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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 18 aprile 2024

Corte di giustizia UE n. 29/2024

ECLI:EU:C:2024:338
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0599_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 aprile 2024 – Commissione/Grecia [Servizi di collegamento dati (data link) aeronautici] (causa C‑599/22) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Regolamento (CE) n. 29/2009 – Requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo – Articolo 3, paragrafo 1 – Fornitore di servizi di traffico aereo designato dallo Stato membro considerato – Mancata adozione, da parte di detto fornitore, delle misure necessarie affinché gli organismi che offrono servizi di traffico aereo abbiano i mezzi per fornire e operare i servizi di collegamento dati definiti da tale regolamento – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione»

1. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Obbligo di presentare un’esposizione coerente e comprensibile delle censure [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)] (v. punto 25)

2. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Diversa formulazione degli addebiti senza modifica né ampliamento dell’oggetto della lite – Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 26)

3. Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione – Esecuzione del diritto dell’Unione – Servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo – Mancata adozione delle misure necessarie da parte di un fornitore di servizi di traffico aereo per garantire agli enti che forniscono simili servizi la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati – Inadempimento (Art. 4, § 3, TUE; regolamento della Commissione n. 29/2009, art. 3, § 1) (v. punti 27, 37)

4. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; regolamento della Commissione n. 29/2009) (v. punto 33)

5. Stati membri – Obblighi risultanti dal diritto dell’Unione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 35) Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che il fornitore di servizi di traffico aereo da essa designato si conformi all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TFUE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 424 del 7.11.2022 .

62022CJ0599_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 aprile 2024 – Commissione/Grecia [Servizi di collegamento dati (data link) aeronautici] (causa C‑599/22) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Regolamento (CE) n. 29/2009 – Requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo – Articolo 3, paragrafo 1 – Fornitore di servizi di traffico aereo designato dallo Stato membro considerato – Mancata adozione, da parte di detto fornitore, delle misure necessarie affinché gli organismi che offrono servizi di traffico aereo abbiano i mezzi per fornire e operare i servizi di collegamento dati definiti da tale regolamento – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione» 1. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Obbligo di presentare un’esposizione coerente e comprensibile delle censure [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)] (v. punto 25) 2. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Diversa formulazione degli addebiti senza modifica né ampliamento dell’oggetto della lite – Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 26) 3. Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione – Esecuzione del diritto dell’Unione – Servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo – Mancata adozione delle misure necessarie da parte di un fornitore di servizi di traffico aereo per garantire agli enti che forniscono simili servizi la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati – Inadempimento (Art. 4, § 3, TUE; regolamento della Commissione n. 29/2009, art. 3, § 1) (v. punti 27, 37) 4. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; regolamento della Commissione n. 29/2009) (v. punto 33) 5. Stati membri – Obblighi risultanti dal diritto dell’Unione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 35) Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che il fornitore di servizi di traffico aereo da essa designato si conformi all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TFUE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 424 del 7.11.2022 .
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