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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12505/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 novembre 1991 avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso; sentito il difensore del ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza custodiale emessa l'8 febbraio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 descritto al capo 2 della rubrica nonché di quello di cui agli artt. 110 cod. pen, 73 d.P.R. 309/90 descritto al capo

10. Fatto, quest'ultimo aggravato ai sensi dell'ad 416 bis.1 cod. pen.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione accusatoria validata dai giudici della cautela, sarebbe componente dell'articolazione dedita al narcotraffico operativa nel rione Marina e Ninungomare di [OSCURATO:PERSONA] nata quale costola della associazione di stampo mafioso facente capo al sodalizio criminale denominato [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, a sua volta descritto al capo 1 della rubrica.

Tanto per aver fatto parte del gruppo di sodali deputati alle cessioni al dettaglio della sostanza gestita dal consorzio criminale di riferimento nonchè per aver curato nell'interesse dell'associazione la coltivazione di cannabis di cui al capo

10. Condotta, questa diretta a agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte perché realizzate da sodali della frangia di tale associazione dedicata allo spaccio di stupefacenti. 2.Propone ricorso il difensore dell'indagato e adduce vizio integrale di motivazione, comunque carente e contraddittoria e manifestamente illogica avuto riguardo alla configurabilità della gravità indiziaria in relazione: -alla ritenuta partecipazione associativa sia per la pretermissione dei motivi di riesame prospettati dalla difesa con memoria, diretti a contestare tutti gli elementi in fatto indicati dal Giudcie per le indagini preliminari a supporto del provvedimento assunto, sia per la inconsistenza delle emergenze messe in risalto dal Tribunale nel validarne le conclusioni, trattandosi di dati comunque inconferenti perché inidonei a disvelare l'effettivo e operativo contributo garantito al gruppo dal ricorrente, non desumibile dai contatti con altri sodali ( considerato che l'ordinanza da conto di interrelazioni intrattenute solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché in ragione dell'assenza di riferimenti all'attività di cessione assertivamente realizzata dal ricorrente nell'interesse dell'associazione, e in considerazione dell'ignoranza (e dunque della distanza) dell'indagato dalle dinamiche proprie dell'azione comune (non a caso riferitegli dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]); alla coltivazione di cannabis sativa descritta al capo 10, non adeguatamente supportata né dalle intercettazioni richiamate (considerata l'erroneità della trascrizione di un tratto decisivo del colloquio evocato a sostegno della gravità indiziaria, sia la manifesta illogicità della lettura che ne ha dato il Tribunale), nè dalle videoriprese evocate (che mai darebbero conto dell'effettivo accesso del [OSCURATO:PERSONA] al vano dove è stata rinvenuta la serra).

2.1. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa ha eccepito la nullità dell'ordinanza genetica, priva di motivazione specifica con riguardo alla posizione del ricorrente in relazione alle esigenze cautelari, vuoto che il Tribunale non poteva sanare argomentando ex post e che comunque risulta colmato con motivazione manifestamente illogica oltre che carente rispetto ai rilievi difensivi mossi alla luce della risalenza nel tempo dell'ultima delle condotte riferibili al ricorrente, attestata nel maggio 2018, all'assenza di precedenti specifici riferibili al [OSCURATO:PERSONA], alla inadeguatezza delle valutazioni spese per ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. L'ordinanza ricostruisce la genesi dell'articolazione di ndrangheta costituita dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, che avrebbero acquisito il controllo di parte del territorio di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di una marcata pregressa conflittualità con la cosca facente capo alle famiglie Molé-Pironnalli; e mette in risalto che l'associazione in questione, descritta al capo 1), ha nel traffico di stupefacenti la principale fonte di sostentamento.

In particolare, si rimarca che nei locali riferibili alla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], siti sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], sono state individuate le basi operative, destinate agli incontri riservati con i sodali e con esponenti di altre cosche della locale criminalità organizzata; e che proprio nella marina e nel lungomare di Gioia era stata organizzata una piazza di spaccio, controllata da sentinelle e dotata di punti specifici per l'occultamento di armi e sostanze stupefacenti, oggetto specifico dell'azione associativa descritta al capo 2 e ricondotta all'alveo dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso non contesta l'esistenza in sé dell'associazione nè il ruolo di sodali ascritto ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto al citato consorzio criminale.

E tanto incide in modo dirimente sullo scrutinio del ricorso che occupa, atteso che nel motivare sotteso al provvedimento gravato hanno assunto una pregnante rilevanza indiziaria i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con questi ultimi due soggetti, coerentemente valorizzati dal Tribunale in considerazione del contenuto dei relativi colloqui captati, letto anche alla luce del servizio di osservazione reso il 31 dicembre 2017 (riportato da pag. 5 del provvedimento impugnato); elementi che ad avviso della Corte portano la decisione impugnata al riparo da censure utilmente prospettabili in questa sede quanto alla ritenuta intraneità del ricorrente alle dinamiche dell'associazione descritta al capo 2.

4. Più precisamente, va evidenziato come, avuto riguardo alle condotte osservate il 31 dicembre 2017 (le quali, nello sviluppo dell'attività di indagine costituirono lo spunto utile al successivo disvelamento delle armi e delle munizioni detenute presso l'abitazione della madre dei sodali Sposato, Cosmo e Rocco) giova in primo luogo evidenziare che le stesse ebbero a svolgersi all'interno del pontile che costituiva uno dei luoghi privilegiati dell'attività associativa, coinvolgendo diversi soggetti ( oltre al ricorrente, i citati Sposato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), tutti intranei al citato consorzio illecito: i protagonisti, in particolare, furono osservati mentre maneggiavano e si passavano tra loro delle munizioni, immediatamente dopo occultate da [OSCURATO:PERSONA] in un luogo poco distante, utilizzato anche per nascondere la droga commercializzata nell'interesse comune; nascondiglio dal quale, in un secondo momento, l'involucro contenente le munizioni veniva recuperato da [OSCURATO:PERSONA] per poi consegnarlo alla madre [OSCURATO:PERSONA], che lo portava via con sé.

4.1. Il dato riferito è di indiscutibile rilievo indiziario: sia perché coinvolge immediatamente il ricorrente ( osservato mentre maneggia le dette munizioni poi consegnate alla madre dei Sposato); sia perché si lega al contenuto del colloquio intercettato (riportato a pag. 7 della ordinanza in esame), occorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso il quale, in termini di non manifesta illogicità, il Tribunale ha ricondotto le armi, le munizioni e la droga rinvenute preso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e della sorella dei due Sposato ([OSCURATO:PERSONA]) all'intero gruppo associativo.

Ciò grazie ai commenti in tal senso operati dall'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'occasione, ebbe anche a rimarcare la sua intenzione di intervenire in favore delle due donne per sostentarle economicamente in luogo dei disagi affrontati per l'arresto patito in ragione della custodia delle armi e della sostanza riferibili al gruppo. ( o

4.2. Ne emerge con immediata evidenza 1414f-or-e.Rea-4e94ea- di tali argomentazioni rispetto alla contestazione associativa, atteso che armi e sostanza vengono riportate ad un unico denominatore complessivo.

E ciò anche in relazione alla posizione del ricorrente, che viene messo al corrente dal [OSCURATO:PERSONA] delle dinamiche interne all'azione associativa, sintomo, a differenza di quanto ritiene la difesa, di una comune condivisione e di una evidente contiguità che altrimenti, ove insussistenti, non avrebbero legittimato il tenore della relativa interlocuzione.

Che tale sia la lettura da dare al citato colloquio è inoltre conclusione che trova conferma in primo luogo nel successivo colloquio intercettato, intercorso tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], riportato a pagina 10 del provvedimento impugnato (connotato pacificamente dalla comune condivisione dell'attività inerente il traffico di stupefacenti e pervaso dalle preoccupazioni che accomunavano i colloquianti rispetto all'incedere dell'attività degli inquirenti che attraverso diverse iniziative avevano posto attenzione all'attività di spaccio svolta nella zona di interesse dei sodali); ancor più decisamente nei colloqui intercettati occorsi con il Maiuolo (che il ricorrente visita in casa mentre il coindagato si trovava agli arresti domiciliari), considerati gli inequivoci iferimenti alle ragioni di credito comunemente vantate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( che secondo il -Eibunale costituiva uno dei canali di commercializzazione della sostanza da parte del gruppo criminale in contestazione), direttamente rendicontati dallo stesso ricorrente nonché agli acquisti di droga in precedenza effettuati in comune tra i due interlocutori e alle partite da consegnare in futuro a imprecisati acquirenti cosentini.4.3.11 portato di tali elementi - che il ricorso contrasta apoditticamente, senza confrontarsi effettivamente con il tenore delle dette intercettazioni e con le considerazioni logiche che il Tribunale ne ha tratto- cristallizza più che adeguatamente i profili costitutivi, anche soggettivi, della partecipazione associativa contestata; al contempo, rende recessivo il tema della assenza di immediati momenti di correlazione tra l'attività di coltivazione descritta al capo 10 e l'azione comune del gruppo associativo, rispetto alla quale va tuttavia segnalato che con il ricorso non risulta contestato il riconoscimento dell'aggravante ex art 416. bis.1 cod. pen. (e tanto, quantomeno sul piano cautelare, impone di considerare che allo stato anche tale imputazione, una volta confermato il relativo substrato indiziario, debba essere funzionalmente ascritta all'azione comune, considerate le ragioni fondanti della ritenuta aggravante. 5.In relazione al capo 10) della rubrica, la gravità indiziaria trova adeguato supporto negli esiti delle osservazioni (che danno conto di assidua presenza del ricorrente sul luogo ove risultava svolta l'attività di coltivazione) puntualmente evocati dai giudici della cautela.

Sul punto il ricorso si risolve in una inammissibile prospettazione in fatto ( le immagini non consentirebbero di individuare con certezza nel [OSCURATO:PERSONA] uno dei soggetti ripresi), insuscettibile di verifica in sede di legittimità, a prescindere dalla verosimiglianza logica della stessa (il Tribunale da atto che le videoriprese riportano la quotidiana e anche notturna presenza del ricorrente in quel determinato contesto in un periodo protrattosi per più settimane).

6. Pari sorte meritano le doglianze riferite al tema delle esigenze cautelari.

6.1. La rilevata nullità dell'ordinanza genetica è addotta in termini di evidente e inaccettabile approssimazione, avendo la difesa trascurato di riportare i tratti del provvedimento in questione che, richiamando o ricalcando pedissequamente la richiesta cautelare, nel caso possano essere valorizzati a sostegno della lamentata assenza di una autonoma valutazione del tema da parte del giudice della cautela.

6.2. Nel merito, il percorso argomentativo tracciato sul punto dal Tribunale non merita censura alcuna avuto riguardo alla puntuale e lineare indicazione degli elementi fattuali e logici attraverso i quali è stata assegnata concretezza e attualità al rischio di recidiva; il tutto a immediata conferma della presunzione di legge in tal senso derivante dai titoli di reato ascritti all'indagato ( considerato che oltre all'imputazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa riferita al reato fine legittima l'operatività della presunzione relativa di cui all'ad 275, comma 3, cod. proc. pen.), inadeguatamente contrastata dal ricorso con argomentazioni immediatamente recessive rispetto al motivare tracciato dal Tribunale.In questa ottica, in particolare, assume rilievo il riferimento sia al consistente grado di intraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in contestazione, siccome comprovato dalle emergenze indiziarie acquisite; sia al comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dei contatti con il Maiuolo (che non disdegnò di andare a trovare quando lo stesso si trovava agli arresti domiciliari),II tutto a conferma di una spiccata personalità criminale, vieppiù consolidata alla luce del legame del [OSCURATO:PERSONA] con il mondo della criminalità organizzata (recentemente ribadito anche da questa stessa Corte con la decisione evocata a pag. 16 del provvedimento impugnato), né in alcun modo temperata dalla comprovata dimostrazione di fonti lecite di sostentamento, non utilmente addotte.

7. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'alt 94 comma 1 ter disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 novembre 1991 avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso; sentito il difensore del ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza custodiale emessa l'8 febbraio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 descritto al capo 2 della rubrica nonché di quello di cui agli artt. 110 cod. pen, 73 d.P.R. 309/90 descritto al capo 10. Fatto, quest'ultimo aggravato ai sensi dell'ad 416 bis.1 cod. pen. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione accusatoria validata dai giudici della cautela, sarebbe componente dell'articolazione dedita al narcotraffico operativa nel rione Marina e Ninungomare di [OSCURATO:PERSONA] nata quale costola della associazione di stampo mafioso facente capo al sodalizio criminale denominato [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, a sua volta descritto al capo 1 della rubrica. Tanto per aver fatto parte del gruppo di sodali deputati alle cessioni al dettaglio della sostanza gestita dal consorzio criminale di riferimento nonchè per aver curato nell'interesse dell'associazione la coltivazione di cannabis di cui al capo 10. Condotta, questa diretta a agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte perché realizzate da sodali della frangia di tale associazione dedicata allo spaccio di stupefacenti. 2.Propone ricorso il difensore dell'indagato e adduce vizio integrale di motivazione, comunque carente e contraddittoria e manifestamente illogica avuto riguardo alla configurabilità della gravità indiziaria in relazione: -alla ritenuta partecipazione associativa sia per la pretermissione dei motivi di riesame prospettati dalla difesa con memoria, diretti a contestare tutti gli elementi in fatto indicati dal Giudcie per le indagini preliminari a supporto del provvedimento assunto, sia per la inconsistenza delle emergenze messe in risalto dal Tribunale nel validarne le conclusioni, trattandosi di dati comunque inconferenti perché inidonei a disvelare l'effettivo e operativo contributo garantito al gruppo dal ricorrente, non desumibile dai contatti con altri sodali ( considerato che l'ordinanza da conto di interrelazioni intrattenute solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché in ragione dell'assenza di riferimenti all'attività di cessione assertivamente realizzata dal ricorrente nell'interesse dell'associazione, e in considerazione dell'ignoranza (e dunque della distanza) dell'indagato dalle dinamiche proprie dell'azione comune (non a caso riferitegli dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]); alla coltivazione di cannabis sativa descritta al capo 10, non adeguatamente supportata né dalle intercettazioni richiamate (considerata l'erroneità della trascrizione di un tratto decisivo del colloquio evocato a sostegno della gravità indiziaria, sia la manifesta illogicità della lettura che ne ha dato il Tribunale), nè dalle videoriprese evocate (che mai darebbero conto dell'effettivo accesso del [OSCURATO:PERSONA] al vano dove è stata rinvenuta la serra). 2.1. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa ha eccepito la nullità dell'ordinanza genetica, priva di motivazione specifica con riguardo alla posizione del ricorrente in relazione alle esigenze cautelari, vuoto che il Tribunale non poteva sanare argomentando ex post e che comunque risulta colmato con motivazione manifestamente illogica oltre che carente rispetto ai rilievi difensivi mossi alla luce della risalenza nel tempo dell'ultima delle condotte riferibili al ricorrente, attestata nel maggio 2018, all'assenza di precedenti specifici riferibili al [OSCURATO:PERSONA], alla inadeguatezza delle valutazioni spese per ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. L'ordinanza ricostruisce la genesi dell'articolazione di ndrangheta costituita dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, che avrebbero acquisito il controllo di parte del territorio di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di una marcata pregressa conflittualità con la cosca facente capo alle famiglie Molé-Pironnalli; e mette in risalto che l'associazione in questione, descritta al capo 1), ha nel traffico di stupefacenti la principale fonte di sostentamento. In particolare, si rimarca che nei locali riferibili alla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], siti sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], sono state individuate le basi operative, destinate agli incontri riservati con i sodali e con esponenti di altre cosche della locale criminalità organizzata; e che proprio nella marina e nel lungomare di Gioia era stata organizzata una piazza di spaccio, controllata da sentinelle e dotata di punti specifici per l'occultamento di armi e sostanze stupefacenti, oggetto specifico dell'azione associativa descritta al capo 2 e ricondotta all'alveo dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso non contesta l'esistenza in sé dell'associazione nè il ruolo di sodali ascritto ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto al citato consorzio criminale. E tanto incide in modo dirimente sullo scrutinio del ricorso che occupa, atteso che nel motivare sotteso al provvedimento gravato hanno assunto una pregnante rilevanza indiziaria i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con questi ultimi due soggetti, coerentemente valorizzati dal Tribunale in considerazione del contenuto dei relativi colloqui captati, letto anche alla luce del servizio di osservazione reso il 31 dicembre 2017 (riportato da pag. 5 del provvedimento impugnato); elementi che ad avviso della Corte portano la decisione impugnata al riparo da censure utilmente prospettabili in questa sede quanto alla ritenuta intraneità del ricorrente alle dinamiche dell'associazione descritta al capo 2. 4. Più precisamente, va evidenziato come, avuto riguardo alle condotte osservate il 31 dicembre 2017 (le quali, nello sviluppo dell'attività di indagine costituirono lo spunto utile al successivo disvelamento delle armi e delle munizioni detenute presso l'abitazione della madre dei sodali Sposato, Cosmo e Rocco) giova in primo luogo evidenziare che le stesse ebbero a svolgersi all'interno del pontile che costituiva uno dei luoghi privilegiati dell'attività associativa, coinvolgendo diversi soggetti ( oltre al ricorrente, i citati Sposato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), tutti intranei al citato consorzio illecito: i protagonisti, in particolare, furono osservati mentre maneggiavano e si passavano tra loro delle munizioni, immediatamente dopo occultate da [OSCURATO:PERSONA] in un luogo poco distante, utilizzato anche per nascondere la droga commercializzata nell'interesse comune; nascondiglio dal quale, in un secondo momento, l'involucro contenente le munizioni veniva recuperato da [OSCURATO:PERSONA] per poi consegnarlo alla madre [OSCURATO:PERSONA], che lo portava via con sé. 4.1. Il dato riferito è di indiscutibile rilievo indiziario: sia perché coinvolge immediatamente il ricorrente ( osservato mentre maneggia le dette munizioni poi consegnate alla madre dei Sposato); sia perché si lega al contenuto del colloquio intercettato (riportato a pag. 7 della ordinanza in esame), occorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso il quale, in termini di non manifesta illogicità, il Tribunale ha ricondotto le armi, le munizioni e la droga rinvenute preso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e della sorella dei due Sposato ([OSCURATO:PERSONA]) all'intero gruppo associativo. Ciò grazie ai commenti in tal senso operati dall'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'occasione, ebbe anche a rimarcare la sua intenzione di intervenire in favore delle due donne per sostentarle economicamente in luogo dei disagi affrontati per l'arresto patito in ragione della custodia delle armi e della sostanza riferibili al gruppo. ( o 4.2. Ne emerge con immediata evidenza 1414f-or-e.Rea-4e94ea- di tali argomentazioni rispetto alla contestazione associativa, atteso che armi e sostanza vengono riportate ad un unico denominatore complessivo. E ciò anche in relazione alla posizione del ricorrente, che viene messo al corrente dal [OSCURATO:PERSONA] delle dinamiche interne all'azione associativa, sintomo, a differenza di quanto ritiene la difesa, di una comune condivisione e di una evidente contiguità che altrimenti, ove insussistenti, non avrebbero legittimato il tenore della relativa interlocuzione. Che tale sia la lettura da dare al citato colloquio è inoltre conclusione che trova conferma in primo luogo nel successivo colloquio intercettato, intercorso tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], riportato a pagina 10 del provvedimento impugnato (connotato pacificamente dalla comune condivisione dell'attività inerente il traffico di stupefacenti e pervaso dalle preoccupazioni che accomunavano i colloquianti rispetto all'incedere dell'attività degli inquirenti che attraverso diverse iniziative avevano posto attenzione all'attività di spaccio svolta nella zona di interesse dei sodali); ancor più decisamente nei colloqui intercettati occorsi con il Maiuolo (che il ricorrente visita in casa mentre il coindagato si trovava agli arresti domiciliari), considerati gli inequivoci iferimenti alle ragioni di credito comunemente vantate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( che secondo il -Eibunale costituiva uno dei canali di commercializzazione della sostanza da parte del gruppo criminale in contestazione), direttamente rendicontati dallo stesso ricorrente nonché agli acquisti di droga in precedenza effettuati in comune tra i due interlocutori e alle partite da consegnare in futuro a imprecisati acquirenti cosentini.4.3.11 portato di tali elementi - che il ricorso contrasta apoditticamente, senza confrontarsi effettivamente con il tenore delle dette intercettazioni e con le considerazioni logiche che il Tribunale ne ha tratto- cristallizza più che adeguatamente i profili costitutivi, anche soggettivi, della partecipazione associativa contestata; al contempo, rende recessivo il tema della assenza di immediati momenti di correlazione tra l'attività di coltivazione descritta al capo 10 e l'azione comune del gruppo associativo, rispetto alla quale va tuttavia segnalato che con il ricorso non risulta contestato il riconoscimento dell'aggravante ex art 416. bis.1 cod. pen. (e tanto, quantomeno sul piano cautelare, impone di considerare che allo stato anche tale imputazione, una volta confermato il relativo substrato indiziario, debba essere funzionalmente ascritta all'azione comune, considerate le ragioni fondanti della ritenuta aggravante. 5.In relazione al capo 10) della rubrica, la gravità indiziaria trova adeguato supporto negli esiti delle osservazioni (che danno conto di assidua presenza del ricorrente sul luogo ove risultava svolta l'attività di coltivazione) puntualmente evocati dai giudici della cautela. Sul punto il ricorso si risolve in una inammissibile prospettazione in fatto ( le immagini non consentirebbero di individuare con certezza nel [OSCURATO:PERSONA] uno dei soggetti ripresi), insuscettibile di verifica in sede di legittimità, a prescindere dalla verosimiglianza logica della stessa (il Tribunale da atto che le videoriprese riportano la quotidiana e anche notturna presenza del ricorrente in quel determinato contesto in un periodo protrattosi per più settimane). 6. Pari sorte meritano le doglianze riferite al tema delle esigenze cautelari. 6.1. La rilevata nullità dell'ordinanza genetica è addotta in termini di evidente e inaccettabile approssimazione, avendo la difesa trascurato di riportare i tratti del provvedimento in questione che, richiamando o ricalcando pedissequamente la richiesta cautelare, nel caso possano essere valorizzati a sostegno della lamentata assenza di una autonoma valutazione del tema da parte del giudice della cautela. 6.2. Nel merito, il percorso argomentativo tracciato sul punto dal Tribunale non merita censura alcuna avuto riguardo alla puntuale e lineare indicazione degli elementi fattuali e logici attraverso i quali è stata assegnata concretezza e attualità al rischio di recidiva; il tutto a immediata conferma della presunzione di legge in tal senso derivante dai titoli di reato ascritti all'indagato ( considerato che oltre all'imputazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa riferita al reato fine legittima l'operatività della presunzione relativa di cui all'ad 275, comma 3, cod. proc. pen.), inadeguatamente contrastata dal ricorso con argomentazioni immediatamente recessive rispetto al motivare tracciato dal Tribunale.In questa ottica, in particolare, assume rilievo il riferimento sia al consistente grado di intraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in contestazione, siccome comprovato dalle emergenze indiziarie acquisite; sia al comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dei contatti con il Maiuolo (che non disdegnò di andare a trovare quando lo stesso si trovava agli arresti domiciliari),II tutto a conferma di una spiccata personalità criminale, vieppiù consolidata alla luce del legame del [OSCURATO:PERSONA] con il mondo della criminalità organizzata (recentemente ribadito anche da questa stessa Corte con la decisione evocata a pag. 16 del provvedimento impugnato), né in alcun modo temperata dalla comprovata dimostrazione di fonti lecite di sostentamento, non utilmente addotte. 7. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'alt 94 comma 1 ter disp. att. cod.
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