Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39926/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riabilitazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Successivamente il difensore ha proposto memoria con cui ha insistito sulle ragioni di ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di sorveglianza ha dato atto dell'assenza di iniziative del condannato, anche solo simboliche ma comunque connotate da serietà, adeguatezza e proporzionalità, per l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie in favore delle parti civili.

Non ha ignorato l'avvenuto versamento dell'importo di euro 650,00 in favore di uno dei danneggiati, la Fondazione ANT Italia onlus; ha però aggiunto non solo che nei confronti del condannato il valore dei beni confiscati è stato assai più modesto di quello dei beni confiscati agli altri numerosi imputati, ma, quel che più sembra rilevante, che il condannato percepisce un reddito annuo di circa euro 22.000,00 e che moglie e figlio, pur se fiscalmente a carico, sono intestatari di diversi beni, mobili e immobili.

Queste puntuali argomentazioni non sono scalfite dai rilievi di ricorso, che si palesano manifestamente infondati, anche alla luce delle deduzioni di memoria che ha richiamato il precedente provvedimento di remissione del debito adottato in riferimento ad una cartella per "spese di giustizia" di 300.000, 00 euro e ha ribadito il fatto della donazione all'ente benefico. 4.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il con glier(-e estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]Je an cia [OSCURATO:PERSONA]° E) A H'.

Tc- _E,3,"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riabilitazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Successivamente il difensore ha proposto memoria con cui ha insistito sulle ragioni di ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha dato atto dell'assenza di iniziative del condannato, anche solo simboliche ma comunque connotate da serietà, adeguatezza e proporzionalità, per l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie in favore delle parti civili. Non ha ignorato l'avvenuto versamento dell'importo di euro 650,00 in favore di uno dei danneggiati, la Fondazione ANT Italia onlus; ha però aggiunto non solo che nei confronti del condannato il valore dei beni confiscati è stato assai più modesto di quello dei beni confiscati agli altri numerosi imputati, ma, quel che più sembra rilevante, che il condannato percepisce un reddito annuo di circa euro 22.000,00 e che moglie e figlio, pur se fiscalmente a carico, sono intestatari di diversi beni, mobili e immobili. Queste puntuali argomentazioni non sono scalfite dai rilievi di ricorso, che si palesano manifestamente infondati, anche alla luce delle deduzioni di memoria che ha richiamato il precedente provvedimento di remissione del debito adottato in riferimento ad una cartella per "spese di giustizia" di 300.000, 00 euro e ha ribadito il fatto della donazione all'ente benefico. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il con glier(-e estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]Je an cia [OSCURATO:PERSONA]° E) A H'. Tc- _E,3,"