto agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’introdurre condizioni supplementari per l’ammissibilità di un aiuto, essa ha precisato che l’esercizio di tale margine di discrezionalità deve rispettare gli obiettivi perseguiti dalla pertinente normativa dell’Unione, i principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di proporzionalità (
35
).
75.
Una normativa nazionale che prevede che i criteri di ammissibilità non sono rispettati se un contratto di locazione viene annullato retroattivamente, e che, da ciò consegue l’obbligo di restituire l’aiuto ricevuto, è, in linea di principio, conforme agli obiettivi della PAC. Ciò si verifica perché essa è in linea, da un lato, con l’obiettivo dei pagamenti diretti nell’ambito della PAC, che è quello di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori aumentando il loro reddito, e, dall’altro, con gli interessi finanziari dell’Unione europea, ossia a che il suo bilancio non sia utilizzato in contrasto con tali obiettivi.
76.
Ma cosa succederebbe se, tenuto conto di tale normativa nazionale e a causa delle circostanze di una determinata fattispecie, l’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 condurrebbe a un esito contrario a tali obiettivi? Tale è, a mio avviso, la preoccupazione del giudice del rinvio.
77.
L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 consente la revoca parziale dell’aiuto, anche se non precisa in quali circostanze sia sufficiente solo una revoca parziale. È vero che l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 640/2014 (
36
), che integra il suddetto regolamento, enuncia quanto segue: «il sostegno richiesto è rifiutato o revocato
integralmente
se non sono rispettati i criteri di ammissibilità (
37
)».
78.
Tuttavia, il regolamento (UE) n. 809/2014 (
38
), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013, prevede, all’articolo 7, paragrafo 3, che l’obbligo per il beneficiario di restituire l’importo in questione non si applica «nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario (
39
)».
79.
Anche se tale disposizione non sembra applicarsi al caso di specie (
40
), essa dimostra tuttavia che l’obbligo di chiedere la restituzione dell’aiuto pagato erroneamente non è incondizionato. È altresì significativo che il legislatore dell’Unione abbia voluto tutelare gli agricoltori che si ritrovano nella situazione in cui l’aiuto è stato loro erroneamente concesso, senza alcuna colpa da parte loro.
80.
Come spiegato dalla Corte, il sostegno agli agricoltori nell’ambito del regime RPUS «persegu[e] l’obiettivo di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori che svolgono
realmente
un’attività agricola e, di conseguenza, dispongono
nei fatti
di una superficie agricola su cui tale attività è esercitata (
41
)».
81.
Nel caso di specie, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, l’agricoltore di cui si tratta potrebbe aver ritenuto in buona fede che i criteri di ammissibilità fossero rispettati per tutto il periodo nel corso del quale egli ha realmente utilizzato il terreno in questione per attività agricole. Non sarebbe forse l’obbligo di restituire l’aiuto in tali circostanze, di fatto, contrario all’obiettivo di assicurare un tenore di vita equo a chi vive di attività agricole? Esigere da un tale agricoltore la restituzione dell’aiuto inciderebbe, di fatto, negativamente sul suo tenore di vita. Allo stesso tempo, se il terreno in questione fosse effettivamente utilizzato per attività agricole, gli interessi finanziari dell’Unione europea sarebbero effettivamente lesi se tale aiuto non fosse restituito?
82.
A mio avviso, il giudice del rinvio dovrebbe essere in grado di valutare se l’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, nelle circostanze del caso di specie, sia conforme all’obiettivo della PAC di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori nonché idonea e necessaria alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.
83.
Nell’ambito di una siffatta valutazione, il giudice del rinvio dovrebbe prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, compresa la questione se l’agricoltore abbia utilizzato il terreno in questione, credendo in buona fede che fosse legalmente legittimato a farlo, o, al contrario, fosse consapevole del fatto che il titolo giuridico relativo all’uso del terreno poteva essere annullato (
42
).
84.
Alla luce dei suesposti rilievi, ritengo che occorra rispondere alla seconda questione nei seguenti termini: il principio di proporzionalità è applicabile alla revoca dell’aiuto ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. Il giudice nazionale può quindi valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, se l’applicazione di tale disposizione sia contraria all’obiettivo della PAC di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori e se la sua applicazione sia idonea e necessaria alla salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione europea in tali circostanze.
V.
Conclusione
85.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sottoposte dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Cluj, Romania):
(1)
L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, letto alla luce dell’articolo 32, paragrafo 4, e dell’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione nella quale, al momento della domanda di aiuto, tutti i criteri di ammissibilità erano rispettati, ma il titolo giuridico relativo all’uso del terreno è stato successivamente annullato con effetti retroattivi, anche se tale annullamento non deriva da una colpa dell’agricoltore che ha ricevuto un siffatto aiuto.
(2)
Il principio di proporzionalità è applicabile alla revoca dell’aiuto ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. Il giudice nazionale può quindi valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, se l’applicazione di tale disposizione sia contraria all’obiettivo della PAC di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori e se la sua applicazione sia idonea e necessaria alla salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione europea in tali circostanze.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (
GU 2013, L 347, pag. 549
), come modificato. Esso è stato sostituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento n. 1306/2013 (
GU 2021, L 435, pag. 187
).
(
3
) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (decreto-legge n. 66/2011 in materia di prevenzione, accertamento e sanzione delle irregolarità riscontrate in sede di attribuzione e utilizzo dei fondi europei e/o dei relativi fondi pubblici nazionali; in prosieguo: l’«OUG n. 66/2011») nella versione applicabile alla controversia principale.
(
4
) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (decreto-legge n. 3/2015, recante approvazione dei regimi di pagamento applicabili in agricoltura nel periodo 2015-2020 e che modifica l’articolo 2 della legge n. 36/1991 relativa alle società agricole e ad altre forme di associazioni in ambito agricolo; in prosieguo: l’«OUG n. 3/2015»), nella versione applicabile alla controversia principale, come menzionato nell’ordinanza di rinvio.
(
5
) Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la articolul 1 alineatele (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (decreto del Ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale n. 619/2015 recante approvazione dei criteri di ammissibilità, delle condizioni specifiche e delle modalità di attuazione dei regimi di pagamento previsti dall’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’[OUG n. 3/2015], nonché delle condizioni specifiche di attuazione delle misure compensative di sviluppo rurale applicabili ai terreni agricoli, previste dal Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020; in prosieguo: il «decreto n. 619/2015»), nella versione applicabile alla controversia principale.
(
6
) Sentenza civile n. 151/2019, RO:TBBNS:2019:006.000151 (letta con l’ausilio della traduzione automatica). Come indicato in tale sentenza, detto procedimento era stato avviato da una persona che non aveva superato la procedura di gara per la locazione della superficie da pascolo di cui si tratta, contro il comune di Chiochiș, il relativo sindaco e il consiglio comunale; anche JD era parte in tale procedimento.
(
7
) Sentenza civile n. 286/2020, RO:CACLJ:2020:050.000286 (letta con l’ausilio della traduzione automatica).
(
8
) [OSCURATO:PERSONA] și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Bistrița-Năsăud (Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale – Agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura – Centro distrettuale di Bistrița-Năsăud, Romania; in prosieguo: l’«APIA»).
(
9
) L’aiuto ammontava a Romanian lei 83334,01 (circa EUR 16743). Secondo il verbale di accertamento emesso dall’APIA, l’aiuto finanziario di cui si tratta era stato concesso a JD mediante avvisi di pagamento datati 25 maggio 2019, 15 gennaio 2020, 24 marzo 2020, 17 agosto 2020 e 8 giugno 2021.
(
10
) Sentenza civile n. 197/2023, RO:TBBNS:2023:006.000197 (letta con l’ausilio della traduzione automatica).
(
11
) Articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
(
12
) La dotazione per la PAC nel bilancio dell’Unione è suddivisa in due fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo: il «FEAGA»), la maggior parte del quale riguarda i regimi di sostegno al reddito, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in prosieguo: il «FEASR»), che riguarda lo sviluppo rurale. V. il sito internet della Commissione, disponibile all’indirizzo: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en#eagf. Secondo le relazioni, nel quadro finanziario 2021-2027 dell’Unione europea, la dotazione totale per la PAC ammonta a EUR 386,6 miliardi: il FEAGA ammonta a EUR 291,1 miliardi, di cui fino a EUR 270 miliardi destinati ai regimi di sostegno al reddito e la parte restante al sostegno dei mercati agricoli, mentre il FEASR ammonta a EUR 95,5 miliardi.
(
13
) V., ad esempio, Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale,
La PAC spiegata – I pagamenti diretti agli agricoltori 2015-2020
, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2017, disponibile all’indirizzo: https://data.europa.eu/doi/10.2762/572019.
(
14
) V., ad esempio, Parlamento europeo,
Gli strumenti della PAC e le loro riforme
, disponibile all’indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/107/the-common-agricultural-policy-instruments-and-reforms. Per una discussione generale, v., ad esempio, Barents, R.,
[OSCURATO:PERSONA] of the EU
, seconda edizione, [OSCURATO:PERSONA], Alphen aan den Rijn, 2022, capitolo 2, in particolare pagg. da 27 a 49; Phoa, P.,
Unity and diversity in the [OSCURATO:PERSONA]
, in van den Brink, T. e Passalacqua, V. (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] and Diversity in EU Legislation
, [OSCURATO:PERSONA], Cheltenham, 2024, pagg. da 231 a 254.
(
15
) A seguito di disposizioni transitorie per gli anni 2021 e 2022, esiste un nuovo complesso normativo europeo per il periodo di finanziamento della PAC 2023-2027.
(
16
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (
GU 2013, L 347, pag. 608
). Esso è stato sostituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (
GU 2021, L 435, pag. 1
).
(
17
) V., ad esempio, Corte dei conti europea,
L’efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri. Relazione speciale n. 16, 2012
, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2012, disponibile all’indirizzo: https://data.europa.eu/doi/10.2865/27543; McMahon, J.A.,
EU [OSCURATO:PERSONA] and Policy
, [OSCURATO:PERSONA], Cheltenham, 2019, in particolare pagg. da 46 a 48.
(
18
) V. anche considerando 32 del regolamento n. 1307/2013.
(
19
) Tale disposizione rinvia inoltre all’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1306/2013, secondo il quale, ogni beneficiario, in particolare, del regime RPUS presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, a seconda dei casi, tutte le parcelle agricole dell’azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2.
(
20
) V., ad esempio, sentenze del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑294/19 e C‑304/19
,
EU:C:2021:340
, punto
64
), e del 4 luglio 2024, Asoprovac (
C‑708/22
,
EU:C:2024:573
, punto
18
).
(
21
) Una superficie agricola fa parte dell’azienda di un agricoltore quando quest’ultimo dispone del potere di gestirla ai fini dell’esercizio di un’attività agricola, vale a dire quando quest’ultimo dispone, per quanto riguarda tale superficie, di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola. V., ad esempio, sentenza del 16 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑225/20
,
EU:C:2021:1021
, punto
41
). Non è necessario per l’agricoltore avere facoltà di disporre senza limiti della superficie nell’ambito dello sfruttamento di quest’ultima per fini agricoli, tuttavia deve disporre di un certo potere decisionale nello svolgimento della sua attività agricola su tali superfici. V., ad esempio, sentenze del 16 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑225/20
,
EU:C:2021:1021
, punto
43
) e del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑116/20
,
EU:C:2022:273
, punti
49
e
50
).
(
22
) Sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑116/20
,
EU:C:2022:273
, punto
46
).
(
23
) V., ad esempio, sentenze del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑61/09
,
EU:C:2010:606
, punto
54
) e del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑116/20
,
EU:C:2022:273
, punto
53
).
(
24
) V., ad esempio, sentenze del 24 giugno 2010, Pontini e a. (
C‑375/08
,
EU:C:2010:365
, punti
82
e
86
); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Diritti all’aiuto della PAC) (
C‑216/19
,
EU:C:2020:1046
, punto
35
); e del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑116/20
,
EU:C:2022:273
, punti
61
e
63
).
(
25
) V. sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑116/20
,
EU:C:2022:273
, punto
65
).
(
26
) V., al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Demmer (
C‑684/13
,
EU:C:2015:131
, paragrafo
69
).
(
27
) V., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑443/21
,
EU:C:2022:899
, punto
36
), nella quale la Corte ha statuito che «qualsiasi esercizio, da parte di uno Stato membro, di un potere discrezionale circa l’opportunità di pretendere o meno la restituzione dei fondi dell’Unione indebitamente o irregolarmente concessi sarebbe incompatibile con l’obbligo imposto, nell’ambito della PAC, alle autorità amministrative nazionali di recuperare le somme indebitamente o irregolarmente versate».
(
28
) V., ad esempio, sentenze del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins (
C‑45/05
,
EU:C:2007:296
, punto
47
); del 24 maggio 2012, Hehenberger (
C‑188/11
,
EU:C:2012:312
, punto
37
); e del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ja [OSCURATO:PERSONA]) (
C‑437/22
,
EU:C:2024:176
, punto
56
).
(
29
) Pertanto, le disposizioni dell’articolo 64 del regolamento n. 1306/2013 relative all’applicazione delle sanzioni amministrative non sono applicabili nel caso di specie.
(
30
) V., ad esempio, sentenza del 23 novembre 2023, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (Misure di rimboscamento) (
C‑213/22
,
EU:C:2023:904
, punti da
26
a
51
), che dichiara che il beneficiario era tenuto a restituire l’aiuto ricevuto poiché una condizione stabilita dalla normativa nazionale non era soddisfatta a causa del verificarsi di condizioni climatiche avverse e quindi per cause ad esso non imputabili.
(
31
) V., in tal senso, articolo 2, paragrafo 2, e considerando 5 del regolamento n. 1306/2013.
(
32
) V., ad esempio, sentenze del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑169/22
,
EU:C:2023:638
, punto
39
) e del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑656/22
,
EU:C:2024:56
, punti
47
e
49
).
(
33
) [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’inosservanza delle norme nazionali in materia di appalti pubblici deve essere stata ritenuta grave poiché è stata sanzionata con l’annullamento del contratto di locazione nel suo complesso. Di conseguenza, la condizione secondo cui gli ettari ammissibili devono essere a disposizione dell’agricoltore non sarebbe stata rispettata, non solo parzialmente, ma
in toto
. Ne conseguirebbe che, conformemente al principio di proporzionalità, l’aiuto debba essere revocato
in toto
.
(
34
) V., ad esempio, sentenze del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins (
C‑45/05
,
EU:C:2007:296
, punto
45
) e del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑169/22
,
EU:C:2023:638
, punto
65
).
(
35
) V., ad esempio, sentenze del 24 giugno 2010, Pontini e a. (
C‑375/08
,
EU:C:2010:365
, punti
82
e
86
); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Diritti all’aiuto della PAC) (
C‑216/19
,
EU:C:2020:1046
, punto
35
) e del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑116/20
,
EU:C:2022:273
, punti
61
e
63
).
(
36
) Regolamento delegato della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (
GU 2014, L 181, pag. 48
). Esso è stato sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità (
GU 2022, L 183, pag. 12
).
(
37
) Il corsivo è mio.
(
38
) Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (
GU 2014, L 227, pag. 69
). Esso è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (
GU 2022, L 183, pag. 23
).
(
39
) V., a tal riguardo, sentenza del 2 luglio 2015, Demmer (
C‑684/13
,
EU:C:2015:439
, in particolare punto
85
), nella quale la Corte ha ritenuto che, nei limiti in cui una siffatta disposizione prevede un’eccezione all’obbligo di rimborsare i pagamenti indebiti, essa «deve essere interpretata restrittivamente, tanto più che tale obbligo mira a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea».
(
40
) Dato che la data della domanda coincideva con quella della sentenza di annullamento del contratto di locazione e che i pagamenti dell’aiuto sono stati effettuati dopo la data di tale sentenza, sembra che JD avrebbe potuto ragionevolmente rilevare che il contratto di locazione fosse nullo.
(
41
) Sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑116/20
,
EU:C:2022:273
, punto
52
; il corsivo è mio).
(
42
) A tal riguardo, sembrerebbe pertinente, nelle circostanze del caso di specie, che la controversia che si è conclusa con l’annullamento retroattivo del contratto di locazione abbia coinvolto JD, che tale procedimento abbia avuto luogo prima della presentazione della domanda, nonché che talune quote dell’aiuto siano state pagate dopo che la sentenza di annullamento del contratto di locazione fosse divenuta definitiva.