CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 16875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata in data 03/04/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso,in tesi, per la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela econseguente accettazione e, in ipotesi, per maturata prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 07/01/2026, la Corte di appello di Bologna dichiarava lainammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Ferrara del 13/06/2022, della quale ordinava pertanto l’esecuzione.2. Avverso la ordinanza della Corte di appello di Bologna, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. per errata applicazione dei principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza, secondo cui la specificità dei motivi di impugnazione deveessere rapportata e valutata in relazione alla minore o maggiore specificità della motivazionedel provvedimento impugnato.Nella specie, rileva il ricorrente come, a fronte di una motivazione della sentenza diprimo grado assolutamente generica, in appello fossero state formulate specifiche doglianze,relative alla contraddizione tra le dichiarazioni della persona offesa e le caratteristichedell’imputato ed alla assenza di accertamenti sui filmati di videosorveglianza.2.2. Con secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, rilevando come la ordinanzaimpugnata abbia sviluppato una motivazione nel merito, a conferma delle argomentazionidella sentenza di primo grado.2.3. Con terzo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduceviolazione di legge con riferimento all’art 129 cod. proc. pen.Al riguardo, lamenta non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, che risultavamaturata alla data del 07/01/2026, con il decorso del termine massimo (decorrente dal 18aprile 2018) pari, anche computando l’aumento per la recidiva, ad anni 7 e mesi 8.2.4. Con quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione dell’art. 640 cod. pen., per erronea valutazione degli elementi costitutivi dellatruffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reatoestinto per remissione di querela.Risultano invero depositate dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], copie dei verbali diremissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di accettazione da parte di FrancescoRea, con dichiarazioni rese in data 2 aprile 2026 innanzi alla Stazione dei Carabinieri di1.1. Al riguardo, si rammenta che, a norma dell'art. 152 cod. pen., «la remissione puòintervenire solo prima della condanna», dovendosi per tale intendersi quella che abbiaacquistato carattere di irrevocabilità, di talché, nel caso sia stato proposto ricorso percassazione, anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, purchétempestivamente proposto, fino al giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza chedichiara inammissibile o rigetta il ricorso, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen.( S e z . U , n . 2 4 2 4 6 d e l 2 5 / 0 2 / 2 0 0 4 , C h i a s s e r i n i , R v . 2 2 7 6 8 1 - 0 1 ;Sez. 7, n. 30871 del 2024, Buonsante, non mass.; Sez. 5, n. 46903 del 2023, S., non mass.;Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 – 01; Sez. 5, n. 21520 del08/05/2002, Malfatto, Rv. 221928 – 01).1.2. Ciò premesso, essendo il ricorso tempestivo ed essendo state acquisite agli attiuna valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, nonessendo riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidentedell'innocenza dell’imputato né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti, il reatoper cui si procede, procedibile a querela, risulta estinto per remissione di querela (vds. Sez.2, n. 10542 del 10/02/2023, Georgiev, Rv. 284422 – 01, che ha precisato che la recidiva,anche se qualificata ai sensi dell'art. 99, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., èdivenuta circostanza neutra al fine della determinazione del regime di procedibilità dei delittiprevisti dagli artt. 640, comma terzo, 640-ter, comma quarto, e 646, comma secondo oaggravato dalle circostanze di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen., a seguito dellamodifica apportata all'art. 649-bis cod. pen. dall'art. 2, lett. q), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).1.3. Si rileva, vieppiù, come non si ponga neppure alcun problema di concorso di causeestintive del reato.Invero, a norma dell'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamentopenitenziario", pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 154 del 4 luglio 2017, applicabile ai reaticommessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, il termine di prescrizione del reato inoggetto, commesso il 18 aprile 2018 (sul calcolo del quale, nella specie, incide la recidivareiterata, specifica e infraquinquennale ritenuta sussistente), è rimasto sospeso per un annoe sei mesi (ovvero per la durata massima di sospensione prevista, computando il tempodecorso dal termine di cui all’ art. 544 cod. proc. pen., per il deposito della sentenza dicondanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitoria delgrado successivo), il che non consente di ritenere neppure ad oggi maturata la prescrizione.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione edargomentazione contenuta in ricorso.1.4. Non essendo stato convenuto diversamente, le spese processuali sono poste acarico dell’imputato a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente