CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di uno dei due capi di imputazione contestati al ricorrente e, in relazione al capo residuo (n.11), disponeva la misura degli arresti domiciliari in luogo della cus.:odia cautelare in t carcere. 2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto un unico, sia pur articolato, motivo di impugnazione, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Premette il ricorrente che, sulla base dell'imputazione, egli avrebbe concorso nell'estorsione commessa da alcuni appartenenti alla criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA] (Messineo, Zito, Delfino e Martino), ritirando presso un rivenditore di articoli termo-idraulici un condizionatore, ceduto senza pagamento del corrispettivo, destinato all'abitazione di uno dei vertici del clan "Piromalli". L'impostazione difensiva è tutta volta a sostenere che, sulla base delle intercettazioni, risulterebbe unicamente che Messineo aveva incaricato il ricorrente dell'installazione del condizionatore e del suo ritiro, senza che per ciò solo il predetto potesse considerarsi partecipe della condotta estorsiva. Peraltro, evidenzia il ricorrente che, come risultante dalla conversazione intercorsa tra Messineo e Delfino in data 24 febbraio 2020, il condizionatore non sarebbe stato mai ritirato dal negozio. Contesta il ricorrente anche la violazione del principio della domanda cautelare, in quanto il Tribunale del riesame sostituiva alla condotta contestata (ritiro del condizionatore senza pagare), un diverso apporto causale, consistente nell'aver veicolato la richiesta estorsiva. Infine, si contesta la violazione dell'art. 416-bis.1 cod.pen., sul presupposto che la condotta estorsiva era finalizzata al mero soddisfacimento di un'esigenza personale del nucleo familiare Piromalli-Martino, senza che potesse risultare alcuna forma di agevolazione dell'associazione. In considerazione della natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, questa poteva essere al più ritenuta sussistente nei confronti degli appartenenti al clan, ma non certo essere estesa al ricorrente, il quale si era limitato a svolgere la sua attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il Tribunale ha dedotto la gravità indiziaria essenzialmente sulla base delle intercettazioni dalle quali emergeva l'ordine impartito a Filardo di andare a ritirare il condizionatore destinato ad essere installato presso l'abitazione di Piromani, assumendosi che questi sarebbe stato coinvolto nella condotta illecita in quanto «veicolava la richiesta estorsiva al Trimboli, su mandato di Messineo» (così p.16).In effetti, risulta dalle captazioni che Messineo incaricava [OSCURATO:PERSONA] di andare dal negoziante per dirgli di fornire un condizionatore, senza ulteriori specificazioni e che, qualora non l'avesse avuto disponibile avrebbe dovuto dirgli che "se lo doveva procurare e poi sarebbe passato Aurelio" (cioè il Messineo). Orbene, la lettura complessiva delle intercettazioni non fornisce affatto un quadro chiaro in ordine al contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA], il quale pare sostanzialmente agire quale un tecnico incaricato di ritirare il condizionatore e montarlo, senza partecipare in alcun modo all'estorsione perpetrata ai danni del fornitore. Peraltro, a fronte della specifica deduzione difensiva, il Tribunale non ha valutato se Filardo, pur avendo ricevuto l'incarico di farsi consegnare il condizionatore fin dal 4 febbraio 2021 (si veda intercettazione riportata a p.10 dell'ordinanza), abbia effettivamente a ciò provveduto ritirando la merce. In tal senso, la difesa ha dedotto la carenza motivazionale in ordine alla intercettazione del 24 febbraio 2021, nella quale Messineo e Delfino commentano il fatto che Filardo non ha provveduto a montare il condizionatore. 2.1. Oltra alla necessità di verificare se Filardo abbia realmente posto in essere la condotta che gli era stata indicata dal Messineo, si pone il più generale problema di valutare in concreto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a fronte di un apporto causale che, invero, presenta margini di obiettiva incertezza. Per potersi affermare che Filando abbia concorso nella commissione del reato occorrerebbe quanto meno l'accertamento della gravità indiziaria in merito alla consapevolezza che la consegna del condizionatore era frutto di una pregressa attività estorsiva, in relazione alla quale non è sufficiente la mera circostanza che - secondo quanto riferito da Messineo - Filardo sapeva che il condizionatore non sarebbe stato pagato, posto che ciò non implica necessariamente che il bene sia provento del reato di estorsione. In buona sostanza, il dato che non emerge dall'ordinanza impugnata è l'apporto concorsuale che avrebbe fornito Filardo, che non può essere desunto da un mero comportamento "neutro", qual è la richiesta di fornitura ed il ritiro - peraltro neppure compiutamente accertato - di un bene, funzionale rispetto all'attività lavorativa del ricorrente, senza che emerga una effettiva condivisione della finalità estorsiva. Altrettando ambiguo è l'apporto concorsuale calibrato sulla presunta veicolazione della richiesta estorsiva, non avendo il Tribunale del riesame chiarito se ed in che termini Filando abbia effettivamente prospettato al rivenditore di dover consegnare gratuitamente il condizionatore. In buona sostanza, pur a voler ritenere che nel colloquio tra Filardo, Messine e Delfino (trascritto a pg.13-15), gli associati avrebbero incaricato Filardo di farsi latore della pretesa estorsiva, facendo valere il loro riconosciuto peso criminale, manca l'ulteriore passaggio motivazionale, attestante l'effettiva esecuzione del "mandato" ricevuto dal Filardo. 2.2. Ad ulteriore riprova della obiettiva incertezza circa la ricostruzione del ruolo di Filardo, deve evidenziarsi come effettivamente il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria rispetto ad una condotta - l'essere stato latore della richiesta estorsiva - descritta in maniera non del tutto sovrapponibile a quella oggetto di contestazione, lì dove si imputa a Filardo di aver ritirato il bene. Stante la fluidità dell'imputazione in fase cautelare, la suddetta diversità non determina la violazione del principio di corrispondenza eccepito dalla difesa, tuttavia, la circostanza che il Tribunale abbia modificato la ricostruzione del fatto rispetto alla prospettazione dell'accusa fornisce un significativo indice dell'incertezza nella individuazione dell'apporto causale attribuito al ricorrente. 3. L'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra indicate determina l'assorbimento dell'ulteriore questione concernente la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. che, evidentemente, presuppone preliminarmente la verifica della gravità indiziaria rispetto al reato contestato. 4. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio, dovendo il Tribunale provvedere a rivalutare gli aspetti fattuali tenendo presente le lacune motivazionali sopra evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudiz