CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 35330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22810/2017 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede legale Milano, in persona dei legali rapp.nti, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], el. dom.ti in Roma, L.go [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] srl nonché WTG [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona dei rispettivi legali rapp.nti; - parte intimata - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 857/2017 del 6.3.17; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1. L’Agenzia delle Entrateha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha rienuto illegittimo l’avviso di liquidazione (n.20131T017144000) notificato alle società in epigrafe indicate in recupero solidale dell'imposta proporzionale di registro ed ipocatastale su atti negoziali collegati, dall'Amministrazione unitariamente riqualificati come cessione di ramo aziendale ex articolo 20 Tur: -atto 17 settembre 2013 di costituzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in veste di socio unico, della [OSCURATO:PERSONA] srl, poi [OSCURATO:PERSONA] srl; - conferimento in essa del ramo aziendale denominato [OSCURATO:PERSONA]; -atto 15 gennaio 2014 di cessione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell'intera quota di partecipazione nella new-co a favore della WTG [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] commissione tributaria regionale, in particolare, ha preliminarmente ritenuto il difetto di legittimazione tributaria passiva in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl le cui quote di partecipazione avevano costituito l'oggetto immediato e specifico della cessione riqualificata; ha quindi osservato che non sussistevano nella specie i presupposti del collegamento negoziale rilevante ex articolo 20 cit.; che non vi era stato apprezzabile risparmio di imposta, considerato il complesso dell'imposizione, anche diretta, gravante sull'intera operazione; che quest'ultima rispondeva, non ad una simulata cessione di ramo aziendale, quanto ad effettive esigenze di riorganizzazione interna al gruppo mediante scorporo di determinate attività operative ed attribuzione ad esse di autonoma soggettività giuridica. Ha resistito con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA], restando invece intimate le altre due società. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.53 Cost. e 20 Tur, dal momento che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'operazione in esame era costituita da atti collegati ed unitariamente rilevanti al fine di realizzare una cessione di ramo aziendale assoggettata ad imposta proporzionale, il che consentiva nella specie di dare concreta attuazione al principio costituzionale di capacità contributiva. § 2.2 E’ in atti documentazione attestante la presentazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art.6 dl 119/18 conv. l. 136/18, con riferimento al medesimo avviso di liquidazione dedotto nel presente giudizio e con attestazione di avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione in data 31 maggio 2019 (5% del valore della controversia, di circa 560.000 euro, essendo l'agenzia delle entrate risultata soccombente in entrambi i gradi di merito). Con nota 20 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, come da comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] II di Milano, la società contribuente ha in effetti definito la controversia ai sensi di legge; da qui la formulata contestuale istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art.46 d.lgs. 546/92. Alla luce di quanto, la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve quindi ritenersi perfezionata, e ciò nei confronti di tutte le società contribuenti, avvinte da vincolo di solidarietà in relazione al medesimo avviso contestato. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13 cit.). PQM La Corte - V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in l. 136/18 , d ichiara estinto il processo; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella