CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 36763/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5056-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 2021 lo rappresenta e difende; 231. - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale non chè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati all'incidentale - avverso la sentenza n. 4382/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 01/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso principale e incidentale avverso la sentenza della CTR 4382/37/14 R.Sent. depositata 1'1 luglio 2014; R.G.N. 5056-15 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi alla Commis- sione Tributaria Provinciale di Roma avverso l'iscrizione di ipoteca no- ta n .43/9712 del 5.4.2012, notificata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui erano sottese le cartelle di pagamento n. 097200800004773436 e n. 09720110133436352 con cui si intimava il pagamento di maggiori im- poste per gli anni 2002 e 2003 pari a complessivi euro 2.162.166,34, come ricalcolati in base alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 21/62/2010. Con la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente accolto il ri- corso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento re- lativi agli anni 2002 e 2003 imponendo all'Ufficio di ricalcolare l'imponibile depurandolo da assegni insoluti. L'Ufficio notificava la cartella di pagamento n. 09720110133436352 relativa all'iscrizione a ruolo delle somme ricalcolate, in base alla sentenza n. 21/62/2010 del- la [OSCURATO:PERSONA] di Roma. [OSCURATO:PERSONA]- ne, con sentenza n. 42/22/2013, rigettava l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento presupposta all'iscrizione ipotecaria e nel merito accoglieva il ricorso in ragione dell'erroneità degli importi iscritti a ruolo perché non conformi a quelli determinati R.G.N. 5056-15 dalla sentenza n. 21/62/2010. L'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.* proponevano appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, mentre il contribuente proponeva appello inci- dentale chiedendo la conferma della decisione di primo grado in ordi- ne all'annullamento della iscrizione ipotecaria per non corretta deter- minazione degli importi pretesi, ribadendo la nullità della notifica della cartella. I giudici del gravame, con la sentenza n. 4382/37/14, acco- glievano gli appelli, ritenendo infondate le eccezioni relative al difetto di notifica della cartella, e legittima l' iscrizione ipotecaria. I giudici, inoltre, precisavano che l'Agenzia delle Entrate aveva presen- tato appello avverso la sentenza n. 42/22/13, come risultava dal fron- tespizio del ricorso in appello dell'Agenzia e non, invece, come soste- neva la difesa del ricorrente avverso altra sentenza della CTR di Roma n. 100/04/13. Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidandolo a sei moti- vi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituita con controricorso. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso ed ha proposto ricorso inci- dentale. La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depositato memorie concludendo per il rigetto del ricorso inciden- tale e principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza o del pro- cedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, in relazione all'art. 75, comma 3, c.p.c., agli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 546 del 1992 e all' art. 7, comma 1, leg- R.G.N. 5056-15 ge n. 212 del 2000. Il ricorrente lamenta che l'atto di appello non sa- rebbe stato sottoscritto dal "[OSCURATO:PERSONA]" dell'Agenzia delle Entrate, ma da persona diversa che avrebbe apposto la "Firma su de- lega" del [OSCURATO:PERSONA], ma di tale delega, che doveva necessariamente essere allegata all'atto di appello e/ o allegata e/o prodotta nel giudizio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]- nale non vi sarebbe traccia. 1.1.11 motivo è inammissibile per i principi di seguito enunciati. Questa Corte ha in più occasioni affermato che qualora un questione giuridica, implicante un accertamento in fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legit- timità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosuffi- cienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 28480 del 2005). Il ri- corrente non ha ottemperato a tale onere processuale, non avendo in- dicato in ricorso in quale fase del giudizio di merito e con quale atto difensivo avrebbe eccepito il difetto di delega di chi ha sottoscritto l'atto impositivo. 2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza o del pro- cedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto nell'atto di appello l'Agenzia delle en- trate di Roma 2 aveva chiesto testualmente di volere riformare la sen- R.G.N. 5056-15 tenza appellata n. 100/04/2013 avente un thema decidendum comple- tamente diverso dalla sentenza n. 42/22/13, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, l'intero procedimento di se- condo grado dovrebbe essere annullato, atteso che ai fini del petitum hanno rilievo esclusivamente le richieste risultanti nella conclusioni del ricorso in appello. 2.2. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a tale specifico motivo, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate di Roma aveva pre- sentato appello avverso la sentenza n. 42/22/13 , testualmente preci- sando, con accertamento in fatto `vedesi frontespizio del ricorso in appello dell'Agenzia", sicché è stato da subito evidente quale sentenza era stata oggetto di impugnazione, non emergendo alcuna confusione determinante una compromissione del diritto di difesa. 3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza o del proce- dimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 140 c.p.c., in quanto la notificazione della cartella di pagamento n. 09720110133436352 effettuata direttamente dall'agente della riscos- sione a mezzo raccomandata a.r. sarebbe inesistente e/o invalida, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'agente della riscossione non è legittimato alla notificazione delle car- telle di pagamento a mezzo posta raccomandata. Inoltre, la notifica- zione della cartella sarebbe inesistente e/o nulla e/o annullabile atteso che nella relata non vi sarebbe traccia della necessaria ricerca del desti- natario, né della seconda raccomandata prevista dalla legge. Il ricorren- te denuncia, inoltre, che nessuna rilevanza probatoria potrebbe essere R.G.N. 5056-15 attribuita alla documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. circa la notifica della cartella in quanto priva della relata di notifica. 3.1eLe critiche illustrate con il predetto mezzo sono infondate ed inammissibili. La prima doglianza relativa alla eccepita inesistenza e/o invalidità della notifica perché eseguita direttamente da parte dell'esattore, oltre che per mancanza della relata, è infondata posto che questa Corte, con indirizzo condiviso, ha in più occasioni affermato: "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avve- nire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccoman- data con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 dei d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integral- mente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposi.zione e di competen.za esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tale caso, la notifica si pede.ziona con la riceione del desti-- natario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, sena necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menionato avvi- so, l'esecnione effettuata su istamza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26" (Cass. n. 6395 del 2014, Cass. n. 4567 del 2015, Cass. n. 20918 del 2016). Sono, altresì, inammissibili per carenza di autosufficienza le doglianze relative al difetto di notifica della cartella di pagamento ( mancanza della necessaria ricerca del destinatario, e della seconda raccomandata), in quanto secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "In tema di ri- corso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamen- to, per il rispetto del principio di autosufficien.za, è necessaria la trascri.zione inte- grale delle relate e degli atti relativi a/ procedimento notificatorio, al fine di consenti- R.G.N. 5056-15 re la verifica della fondate, de/la doglian.za in base alla sola lettura del ricorso sena necessità di accedere a fonti esterne allo stesso"(Cass. n. 31038 del 2018; Cass. n. 5185 del 2017). A tale onere processuale il contribuente non ha ottemperato. 4.Con il quarto motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza o del procedimento e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 7 1. n. 212 del 200 e all'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'iscrizione ipotecaria non conterrebbe l'atto e/o il documento prece- dente e connesso (ossia la cartella di pagamento n. 09720110133426351), altresì, mai notificato cui fa specifico riferimen- to. Inoltre, l'atto non conterrebbe l'indicazione del responsabile del procedimento, né l'indicazione dell'organo o dell'autorità presso cui è possibile promuovere il riesame dell'atto in sede di autotutela. Il ricor- rente lamenta, altresì, che nella iscrizione non emergerebbe neppure il contenuto essenziale dell'atto richiamato. 4.1.Le prediche sono inammissibili per carenza di autosufficienza, po- sto che il ricorrente ha omesso di trascrivere in ricorso il contenuto dell'iscrizione ipotecaria, mancando, altresì, di indicare espressamente in quale fase del giudizio di merito e con quale atto difensivo le do- glianze relative al contenuto della iscrizione ipotecaria siano state sol- levate, al fine di consentire alla Corte la valutazione della decisività del- le stesse (Cass. n. 29093 del 2018; Cass. SII. n. 34469 del 2019), prima di esaminare il merito delle questioni. 5. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza o del proce- dimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 36 d.lgs.R.G.N. 5056-15 n. 546 del 1992, in quanto la motivazione della sentenza sarebbe insuf- ficiente e/o contraddittoria, non contenendo, neppure sommariamen- te, l'indicazione dei presupposti di fatto o della ragioni giudiche della decisione. I giudici di appello, infatti, pur ammettendo di non essere in grado di quantificare in modo preciso "le cifre(somme) dovute", anche alla luce delle sentenze delle Commissioni tributarie precedenti passate in giudicato e favorevoli all'odierno ricorrente, si limitano ad affermare che si tratta di una somma "tuttavia sempre superiore ad euro 2 milio- ni e quindi sempre dovuta". 5.1. Il motivo è infondato. Va premesso che per il vizio motivazione previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione intro- dotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in 1. n. 134 del 2012, applicabile "ratione temporis", resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 20721 del 2018), nondimeno nella fattispecie non sussiste contrasto "irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), posto che i giudici di appel- lo nella sostanza evidenziano la sussistenza dei presupposti, sulla base dell'importo iscritto a ruolo, affìnchè l'Ufficio proceda ad iscrizione ipotecaria, precisando che tali presupposti sussistono anche se tale importo non dovesse corrispondere correttamente alle somme indicate nelle sentenze passate in giudicato, trattandosi di somme che rientrano nella soglia "legale" (euro 20.000) per procedere a garanzia dei crediti erariali (Cass. n. 22859 del 2018). 6.Con il sesto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisi- vo per il giudizio che è stato oggetto di discussione in relazione all'art. 18, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto i giudici di appel- R.G.N. 5056-15 lo avrebbero omesso di esaminare i motivi di merito attinenti al ricor- so proposto dal contribuente regolarmente reiterati nelle controdedu- zioni d'appello. Il contribuente lamenta di avere eccepito l'omessa no- tifica della cartella di pagamento n. 09720110133436352 che sarebbe stata consegnata al portiere, persona non autorizzata alla ricezione de- gli atti, che non avrebbe mai consegnato al contribuente il suddetto documento e l'Ufficio non avrebbe neppure provveduto alla notifica dell'avviso di consegna al portiere tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La cartella di pagamento, inoltre, non sarebbe neppure adeguatamente motivata, atteso che non specificherebbe le modalità di calcolo delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi a seguito della sentenza n. 21/62/10, depositata in data 12.01.10 che prevedeva il ri- calcolo dei maggiori ricavi a causa di numerosi assegni insoluti presenti sui conti correnti intestati al contribuente. 6.1.Le critiche sono inammissibili per carenza di autosufficienza. E' stato ripetutamente affermato che il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare an- che in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, di- re dove nel processuo esso è rintracciabile, sicchè la mancata "localiz- zazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza del versante "contenutistico" (Cass. n. 28184 del 2020; Cass. n. 5478 del 2018).R.G.N. 5056-15 A tale onere processuale il contribuente non ha ottemperato, il quale ha omesso non solo di riportare in ricorso il contenuto degli atti che si assumono non valutati dal giudice del merito, ma anche di indicarne la "localizzazione", ossia di riferire in quale fase del giudizio di merito e con quale atto difensivo i documenti sono stati prodotti e le relative deduzioni difensive sono stata proposte. 7. L'Agenzia delle entrate propone ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, sebbene abbia accertato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscos- sione, in ordine agli importi iscritti a ruolo, avrebbe affermato che "alla luce di tali fattispecie l'iscrizione ipotecaria è regolare seppur da verifi- care le cifre dovute in base alla sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] precedenti, tuttavia sempre superiori ad euro 2 milioni, e quindi sem- pre dovuta l'iscrizione ipotecaria". Secondo l'Ufficio la pronuncia, nel- la sostanza, rimetterebbe in discussione le somme come indicate nella cartella di pagamento presupposta all'iscrizione ipotecaria che è defini- tiva ed irretrattabile sussistendo regolare notifica della stessa come ac- certato dal giudice di primo grado, con pronuncia passata in giudicato ed in assenza di impugnativa di detta cartella nel termine decadenziale. 7.1. Il ricorso incidentale va rigettato per difetto di interesse, atteso che il motivo di impugnazione è, in definitiva, diretto all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico. L'interesse all'impugnazione, inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire deve essere individuato in un interesse giuridi- R.G.N. 5056-15 camente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. n. 3991 del 2020). Invero, l'interesse ad impugnare, che costituisce una species dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione (Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 21304 del 2016) e va apprezzato in relazione alla utilità giuridica che può derivare al proponente il grava- me dall'eventuale suo accoglimento (Cass. n. 17969 del 2015; Cass. n. 16016 del 2014; Cass. n. 893 del 2013). Nel caso di specie non ricorre alcuno dei predetti presupposti. L'Ufficio è risultato vittorioso nel giudizio di appello, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame, respingendo il ricorso del ricorrente avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun interesse del ricorrente, total- mente vittorioso in appello, all'accertamento della correttezza giuridica della decisione resa dal giudice dell'impugnazione. 8. In definitiva, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno ri- gettati. Le spese di lite del presente giudizio vanno interamente com- pensate tra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri- R.G.N. 5056-15 corrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il r