CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1.969 MICI il E1ON CR1STIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LIV1ERI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IvitnRAZ71 LUCiA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GUERRIERI. AN1ONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SHEME11 ARI rESTIM Tìato il 25/10/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1.966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IIASIMAi LRGYS nato il 08/03/1.989 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIE3, LIBERIA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SI dà atto che in data 19 aprile 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore poiché deve assistere in udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Novara una imputata detenuta. [OSCURATO:PERSONA]. chiede il rigetto dell'istanza evidenziando che la stessa è stata presentata dopo la fissazione di questo procedimento. Le difese si rimettono. La Corte alle ore 10,17 si ritira. Alle ore 10,19 la Corte rientra in aula e dà atto che considerata la genericità della richiesta di differimento, poiché il difensore non indica la possibilità di avvalersi di un sostituto processuale, rigetta la richiesta. Gli avvocati presenti, dopo breve dibattimento, si associano alla richiesta del Proc. Gen. e chiedono l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 15.1 1.2021, rilevandone la tardività. Con l'ordinanza impugnata il GIP aveva solo parzialmente accolto la richiesta di emissione di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati. Il Tribunale giustificava la decisione precisando che l'ordinanza impugnata era stata comunicata all'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il 1.9.11.2021., data individuata come dies a quo rispetto al termine per proporre impugnazione. L'appello del Pubblico ministero era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Venezia il 29 ottobre del 2021 alle ore 12,40 oltre l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio fissato per le ore 11,00 come da provvedimento organizzativo del Presidente della Sezione competente del 16 ottobre 2020.2. Ricorre per cassa/ione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale adeguatamente valutato che l'appello del Pubblico ministero era stato depositato in termini, nell'ultimo giorno utile previsto dalla legge. Quanto all'orario, il ricorrente precisa che il provvedimento organizzativo del Tribunale non era stato portato a conoscenza dell'ufficio della Procura della Repubblica ed esso conterrebbe una violazione dell'art. 162 della Legge 1196 del 1960, dal momento che l'orario minimo di apertura al pubblico era previsto in sole due ore giornaliere (dalle 9 alle 11) anziché quattro, circostanza che avrebbe creato un incolpevole affidamento nel ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il 'Tribunale ha correttamente richiamato il pacifico principio di diritto secondo il quale, è inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effettuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco (nella specie, venti minuti), all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, dopo aver fatto ingresso nell'ufficio prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto attendere che il pubblico ufficiale addetto provvedesse all'effettiva ricezione dell'atto in questione. (Fattispecie relativa ad impugnazione del pubblico ministero). (Se/. 4, n. 42963 del 04/10/2001, Mormeglio, Rv. 220579), Tale principio di diritto è stato ribadito da successive decisioni (Sez. 4, n. 6849 del 22/01/2004, Moscatiello, Rv. 22791.9 e Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv. 274682). Nella motivazione di tale ultima decisione, si precisa che: "il termine per fare dichiara/ioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario, a norma dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. U, Sentenza n. 30 del 27/09/1995 Rv. 202901). Di conseguenza, è inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effettuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco, all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, pur trovandosi nei locali del palazzo di giustizia prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto spostarsi da un ufficio all'altro (Sez. 4, Sentenza n. 42963 del 04/10/2001 Rv. 220579; Sei. 6, Sentenza n. 6849 del 22/01/2004 Rv. 227919). 3. Nel caso di specie, infatti, non è riscontabile la violazione della norma dell'art. 177, comma 6, c.p.p. e tanto meno l'illegittimità del provvedimento, avente natura amministrativa, col quale si è dettata la disciplina dell'orario di apertura al pubblico per il deposito degli atti al Tribunale del riesame dalle ore 8,30 alle ore 12,45 in modo pienamente aderente al disposto della norma del codice processuale sopra richiamata. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di occuparsi del problema in casi analoghi (Sez. 1 17 dicembre 1997 - dep. 26 marzo 1998, n. 7112 Tarantino; Sez. U 4 ottobre 2001, n. 42963, Monzeglio) con giurisprudenza pienamente condivisa dal Collegio giudicante, secondo cui l'orario di servizio e di lavoro dei personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) sono del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di servizio orario e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono ii rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario. Al termine dell'orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato ne' può essere fatta alcuna dichiarazione ne' compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell'orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio; di conseguenza, ai fini in questione il Pubblico Ministero, parte del processo penale, è soggetto all'orario di apertura al pubblico per il deposito dei suoi atti e per il compimento delle altre attività previste dal comma 6 dell'art. 172 c.p.p. presso l'ufficio giudiziario considerato". La circostanza che l'ufficio della Procura non fosse a conoscenza del provvedimento amministrativo adottato dal Presidente del Tribunale è smentita dall'ordinanza impugnata, la quale ha precisato che il provvedimento era affisso all'ingresso degli Uffici ed era stato emesso dal medesimo Tribunale, in altro procedimento, un precedente analogo provvedimento di inammissibilità per la stessa causa. Nessuna rilevanza può avere, nel presente processo, la decisione del Consiglio di Stato citata dal ricorrente (n. 798 del 2014). poiché, come ha correttamente sottolineato il Procuratore generale nelle conclusioni scritte, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 162 della Legge 1196 del 1960 non può tradursi nella disapplicazione dell'atto amministrativo sostanziatosi nella regolamentazione dell'orario di lavoro del -tribunale interessato, evenienza che, infatti, neanche il ricorrente ha suggerito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.05.2022. Il Consigliere