CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39425/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, per quel che qui rileva, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice; - che il primo motivo, che contesta la ritenuta qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato, è indeducibile, in quanto il rigetto della domanda di estensione del fallimento proposta dalla curatela nei confronti del ricorrente (ai sensi dell'art. 147 I. fall.)„ invocata dalla difesa, è dato del tutto irrilevante, in quanto fondato sull'accertamento di un elemento fattuale (l'esistenza di rapporto societario di fatto) inconferente rispetto all'accertamento delle funzioni gestorie e gli ulteriori elementi invocati dal ricorrente non escludono gli esiti dell'accertamento operato dai giudici di merito; - che manifestamente infondato è anche il terzo motivo di censura, con il quale si contesta la ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, in quanto non tiene conto dell'esplicito dato normativo rappresentato dall'art. 227 I. fall.; - che manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'episodio di distrazione della somma di 16.063,34 euro, atteso che le circostanze dedotte non tengono conto del fatto che oggetto della distrazione non è il credito, bensì i beni trasferiti e non pagati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P