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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07767/2026

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223 del 1991.ORDINANZAsul ricorso 15914-2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA], TITOLARE DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata incalce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso il suo indirizzo PEC– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 183 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 ottobre 2019 (R.G.N.235/2018).Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diCampobasso ha respinto i gravami proposti dal signor [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’omonima impresa individuale, e dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede,che ha negato il diritto dei datori di lavoro di fruire delle agevolazionicollegate alla creazione di nuova occupazione e ha disconosciuto lavalida attivazione di un rapporto previdenziale per l’asserito rapportodi lavoro subordinato intercorso con i signori [OSCURATO:PERSONA] e RenatoEliseo.1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale rileva, inprimo luogo, che l’impresa Litterio ha assunto venticinque lavoratorilicenziati nei sei mesi precedenti dall’impresa Eliseo, che a sua volta haassunto ventinove lavoratori licenziati dall’impresa Litterio.

A fronte diuno «scambio sistematico di manodopera, finalizzato ad eludere lalegge» e di un evidente collegamento tra le due parti appellanti, legatein associazione temporanea d’imprese (ATI), non spettano leagevolazioni contributive previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.1.2.– Corretta, inoltre, è la decisione del Tribunale, nella parte incui disconosce l’instaurazione di un autentico rapporto di lavorosubordinato riguardo all’assunzione «da parte di ciascuna delle impreseappellanti del legale rappresentante dell’altra, in periodo coincidentecon l’operatività delle ATI e negli stessi cantieri in cui le imprese che lacostituivano operavano».

Spetta a chi intenda far valere l’esistenza diun rapporto di lavoro subordinato e la valida attivazione del rapportoassicurativo-previdenziale dimostrare gli elementi costitutivi dellasubordinazione.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signorAntonio Litterio, articolando quattro motivi.- 2 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/20263.– All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8,comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 e dell’art. 2359 cod. civ. eaddebita alla sentenza d’appello di aver negato il diritto di fruire deglisgravi, benché tra l’impresa Litterio e l’impresa Eliseo non intercorraalcun rapporto di controllo e di collegamento e siano distinti gli assettiproprietari, distinte le sedi, distinta la forma giuridica dei due soggetti(rispettivamente, d’impresa individuale e di società), distinte lecommesse ottenute nel corso degli anni: la costituzione diun’associazione temporanea d’imprese sarebbe «un fenomeno del tuttoneutro, non indicativo di un intento elusivo delle norme sulla fruizionedegli sgravi contributivi» (pagina 19 del ricorso per cassazione) el’assunzione di personale qualificato non si ricollegherebbe all’obiettivodi lucrare benefici indebiti.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 elamenta che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto l’incrementooccupazionale per quattro unità, abbia negato in toto gli sgravirivendicati.2.1.– Il primo e il secondo mezzo, tra loro connessi, si prestano auna disamina unitaria e devono essere complessivamente disattesi.2.2.– I giudici del gravame hanno rettamente inteso e applicato ladisciplina dell’art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991, che rationetemporis, a beneficio del datore di lavoro che assuma a tempo pieno e- 3 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026indeterminato, senza esservi tenuto, i lavoratori iscritti nella lista dimobilità, riconosce, «per ogni mensilità di retribuzione corrisposta allavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dellaindennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore».La normativa in esame, nel tipizzare gli elementi costitutivi delleagevolazioni, non delinea le nozioni di controllo, di collegamento, diassetti proprietari coincidenti (art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223del 1991) nel significato restrittivo propugnato nel ricorso.Invero, «Nell’evocare gli “assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti” e il “rapporto di collegamento o controllo”, il legislatoreadopera consapevolmente espressioni contraddistinte da un ampiotenore, che devono essere interpretate in coerenza con la ratiodescritta.

Quanto agli “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”,il dettato normativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumenon sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possa cosìindividuare un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e attuareun’operazione coordinata di ristrutturazione, con il licenziamento ditaluni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da parte dell’altra(Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n. 13583; in precedenza, Cass., sez.VI-L, 26 luglio 2011, n. 16288).

Mediante il richiamo al “rapporto dicollegamento o controllo”, la legge non si riferisce soltanto ai rapportitipizzati dall’art. 2359 cod. civ. (Cass., sez. lav., 3 agosto 2018, n.20504).

Vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che si traducano,sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione edi comune agire sul mercato, in virtù di un comune nucleo proprietarioo di altre specifiche ragioni che attestino costanti legami d’interessianch’essi comuni e denotino finalità diverse rispetto a quelle per cuisono riconosciuti i benefici in esame (Cass., sez. lav., 25 luglio 2008,n. 20499)» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2025, n. 2528, punto 5 delleRagioni della decisione).- 4 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026La valutazione che il giudice è chiamato a compiere non investe«solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempreanche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificarese la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplinaincentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finaleresti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale» (Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8786, punto 15 delConsiderato).Con l’indispensabile valutazione complessiva e non atomistica dellerisultanze di causa (di recente, Cass., sez. lav., 5 giugno 2025, n.15056) si è cimentata la Corte di merito, confermando la valutazionegià espressa dal giudice di prime cure.Nel quadro di un apprezzamento organico e coerente, i giudicid’appello hanno posto in risalto il dato delle assunzioni incrociate daparte di due realtà imprenditoriali legate anche da forti vincoli operativi(la costituzione dell’ATI).Da tale circostanza, riferita alle caratteristiche salientidell’operazione attuata per beneficiare degli sgravi, la Corte di meritoha desunto, per la sua innegabile pregnanza significativa, quell’intentoelusivo che preclude in radice l’accesso agli sgravi (Cass., sez. lav., 8maggio 2024, n. 12589), alla stregua di una corretta interpretazionesistematica e teleologica della normativa vigente.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazionedegli artt. 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 ecritica la sentenza d’appello per aver applicato alle agevolazioni di cuiall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 le condizioni ostativepreviste dall’art. 8, comma 4-bis, della medesima legge per i soli sgravidisciplinati dall’art. 8, comma 4.3.1.– Neppure tale critica può essere accolta.- 5 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/20263.2.– La sentenza d’appello non incorre nelle censure del ricorrentesui presupposti del regime di favore prefigurato ratione temporisdall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991: per i primi diciottomesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che assumaa tempo indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilitàcorrisponde a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio1955, n. 25, e successive modificazioni.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche taliagevolazioni presuppongono che l’assunzione dei lavoratori iscritti nellalista di mobilità risponda a reali esigenze economiche e non configuriuna condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimentodegl’incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapportidi lavoro (Cass., sez. lav., 7 maggio 2004, n. 8742, 13 maggio 2003,n. 7352, e 17 dicembre 2001, n. 15949).La pronuncia d’appello è dunque coerente con la ratio ispiratrice diuno ius speciale, di stretta interpretazione, e con i princìpi immanentia una normativa di favore, nel negare il diritto alle agevolazioni a frontedi condotte elusive puntualmente ricostruite, con considerazioni logichee aderenti al reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti.4.– Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. e assume che la Corte di merito abbia errato nelporre a suo carico l’onere di dimostrare «i requisiti della subordinazionenei rapporti oggetto di disconoscimento nel verbale ispettivo» (pagina24 del ricorso per cassazione).4.1.– Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.4.2.– La ratio decidendi della pronuncia d’appello non risiede neirilievi sulla distribuzione dell’onere della prova valorizzati dalricorrente, rilievi che la Corte di merito richiama quale mero elementodi rincalzo (pagina 7 della sentenza impugnata).- 6 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026I giudici del gravame, nel condividere il ragionamento svolto dalTribunale, disconoscono in punto di fatto la genuinità del rapporto dilavoro subordinato dedotto dall’odierno ricorrente, reputando «priva dilogica motivazione» la «assunzione, con rapporto di lavorosubordinato, da parte di ciascuna delle imprese appellanti, del legalerappresentante dell’altra, in periodo coincidente con l’operativitàdell’ATI e negli stessi cantieri in cui le imprese che la costituivanooperavano» (la già citata pagina 7).

È dunque sull’accertamentodell’insussistenza di un autentico rapporto di lavoro subordinato ches’incentra il percorso argomentativo, corroborato dall’esame dei datiprobatori acquisiti.Il motivo, nel limitarsi a far leva sulla violazione dell’art. 2697 cod.civ., non scalfisce in modo efficace il nucleo essenziale della decisioneimpugnata e si rivela, pertanto, inammissibile.5.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.6.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, alla luce del valore della controversia edell’attività difensiva svolta.7.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 7 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
223 del 1991.ORDINANZAsul ricorso 15914-2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA], TITOLARE DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata incalce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso il suo indirizzo PEC– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 183 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 ottobre 2019 (R.G.N.235/2018).Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diCampobasso ha respinto i gravami proposti dal signor [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’omonima impresa individuale, e dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede,che ha negato il diritto dei datori di lavoro di fruire delle agevolazionicollegate alla creazione di nuova occupazione e ha disconosciuto lavalida attivazione di un rapporto previdenziale per l’asserito rapportodi lavoro subordinato intercorso con i signori [OSCURATO:PERSONA] e RenatoEliseo.1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale rileva, inprimo luogo, che l’impresa Litterio ha assunto venticinque lavoratorilicenziati nei sei mesi precedenti dall’impresa Eliseo, che a sua volta haassunto ventinove lavoratori licenziati dall’impresa Litterio. A fronte diuno «scambio sistematico di manodopera, finalizzato ad eludere lalegge» e di un evidente collegamento tra le due parti appellanti, legatein associazione temporanea d’imprese (ATI), non spettano leagevolazioni contributive previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.1.2.– Corretta, inoltre, è la decisione del Tribunale, nella parte incui disconosce l’instaurazione di un autentico rapporto di lavorosubordinato riguardo all’assunzione «da parte di ciascuna delle impreseappellanti del legale rappresentante dell’altra, in periodo coincidentecon l’operatività delle ATI e negli stessi cantieri in cui le imprese che lacostituivano operavano». Spetta a chi intenda far valere l’esistenza diun rapporto di lavoro subordinato e la valida attivazione del rapportoassicurativo-previdenziale dimostrare gli elementi costitutivi dellasubordinazione.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signorAntonio Litterio, articolando quattro motivi.- 2 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/20263.– All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8,comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 e dell’art. 2359 cod. civ. eaddebita alla sentenza d’appello di aver negato il diritto di fruire deglisgravi, benché tra l’impresa Litterio e l’impresa Eliseo non intercorraalcun rapporto di controllo e di collegamento e siano distinti gli assettiproprietari, distinte le sedi, distinta la forma giuridica dei due soggetti(rispettivamente, d’impresa individuale e di società), distinte lecommesse ottenute nel corso degli anni: la costituzione diun’associazione temporanea d’imprese sarebbe «un fenomeno del tuttoneutro, non indicativo di un intento elusivo delle norme sulla fruizionedegli sgravi contributivi» (pagina 19 del ricorso per cassazione) el’assunzione di personale qualificato non si ricollegherebbe all’obiettivodi lucrare benefici indebiti.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 elamenta che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto l’incrementooccupazionale per quattro unità, abbia negato in toto gli sgravirivendicati.2.1.– Il primo e il secondo mezzo, tra loro connessi, si prestano auna disamina unitaria e devono essere complessivamente disattesi.2.2.– I giudici del gravame hanno rettamente inteso e applicato ladisciplina dell’art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991, che rationetemporis, a beneficio del datore di lavoro che assuma a tempo pieno e- 3 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026indeterminato, senza esservi tenuto, i lavoratori iscritti nella lista dimobilità, riconosce, «per ogni mensilità di retribuzione corrisposta allavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dellaindennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore».La normativa in esame, nel tipizzare gli elementi costitutivi delleagevolazioni, non delinea le nozioni di controllo, di collegamento, diassetti proprietari coincidenti (art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223del 1991) nel significato restrittivo propugnato nel ricorso.Invero, «Nell’evocare gli “assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti” e il “rapporto di collegamento o controllo”, il legislatoreadopera consapevolmente espressioni contraddistinte da un ampiotenore, che devono essere interpretate in coerenza con la ratiodescritta. Quanto agli “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”,il dettato normativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumenon sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possa cosìindividuare un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e attuareun’operazione coordinata di ristrutturazione, con il licenziamento ditaluni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da parte dell’altra(Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n. 13583; in precedenza, Cass., sez.VI-L, 26 luglio 2011, n. 16288). Mediante il richiamo al “rapporto dicollegamento o controllo”, la legge non si riferisce soltanto ai rapportitipizzati dall’art. 2359 cod. civ. (Cass., sez. lav., 3 agosto 2018, n.20504). Vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che si traducano,sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione edi comune agire sul mercato, in virtù di un comune nucleo proprietarioo di altre specifiche ragioni che attestino costanti legami d’interessianch’essi comuni e denotino finalità diverse rispetto a quelle per cuisono riconosciuti i benefici in esame (Cass., sez. lav., 25 luglio 2008,n. 20499)» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2025, n. 2528, punto 5 delleRagioni della decisione).- 4 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026La valutazione che il giudice è chiamato a compiere non investe«solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempreanche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificarese la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplinaincentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finaleresti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale» (Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8786, punto 15 delConsiderato).Con l’indispensabile valutazione complessiva e non atomistica dellerisultanze di causa (di recente, Cass., sez. lav., 5 giugno 2025, n.15056) si è cimentata la Corte di merito, confermando la valutazionegià espressa dal giudice di prime cure.Nel quadro di un apprezzamento organico e coerente, i giudicid’appello hanno posto in risalto il dato delle assunzioni incrociate daparte di due realtà imprenditoriali legate anche da forti vincoli operativi(la costituzione dell’ATI).Da tale circostanza, riferita alle caratteristiche salientidell’operazione attuata per beneficiare degli sgravi, la Corte di meritoha desunto, per la sua innegabile pregnanza significativa, quell’intentoelusivo che preclude in radice l’accesso agli sgravi (Cass., sez. lav., 8maggio 2024, n. 12589), alla stregua di una corretta interpretazionesistematica e teleologica della normativa vigente.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazionedegli artt. 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 ecritica la sentenza d’appello per aver applicato alle agevolazioni di cuiall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 le condizioni ostativepreviste dall’art. 8, comma 4-bis, della medesima legge per i soli sgravidisciplinati dall’art. 8, comma 4.3.1.– Neppure tale critica può essere accolta.- 5 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/20263.2.– La sentenza d’appello non incorre nelle censure del ricorrentesui presupposti del regime di favore prefigurato ratione temporisdall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991: per i primi diciottomesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che assumaa tempo indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilitàcorrisponde a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio1955, n. 25, e successive modificazioni.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche taliagevolazioni presuppongono che l’assunzione dei lavoratori iscritti nellalista di mobilità risponda a reali esigenze economiche e non configuriuna condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimentodegl’incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapportidi lavoro (Cass., sez. lav., 7 maggio 2004, n. 8742, 13 maggio 2003,n. 7352, e 17 dicembre 2001, n. 15949).La pronuncia d’appello è dunque coerente con la ratio ispiratrice diuno ius speciale, di stretta interpretazione, e con i princìpi immanentia una normativa di favore, nel negare il diritto alle agevolazioni a frontedi condotte elusive puntualmente ricostruite, con considerazioni logichee aderenti al reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti.4.– Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. e assume che la Corte di merito abbia errato nelporre a suo carico l’onere di dimostrare «i requisiti della subordinazionenei rapporti oggetto di disconoscimento nel verbale ispettivo» (pagina24 del ricorso per cassazione).4.1.– Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.4.2.– La ratio decidendi della pronuncia d’appello non risiede neirilievi sulla distribuzione dell’onere della prova valorizzati dalricorrente, rilievi che la Corte di merito richiama quale mero elementodi rincalzo (pagina 7 della sentenza impugnata).- 6 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026I giudici del gravame, nel condividere il ragionamento svolto dalTribunale, disconoscono in punto di fatto la genuinità del rapporto dilavoro subordinato dedotto dall’odierno ricorrente, reputando «priva dilogica motivazione» la «assunzione, con rapporto di lavorosubordinato, da parte di ciascuna delle imprese appellanti, del legalerappresentante dell’altra, in periodo coincidente con l’operativitàdell’ATI e negli stessi cantieri in cui le imprese che la costituivanooperavano» (la già citata pagina 7). È dunque sull’accertamentodell’insussistenza di un autentico rapporto di lavoro subordinato ches’incentra il percorso argomentativo, corroborato dall’esame dei datiprobatori acquisiti.Il motivo, nel limitarsi a far leva sulla violazione dell’art. 2697 cod.civ., non scalfisce in modo efficace il nucleo essenziale della decisioneimpugnata e si rivela, pertanto, inammissibile.5.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.6.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, alla luce del valore della controversia edell’attività difensiva svolta.7.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 7 -Numero registro generale 15914/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7767/2026Data pubblicazione 31/03/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -
Sentenza Cassazione n. 07767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris