CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11184/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / / / h FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14.1.2019 il Tribunale di Messina aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, 2. la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in quella di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Caminiti lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt.648 cod. pen. e 533 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello si è limitata a ribadire gli argomenti già sviluppati dal Tribunale ignorando le censure articolate dalla difesa con l'atto di gravame lasciando perciò irrisolte le questioni che era state sollevate in quella sede con particolare riguardo al dolo di fattispecie ed alla luce degli elementi fattuali emersi dal processo. 4. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato, in primo luogo, come il ricorso sia assolutamente generico: questa Corte ha chiarito, infatti, che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277518 in cui la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015; conf., Sez. 2, Sentenza n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altro, Rv. 263541). Detto questo, va pur rilevato che la Corte di Appello ha preso in esame la medesima doglianza che era stata già avanzata con l'atto di appello ed a cui ha fornito una risposta con cui si la difesa non si è confrontata dal momento che la affermazione della riconducibilità dell'animale al suo originario proprietario sconta necessariamente quella secondo cui l'odierno ricorrente si. era ben potuto avvedere della presenza di un ovino che non gli apparteneva, anche a prescindere dalla più o meno immediata possibilità di risalire al suo effettivo proprietario. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore Il