CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 20545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORE (CUI 0404ZN3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 17 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato in abitazione; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva - sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha dato conto delle ragioni (alla luce di un apprezzamento in fatto logicamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede) per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rendono la pena sostitutiva (che, entro i limiti di pena indicati normativamente, si presume tale) inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQ