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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 34977/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3391/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C.A.D. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatee difese da ll’a v v .t o [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentatee difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

REG.

LOMBARDIA n. 2688 / 5 /20 2 2 pronunciata il 2 3 / 06 /20 2 2 e depositatail 23/06/2022, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione.

Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], dallecoobbligate [OSCURATO:PERSONA] , C.A.D. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] SPAe dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, 20/12/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3391/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C.A.D. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatee difese da ll’a v v .t o [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentatee difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2688 / 5 /20 2 2 pronunciata il 2 3 / 06 /20 2 2 e depositatail 23/06/2022, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], dallecoobbligate [OSCURATO:PERSONA] , C.A.D. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] SPAe dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, 20/12/2024
Decreto Cassazione n. 34977/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris