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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18469/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

J-/ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 ottobre 2013 dal Tribunale di Varese in relazione alla fattispecie di riciclaggio contestata al capo 30 dell'imputazione

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, LUONGO Gerardo, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della inesistenza di una dichiarazione di domicilio con conseguente nullità di tutte le notificazioni successive all'avviso di conclusione indagini.

La difesa afferma che non risulterebbe in atti che il ricorrente sia mai stato invitato ad eleggere o dichiarare domicilio, con la conseguenza che l'individuazione del domicilio medesimo, effettuata dall'autorità inquirente nel decreto di perquisizione e richiamata nel relativo verbale, sarebbe stata erroneamente interpretata come dichiarazione del domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e gli atti successivi - per essere validamente notificati - avrebbero dovuto esser consegnati "a mani" dell'imputato ovvero - se ciò fosse stato impossibile - negli altri luoghi indicati dal primo comma dell'art. 157 c.p.p.

Di conseguenza il ricorrente: non ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio, notificate al difensore d'ufficio; è stato dichiarato contumace in assenza di accertamento alcuno rispetto alla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; non ha avuto conoscenza del decreto che dispone il giudizio; non ha potuto partecipare al giudizio di primo grado, né esercitare il suo diritto di difesa; non ha ricevuto notifica alcuna dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, notificato al difensore d'ufficio; • non ha avuto possibilità di impugnare la sentenza, non avendo conoscenza della medesima; • non ha avuto conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza dinnanzi alla Corte d'Appello; non ha potuto partecipare al giudizio di appello.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità non risultando in sostanza esplicitati i profili che porterebbero ritenere sussistente un consapevole contributo al riciclaggio da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato ed assorbente.2.

La dichiarazione o la elezione di domicilio, per gli effetti che hanno sul diritto di difesa dell'imputato e sul corretto svolgimento del procedimento, devono essere non equivoci e devono essere comunicati all'Autorità procedente in modo formale.

2.1. L'art. 162 c.p.p., prescrive, infatti, che "il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore".

Sul punto va rilevato che, ancorché si ritenga - quanto alla forma della dichiarazione di domicilio - che sia legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto (Cass., n. 35438 del 219/2006, Rv. 234900), le Sezioni unite hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio, l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a "comunicare" un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una "vera e propria scelta" tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p., con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta.

Ne costituisce riprova l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 c.p.p., che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l'elezione o la dichiarazione di domicilio, "sa" e "vuole" che gli atti vengano notificati in un determinato luogo.

Quindi con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, l'imputato compie un atto di volontà (Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Clemenzi, Rv. 234905).

2.2. Pertanto, l'aver semplicemente indicato in un atto processuale la propria residenza e il proprio domicilio non può costituire valida dichiarazione di domicilio, proprio perché manca la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p.

2.3. Nel caso di specie, non vi è, né nei verbali attinenti alle operazioni di perquisizione e sequestro né in alcun atto reperibile nell'ambito del fascicolo processuale, alcun invito da parte della autorità giudiziaria né alcuna dichiarazione proveniente dal ricorrente relativa ad alcuna dichiarazione di domicilio.

2.4. Non vi sono, dunque, i presupposti per potersi ritenere sussistente - sin dalle indagini preliminari - una dichiarazione o elezione di domicilio sulla cui base potere affermare la legittimità delle notificazioni svolte.

3. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Varese per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Varese per l'ulteriore corso.

Così decis in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. J-/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 ottobre 2013 dal Tribunale di Varese in relazione alla fattispecie di riciclaggio contestata al capo 30 dell'imputazione 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, LUONGO Gerardo, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della inesistenza di una dichiarazione di domicilio con conseguente nullità di tutte le notificazioni successive all'avviso di conclusione indagini. La difesa afferma che non risulterebbe in atti che il ricorrente sia mai stato invitato ad eleggere o dichiarare domicilio, con la conseguenza che l'individuazione del domicilio medesimo, effettuata dall'autorità inquirente nel decreto di perquisizione e richiamata nel relativo verbale, sarebbe stata erroneamente interpretata come dichiarazione del domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e gli atti successivi - per essere validamente notificati - avrebbero dovuto esser consegnati "a mani" dell'imputato ovvero - se ciò fosse stato impossibile - negli altri luoghi indicati dal primo comma dell'art. 157 c.p.p. Di conseguenza il ricorrente: non ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio, notificate al difensore d'ufficio; è stato dichiarato contumace in assenza di accertamento alcuno rispetto alla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; non ha avuto conoscenza del decreto che dispone il giudizio; non ha potuto partecipare al giudizio di primo grado, né esercitare il suo diritto di difesa; non ha ricevuto notifica alcuna dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, notificato al difensore d'ufficio; • non ha avuto possibilità di impugnare la sentenza, non avendo conoscenza della medesima; • non ha avuto conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza dinnanzi alla Corte d'Appello; non ha potuto partecipare al giudizio di appello. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità non risultando in sostanza esplicitati i profili che porterebbero ritenere sussistente un consapevole contributo al riciclaggio da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato ed assorbente.2. La dichiarazione o la elezione di domicilio, per gli effetti che hanno sul diritto di difesa dell'imputato e sul corretto svolgimento del procedimento, devono essere non equivoci e devono essere comunicati all'Autorità procedente in modo formale. 2.1. L'art. 162 c.p.p., prescrive, infatti, che "il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore". Sul punto va rilevato che, ancorché si ritenga - quanto alla forma della dichiarazione di domicilio - che sia legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto (Cass., n. 35438 del 219/2006, Rv. 234900), le Sezioni unite hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio, l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a "comunicare" un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una "vera e propria scelta" tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p., con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta. Ne costituisce riprova l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 c.p.p., che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l'elezione o la dichiarazione di domicilio, "sa" e "vuole" che gli atti vengano notificati in un determinato luogo. Quindi con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, l'imputato compie un atto di volontà (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Clemenzi, Rv. 234905). 2.2. Pertanto, l'aver semplicemente indicato in un atto processuale la propria residenza e il proprio domicilio non può costituire valida dichiarazione di domicilio, proprio perché manca la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. 2.3. Nel caso di specie, non vi è, né nei verbali attinenti alle operazioni di perquisizione e sequestro né in alcun atto reperibile nell'ambito del fascicolo processuale, alcun invito da parte della autorità giudiziaria né alcuna dichiarazione proveniente dal ricorrente relativa ad alcuna dichiarazione di domicilio. 2.4. Non vi sono, dunque, i presupposti per potersi ritenere sussistente - sin dalle indagini preliminari - una dichiarazione o elezione di domicilio sulla cui base potere affermare la legittimità delle notificazioni svolte. 3. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Varese per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Varese per l'ulteriore corso. Così decis in Roma
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