CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33111/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 ottobre 2017 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 22 novembre 2016 del Tribunale di Ancona, ha ridotto la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a euro 7.500,00 con conferma per il resto, ivi compreso l'accertamento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cessione di hashish per un quantitativo non inferiore a quattro chili ([OSCURATO:PERSONA]) e per detenzione di un chilo di hashish ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza di primo grado, perché manoscritta e illeggibile, nonché l'assenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, poiché era stata applicata una pena superiore al minimo edittale e non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione in ordine all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la violazione di legge in merito all'espulsione dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in ordine all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, ricordando che le perquisizioni avevano avuto esito negativo, e la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento del contributo di minima importanza e delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, dopo aver ricordato che l'inesistenza della motivazione della sentenza di primo grado non ne comporta la nullità poiché la sentenza è nel dispositivo e l'obbligo di motivazione può essere assolto in secondo grado (Cass., Sez. 3, n. 4562 del 21/02/1994, Marconi, Rv. 197336), ha spiegato con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità che la sentenza di primo grado non era indecifrabile. A tal fine, ha richiamato i dettagliati appelli dei coimputati che, non solo non si erano associati all'eccezione, ma si erano ampiamente difesi nel merito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non ricorre la nullità della sentenza, redatta a mano dal relatore con grafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente inintellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice "ad quem" il RG 33111/2021 relativo sindacato (Cass., Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975-01, in un caso di sentenza di secondo grado, e più recentemente Cass., Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 260894-01, in un caso di ordinanza cautelare). [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato una doglianza anche in merito al trattamento sanzionatorio che si appalesa nuova e quindi inammissibile, come si desume dal riassunto dell'appello contenuto nella parte narrativa della sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] lamenta genericamente l'interpretazione delle telefonate, che è questione insindacabile dal giudice di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), circostanze non rappresentate nel caso in esame. Il ricorrente non si confronta affatto con la motivazione che ha dato conto del riscontro delle intercettazioni con i servizi di osservazione e con il sequestro dell'hashish. Generiche sono le doglianze in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'ordine di espulsione, considerata l'accurata motivazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la proclività a delinquere dell'imputato. La prima eccezione della [OSCURATO:PERSONA] sulle intercettazioni telefoniche va disattesa per le medesime considerazioni svolte in ordine alla posizione del marito [OSCURATO:PERSONA]. La seconda eccezione non si confronta affatto con la motivazione, in cui è stato chiarito che il contributo offerto non è stato marginale, avendo la donna preso parte attiva all'illecita transazione, sia pure sotto le direttive del marito. Correttamente poi la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche per la gravità del fatto e per l'assenza di elementi positivi da valutare. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.RG 33111/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17