CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 1949
Cassazione n. 10652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso; b) le conclusioni scritte nell'interesse della parte civile, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; c) e, infine, le conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 17 settembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di 800,00 euro di multa e al risarcimento dei danni, liquidati in 10.000,00 euro, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., per avere, nel sito web Dagospia e sul proprio profilo Twitter, affermato in maniera insinuante e non veritiera: «Sapete che Renzi si è presentato a Cernobbio in elicottero con la bella deputata PD [OSCURATO:PERSONA]? Lui è sceso prima, lei 5 minuti dopo. Nuova fiamma? Che dirà madonnina Boschi?» 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la Corte d'appello aveva completamente omesso di motivare in ordine alla doglianza con la quale si era dedotta l'insussistenza della diffamazione per carenza di offensività della notizia, sia che il brano relativo alla parte civile venisse inteso in chiave politica, secondo l'effettivo contesto della pubblicazione, sia che esso venisse interpretato come allusivo ad un rapporto sentimentale con l'allora premier Renzi; b) che, mentre il Tribunale aveva fondato la propria decisione ritenendo erroneamente possibile una sola interpretazione - quella in chiave sentimentale - del brano de quo, la Corte d'appello aveva ritenuto possibili due diverse interpretazioni, salvo poi sceglierne immotivatamente una soltanto, peraltro ulteriore e diversa rispetto a quella assunta dal giudice di primo grado; c) che la Corte territoriale, in tal modo, era pervenuta ad un terzo significato - quello per cui si sarebbe ricondotto il successo politico della parte civile ad una relazione sentimentale con il Renzi - decontestualizzato dall'informazione effettivamente veicolata e neppure mai prospettato dalla parte civile stessa; d) che plurimi erano gli elementi evidenziati nell'atto di appello che deponevano univocamente per la natura politica della pubblicazione; e) che l'impianto motivazionale era viziato anche in relazione alla valutazione dei presupposti per l'esercizio putativo del diritto di critica, dal momento che la sentenza d'appello s'era trincerata dietro un concetto astratto di diligenza non correlato alle circostanze del caso concreto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'indicazione dei criteri di determinazione del risarcimento del danno, per essersi la Corte territoriale sottratta al confronto con le doglianze sviluppate in sede di appello, anche alla luce della condotta riparatoria immediatamente posta in essere dall'imputato e del mancato esercizio, da parte della parte civile, del diritto di rettifica di cui all'art. 8 della I. n. 47 del 1948. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso; b) le conclusioni scritte nell'interesse della parte civile, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; c) e, infine, le conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Diversamente da quanto affermato in ricorso, la sentenza impugnata non ha affatto eluso il tema, sollevato con l'atto d'appello, della diffamatorietà del pezzo del quale si tratta, ma ha approfondito, in ciò sollecitata proprio dall'atto di impugnazione, il nesso esistente fra il contenuto dell'articolo e la sua dimensione politica. Il giudice di primo grado, infatti, aveva logicamente sottolineato come l'allusione alla relazione sentimentale tra l'Ascani e il premier Renzi fosse resa palese dalla correlazione tra le uniche informazioni contenute sia nel titolo che nel contenuto dell'articolo: il fatto - privo di qualunque rispondenza alla realtà - che i due - Renzi e la "bella deputata PD", che, nel corpo dell'articolo diventa la "vispa deputata" - avessero viaggiato insieme in elicottero per giungere a Cernobbio era accompagnato dalla puntualizzazione che la seconda era scesa cinque minuti dopo (precisazione del tutto incomprensibile se non per sottolineare la finalità di occultare una relazione che altrimenti non avrebbe avuto motivo di essere tenuta nascosta) e dall'allusione alla possibile reazione di "madonnina Boschi" rispetto alla "nuova fiamma". Il tono allusivo era stato colto dal giudice di primo grado proprio nell'accostamento di espressioni, immediatamente percepibili come evocative di una relazione sentimentale, con un dato di fatto, costituito dalla discesa della donna cinque minuti dopo il premier, e aveva consentito di escludere che la notizia avesse, secondo la prospettazione difensiva, "valenza esclusivamente politica". La Corte territoriale, come detto, non fa che sviluppare siffatta chiave di lettura, il cui significato va apprezzato in relazione al contenuto dell'appello che aveva, al contrario, sottolineato come il pezzo giornalistico intendesse solo dar conto dell'ascesa politica della deputata Ascani che avrebbe potuto "suscitare legittime gelosie e perplessità dei principali esponenti del partito annoverabili tra i c.d. fedelissimi del Presidente in carica". Rispetto a tale prospettiva, la sentenza impugnata replica, in ciò affrontando esplicitamente il tema della rilevanza diffamatoria dell'articolo, che l'allusione al legame sentimentale tra l'Ascani e il Renzi, proprio perché posto in correlazione - da elementari regole di interpretazione del testo ma soprattutto dallo stesso appellante - con l'ascesa politica della prima, finiva per ledere la reputazione della donna ("bella" nel titolo e "vispa" nel corpo dell'articolo), nella misura in cui le attribuiva di avere approfittato dell'aspetto fisico e della sua vivacità per raggiungere una posizione di rilievo in ambito politico. È proprio il legame tra i due aspetti - che, infatti, il ricorso aspira a scindere per considerarli alternativamente - a rivelare l'offensività delle affermazioni non giustificate sul piano del diritto di critica politica in quanto basate su fatti (il viaggio congiunto e, ancor meno, la discesa in momenti separati dall'elicottero) privi di qualunque fondamento. In tal modo ricostruito il significato della sentenza impugnata, va aggiunto che è infondata anche l'articolazione che insiste sul tema dell'esercizio putativo del diritto di cronaca e di critica. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, (v., di recente, Sez. 5, n. 25759 del 28/04/2022, Pillon, in motivazione), in tema di esercizio del diritto di critica, i requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto vanno individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni che fondano l'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789). Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01).Approfondendo quest'ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto che l'estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità del riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica (corsivo di chi scrive) che è alla base del riconoscimento dell'esimente, poiché quest'ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. Siffatti approdi sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10, par. 2, e non sia «necessaria in una società democratica». La Corte di Strasburgo, a tal riguardo, si è occupata della correlazione dell'opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, con una giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c. Turchia, del 27/02/2013, che distingue tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocatíon', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Sia nella prospettiva interna che in quella sovranazionale la necessaria correlazione del giudizio nel quale si traduce la critica con la base fattuale pone questioni che vanno affrontate avendo ben chiaro l'obiettivo del bilanciamento imposto dall'art. 21 Cost. come pure dall'art. 10 della Convenzione. In altri termini, la prospettiva nella quale deve muoversi la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati va colta nella finalità di evitare che la repressione penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica. Ora, la mera verifica dell'effettiva partecipazione dell'Ascani al [OSCURATO:PERSONA] di Cernobbio non ha nulla a che fare con la notizia per la quale la donna sarebbe arrivata in elicottero con il premier e discesa in tempi diversi. È proprio l'oggetto degli accertamenti che si assumono essere stati effettuati a dimostrare l'assenza di qualunque diligenza nell'operare i necessari controlli sulla verità dei fatti divulgati e posti a fondamento delle opinioni espresse. 2. Infondato è anche il secondo motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495 - 02). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato - in termini che non presentano alcuna illogicità - come il mancato esercizio del diritto di cui all'art. 8 I. 47/1948 fosse giustificato dal fatto che la rettifica fosse concretamente intervenuta e come la misura del risarcimento fosse congrua in relazione alla circostanza che l'articolo era ancora reperibile nel web (e il punto non è oggetto di discussione) e che esso, per il tenore ammiccante, fosse stato ripreso da altri organi di informazione, accrescendo la diffusione di una notizia falsa destinata ad insinuare il dubbio che l'ascesa politica dell'Ascani fosse dovuta non a ragioni di merito professionali, ma a condotte personali da occultare all'opinione pubblica. 3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento