CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG .42533/25 ritenuto che il primo motivo dedotto è generico perchè il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da una valida motivazione basata sulla irrilevanza del periodo pandemico da covid-19, non potendosi riproporre in questa sede la medesima richiesta con argomenti che sollecitano una mera rivalutazione del fatto riservata al giudizio di merito; ritenuto che anche il secondo motivo in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello dì , Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso detta pena in ragione della tipologia dei precedenti penali e delle modalità del fatto, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. P.Q.MIl Co igliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]!TATA iN CAN.rn 1 I AG 2026 ,o,:), Jrzoin0 Sani* 2