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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1782/2018

ECLI:EU:C:2018:328
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CC0239

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 17 maggio 2018 ( 1 ) Causa C‑239/17

[OSCURATO:PERSONA] I/S

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca)] «Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretti agli agricoltori – Condizionalità – Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio – Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio – Regolamento (CE) n. 796/2004 della [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA] – Riduzioni dei pagamenti diretti – Violazioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Anno rilevante ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti»

1. Un gruppo di 173 cause sono attualmente pendenti dinanzi all’all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca) riguardo al pagamento di aiuti in base ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori e alle deduzioni da tali aiuti per sanzionare l’inosservanza dei requisiti di condizionalità.

La Corte è stata invitata a fornire indicazioni sull’interpretazione delle norme che determinano l’anno in base al quale devono essere computate le riduzioni in percentuale degli aiuti che sanzionano tali violazioni.

È necessaria una breve spiegazione circa il modo in cui operano tali norme per comprendere il contesto in cui sono proposti tali ricorsi.

2. Gli agricoltori che intendano avvalersi dei regimi di aiuto che prevedono il pagamento diretto devono soddisfare una serie di criteri di ammissibilità relativi, in particolare, alle aree coltivate dichiarate e al loro utilizzo.

Le irregolarità riguardanti i criteri di ammissibilità sono sanzionate con riduzioni degli aiuti, o esclusioni dagli aiuti, ai quali gli agricoltori avrebbero avuto altrimenti diritto.

3. Oltre ai criteri di ammissibilità, costituenti condizioni di ammissibilità all’aiuto in questione, gli agricoltori che ricevono aiuti in base ai regimi di aiuto che prevedono il pagamento diretto sono altresì soggetti ai requisiti di condizionalità .

Uno di tali requisiti riguarda l’uso di fertilizzante.

L’osservanza di detti requisiti non costituisce una condizione di ammissibilità all’aiuto, ma l’inosservanza è analogamente sanzionata con riduzioni dell’importo dell’aiuto percepito dagli agricoltori in questione (o, in casi estremi, con l’esclusione dal beneficio dell’aiuto).

4. I requisiti di condizionalità e le sanzioni imposte per inosservanza sono destinati a incentivare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente dell’Unione che incide sulle loro attività.

Diritto dell’Unione Regolamento n. 1782/2003

5. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ( 2 ) ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune.

Il considerando 2 di detto regolamento così recitava: «Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole. (…) Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali.

Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario».

6. L’articolo 6 era intitolato «Riduzione o esclusione dai pagamenti».

Il primo paragrafo di tale disposizione prevedeva, nella versione iniziale, quanto segue: «In caso d’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un’azione o di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza è , previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7» (il corsivo è mio).

7. L’articolo 6, paragrafo 1, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio ( 3 ), con effetto a decorrere dal 1 o aprile 2008.

Dopo la modifica, tale disposizione ha previsto quanto segue: «In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile (di seguito: “l’anno civile in questione ”) e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell’anno civile in questione, l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere , previa applicazione degli articoli 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo

7. Il primo comma si applica anche qualora l’inosservanza in questione sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili alla persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta.

Ai fini dell’applicazione del primo e secondo comma nel 2008, l’anno civile corrisponde al periodo che va dal 1 o aprile al 31 dicembre 2008. (…)» (il corsivo è mio).

8. L’articolo 7 era intitolato «Modalità di riduzione o di esclusione» ( 4 ) e prevedeva quanto segue: «1.

Le modalità d’applicazione delle riduzioni o delle esclusioni di cui all’articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo

2. [ ( 5 )] In questo contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inottemperanza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. (…)».

Regolamento n. 796/2004

9. Norme dettagliate sono state debitamente emanate dal regolamento n. 796/2004 della [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ).

I considerando da 55 a 57 di tale regolamento così recitavano: «(55) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari [dell’Unione], è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi (…). (56) Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione agli obblighi di condizionalità è tuttavia [indirizzato] ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità. (57) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto del principio della proporzionalità (…) Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza.

Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell’irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato (…)».

10. Il considerando 70 aveva il seguente tenore: «Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un’equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni di diritto [dell’Unione] o nazionale».

11. Il capitolo II, nel Titolo IV della Parte II, comprendeva gli articoli da 65 a 67 ed era intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità».

L’articolo 65 era rubricato «Principi generali e definizioni» e stabiliva, nella parte rilevante ai fini delle presenti conclusioni: «(…)

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un’azione o un’omissione sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha personalmente commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento della stessa, era responsabile dell’azienda, della superficie, dell’unità di produzione o dell’animale in questione. (…) (…)

4. Le infrazioni sono considerate “determinate” se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del presente regolamento o dopo essere state segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo».

12. L’articolo 66 era rubricato «Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza».

Tale articolo così recitava: «1. (…) Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento .

Di norma, la riduzione è pari al 3% dell’importo complessivo in questione. (…)» (il corsivo è mio).

13. L’articolo 67 era intitolato «Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali» e prevedeva quanto segue: «1. (…) Fatto salvo l’articolo 71, qualora l’infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, deve essere, di norma, pari al 20% di tale importo. (…)».

14. A norma dell’articolo 81, il regolamento n. 796/2004 è entrato in vigore il 7 maggio 2004.

Regolamento n. 73/2009

15. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 7 ) ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1782/2003 con effetto, per la parte rilevante ai fini delle presenti conclusioni, a decorrere dal 1 o gennaio 2009 ( 8 ).

Il considerando 3 aveva il seguente tenore: «Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all’esclusione dal beneficio del sostegno diretto.

Questo dispositivo, cosiddetto di “condizionalità”, fa parte integrante del sostegno comunitario nell’ambito dei pagamenti diretti e dovrebbe pertanto essere mantenuto (…)»

16. Nel considerando 53 si affermava: «(…) il presente regolamento si dovrebbe applicare dal 1 o gennaio 2009.

Tuttavia, le disposizioni che possono ridurre i diritti degli agricoltori o creare nuovi obblighi, tra l’altro gli obblighi in materia di condizionalità ai quali gli agricoltori devono conformarsi durante tutto l’anno, si dovrebbero applicare soltanto a decorrere dal 2010 (…)»

17. L’articolo 23 era rubricato «Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità».

Il paragrafo 1 disponeva quanto segue: «Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno civile considerato ”) i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell’anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati (…) a tale agricoltore è ridotto oppure l’agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell’articolo

24. (…)» (il corsivo è mio).

18. L’articolo 24, paragrafo 1, ha previsto norme dettagliate per le riduzioni e le esclusioni di cui all’articolo 23 da stabilire in un regolamento di attuazione separato.

In tale contesto, occorreva tener conto, in particolare, della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle inadempienze riscontrate.

Regolamento n. 1122/2009

19. Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ) ha abrogato e sostituito il regolamento n. 796/2004, con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010 ( 10 ).

L’articolo 70 era intitolato «Principi generali e definizioni» e prevedeva, nella parte rilevante ai fini delle presenti conclusioni, quanto segue: «(…)

4. Le infrazioni sono considerate “determinate” se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo. (…)

8. Al fine dell’applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata: a) all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’ anno civile dell’accertamento (…)» (il corsivo è mio).

20. L’articolo 71 era intitolato «Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza» e prevedeva, al paragrafo 1, quanto segue: «(…) se un’infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell’agricoltore, è applicata una riduzione.

Di norma tale riduzione corrisponde al 3% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo

8. Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c) [ ( 11 )], l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1% o di aumentarla al 5% dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione».

21. L’articolo 72 era intitolato «Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale».

L’articolo 72, paragrafo 1, prevedeva che: «Fermo restando l’articolo 77, se l’infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8, è di norma pari al 20% di tale importo».

22. L’articolo 86, paragrafo 1, stabiliva che: «Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1 o gennaio 2010».

Direttiva 91/676

23. Tra le normative all’origine della condizionalità all’epoca dei fatti vi era la direttiva 91/676/CEE del Consiglio ( 12 ).

L’articolo 1 stabilisce che tale direttiva mira a ridurre e a prevenire l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola.

Il diritto nazionale

24. La direttiva 91/676 è stata attuata in Danimarca, per la parte rilevante nella fattispecie, dal Gødningsanvendelsesloven (la legge danese sull’applicazione dei fertilizzanti).

25. Le norme dell’Unione sulla condizionalità sono state attuate in Danimarca attraverso una serie di regolamenti nazionali.

Secondo il giudice del rinvio, tutte le versioni di tali regolamenti, in vigore all’epoca dei fatti, erano formulate nel senso che le riduzioni dell’aiuto erogabile dovevano essere calcolate in base all’anno civile in cui veniva accertata la violazione (in prosieguo: l’«anno dell’accertamento») ( 13 ).

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

26. Le due cause pilota per il presente rinvio pregiudiziale riguardano agricoltori che sono stati riconosciuti responsabili di violazione dei requisiti di condizionalità per aver utilizzato quantità eccessive di fertilizzante nei loro terreni, rispettivamente, nei periodi 2006/2007 e 2007/2008 (il sig. [OSCURATO:PERSONA]), e 2006/2007 e 2008/2009 (la [OSCURATO:PERSONA] I/S).

27. La violazione commessa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata scoperta dopo che la polizia ha perquisito i locali di un importatore di fertilizzanti, e sequestrato i documenti ad esso appartenenti, che aveva venduto fertilizzante a un gran numero di agricoltori senza darne notifica al Plantedirektoratet (l’Agenzia per la vegetazione).

Il fertilizzante in questione non era stato annotato nei registri dei fertilizzanti degli agricoltori.

La perquisizione e il sequestro sono avvenuti nel novembre 2009.

28. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato lettere di richiesta di informazioni il 4 gennaio 2011.

Le autorità danesi la considerano la data di «accertamento» della violazione.

29. Inizialmente, l’organismo responsabile dei pagamenti nel settore dell’agricoltura [all’epoca dei fatti, il NaturErhvervsstyrelsen (Agenzia per l’agricoltura e la pesca)] ha adottato decisioni nel 2011 e nel 2012 di riduzione dei pagamenti degli aiuti agli agricoltori in questione, compresi il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Le riduzioni degli aiuti imposte da tali decisioni iniziali erano basate sugli importi degli aiuti erogabili per ogni anno in cui gli agricoltori avevano effettivamente violato i propri obblighi di condizionalità (in prosieguo: l’«anno della violazione»), vale a dire, per il sig. [OSCURATO:PERSONA] gli anni 2007 e 2008 e per la [OSCURATO:PERSONA] gli anni 2007 e 2009 ( 14 ).

30. Nel 2012 l’Agenzia per l’agricoltura e la pesca è venuta a conoscenza della seguente dichiarazione, resa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Corte dei conti, in cui si commentava l’«estensione e [l’]approccio dell’audit» di tale istituzione per quanto riguarda l’audit del sostegno al mercato e degli aiuti diretti all’agricoltura nella relazione annuale riguardante l’esercizio finanziario 2011 ( 15 ): «I produttori che non rispettano i requisiti [di condizionalità] hanno il diritto di percepire i pagamenti ma vengono sanzionati in funzione della gravità, entità, permanenza o ripetizione delle infrazioni riscontrate, nonché del loro carattere intenzionale o di negligenza.

Ciò è dimostrato inoltre dal fatto che i pagamenti possono essere erogati anche prima che si concludano i controlli di condizionalità; le sanzioni non si applicano inoltre ai pagamenti corrispondenti all’anno civile in cui l’agricoltore ha compiuto l’infrazione, bensì ai pagamenti erogati nell’anno civile del rilevamento dell’infrazione da parte delle autorità nazionali » (il corsivo è mio).

31. Nella successiva corrispondenza tra le autorità danesi competenti e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha formalmente precisato, con una lettera del 7 febbraio 2013, che le riduzioni degli aiuti che sanzionavano violazioni dei requisiti di condizionalità dovevano essere calcolate in base all’aiuto totale erogabile per l’anno dell’accertamento.

32. L’Agenzia per l’agricoltura e la pesca ha poi riaperto i primi procedimenti relativi alle riduzioni degli aiuti e ha emanato nuove decisioni nel 2013 (in prosieguo: le «decisioni del 2013»), in cui ha basato le riduzioni degli aiuti sull’importo dell’aiuto versato nell’anno dell’accertamento, ossia nel 2011.

33. Per alcuni agricoltori, compresi il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che avevano aumentato la loro superficie coltivata tra l’anno (o gli anni) della violazione e l’anno dell’accertamento, le decisioni del 2013 hanno comportato maggiori riduzioni degli aiuti.

Nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA], la nuova decisione aveva determinato una riduzione dell’aiuto pari a DKK 1908483,02 (approssimativamente EUR 256157), maggiore della riduzione da applicare in base alla decisione iniziale.

Nel caso della [OSCURATO:PERSONA], la nuova decisione aveva comportato una riduzione dell’aiuto pari a DKK 105396,53 (approssimativamente EUR 14146), maggiore di quella prevista dalla decisione iniziale.

34. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato reclami contro le decisioni del 2013 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio reclami del Ministero dell’Ambiente e degli Alimenti) che, con decisioni, rispettivamente, del 22 giugno 2015 e del 12 dicembre 2014, ha accolto le decisioni del 2013 dell’Agenzia per l’agricoltura e la pesca.

35. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorsi di annullamento avverso le decisioni del 2013 dinanzi al giudice del rinvio, che ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE: «1.

In caso d’inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un anno civile, e di conseguente riduzione dei pagamenti diretti dell’agricoltore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento n. 1782/2003], in combinato disposto con l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, se la riduzione dell’aiuto debba essere calcolata sulla base dei pagamenti diretti dell’agricoltore: a) nell’anno civile in cui si verifica la violazione, o b) nell’anno civile (successivo) dell’individuazione/dell’accertamento della violazione.

2. Se il risultato sia il medesimo ai sensi delle norme successive stabilite dall’articolo 23, paragrafo 1, del [regolamento n. 73/2009], in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009.

3. Nel caso in cui l’inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali sia avvenuta nel corso degli anni 2007 e 2008, ma la violazione sia stata individuata/accertata soltanto nel 2011, se al calcolo della riduzione dell’aiuto si applichi il [regolamento n. 1782/2003], in combinato disposto con il regolamento n. 796/2004, oppure il [regolamento n. 73/2009], in combinato disposto con il regolamento n. 1122/2009».

36. Hanno presentato osservazioni scritte il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’Austria, la Danimarca e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Ad eccezione dell’Austria, dette parti sono comparse in udienza il 15 marzo 2018 e hanno presentato osservazioni orali. [OSCURATO:PERSONA] terza questione

37. Con la terza questione, che esaminerò per prima, il giudice del rinvio chiede indicazioni riguardo alla serie di norme che dovrebbero essere applicate quando un agricoltore non ha osservato i requisiti di condizionalità nel 2007 e nel 2008 e quando la violazione è stata scoperta nel 2011: i) il regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con il regolamento n. 796/2004, oppure ii) il regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con il regolamento n. 1122/2009.

38. Per quanto attiene ai due regolamenti del Consiglio, la versione iniziale dell’articolo 6 del regolamento n. 1782/2003 si applicava dal 1 o gennaio 2005, e la versione modificata dell’articolo 6 si applicava dal 1 o aprile 2008 ( 16 ).

Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato dal regolamento n. 73/2009, applicato dal 1 o gennaio 2009 per quanto riguarda le disposizioni pertinenti.

L’articolo 23 di tale regolamento riprende in sostanza la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003.

39. Ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 73/2009 (che hanno formulazione sostanzialmente identica e allo stesso scopo in tutte le 11 versioni linguistiche originarie) per «pagamenti relativi ad un determinato anno civile» si intendono «i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno(…) civil[e] considerat[o], compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell’anno (…) civil[e]».

40. La versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 1782/2003 prevedeva che, ai fini dell’applicazione dei due commi precedenti dell’articolo 6, paragrafo 1, nel 2008, l’anno civile dovesse corrispondere al periodo che andava dal 1 o aprile al 31 dicembre 2008.

41. Di conseguenza, la versione iniziale dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 è la versione applicabile ai pagamenti corrisposti per l’anno civile 2007, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da tale anno.

42. Per l’anno civile 2008, la versione iniziale dell’articolo 6, paragrafo 1, si applicava all’aiuto concesso per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 marzo 2008, inclusi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da quel periodo di tre mesi, che deve essere inteso come costituente un periodo specifico o un «anno civile» separato ( 17 ).

43. Per i pagamenti corrisposti per il periodo compreso fra il 1 o aprile e il 31 dicembre 2008, inclusi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da quel periodo di nove mesi, è la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, a trovare applicazione.

44. Passando ai regolamenti della [OSCURATO:PERSONA]: L’articolo 81 del regolamento n. 796/2004 prevede che esso si applichi alle «alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1 o gennaio 2005».

Il regolamento n. 1122/2009 ha abrogato il regolamento n. 796/2004.

L’articolo 86 del regolamento n. 1122/2009 prevede, in particolare, quanto segue: «1.

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1 o gennaio 2010».

45. L’articolo 2, punto 25, del regolamento n. 1122/2009 ha definito il «periodo di erogazione del premio» come il «periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione».

46. Pertanto, conformemente al dettato delle disposizioni pertinenti, le riduzioni degli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali, relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano successivamente al 1 o gennaio 2005 e anteriormente al 1 o gennaio 2010 sono disciplinate dal regolamento n. 796/2004. [OSCURATO:PERSONA] prima questione

47. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 e delle disposizioni del regolamento n. 796/2004 che attuano tale disposizione.

Più in particolare, detto giudice chiede se l’articolo 6, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che le riduzioni degli aiuti che sanzionano le violazioni dei requisiti di condizionalità debbano essere calcolate in base all’aiuto diretto totale erogabile per l’anno della violazione, o per l’anno dell’accertamento.

48. Analizzerò innanzitutto la versione originaria del regolamento n. 1782/2003.

Esaminerò successivamente se la posizione è mutata in seguito alla modifica dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento introdotta dal regolamento n. 146/2008, prima di passare alle norme di attuazione dettagliate emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] (regolamento n. 796/2004).

Tale ordine di analisi rispetta il rapporto gerarchico tra il regolamento del Consiglio e il regolamento di attuazione della [OSCURATO:PERSONA].

Regolamento n. 1782/2003

49. Dieci versioni in lingua originale su undici ( 18 ) dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, prima della modifica, chiarivano che la riduzione da effettuare per qualsiasi inosservanza avrebbe dovuto essere applicata all’anno della violazione.

Pertanto, ad esempio, la versione in lingua inglese prevedeva che la riduzione fosse applicata al «total amount of direct payments to be granted in the calendar year in which the non-compliance occurs (importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere nell’anno civile in cui si verifica la violazione)».

Le versioni in lingua danese, neerlandese, finlandese, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese prevedevano tutte esplicitamente lo stesso risultato ( 19 ), che deriva altresì, sebbene meno esplicitamente, dalla versione in lingua tedesca (logicamente, il «betreffenden Kalenderjahr» si riferisce al momento in cui una determinata azione od omissione determina la violazione in questione) ( 20 ).

50. Solo una versione linguistica dell’articolo 6, paragrafo 1 – quella francese – conteneva l’indicazione contrastante che la riduzione dovesse applicarsi all’anno dell’accertamento ( 21 ).

51. Secondo giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche, in quanto tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione ( 22 ).

52. Nella fattispecie, è evidente che la versione in lingua francese è in contrasto con tutte le altre versioni in lingua originale.

Per tale ragione, non può essere utilizzata (come sembrava suggerire la [OSCURATO:PERSONA] in udienza) come unico elemento a sostegno dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1..

Tuttavia, supponendo che il testo francese non sia semplicemente un errore di traduzione, la presenza di tale testo divergente significa che un’interpretazione puramente letterale di tale disposizione, basata sulle altre 10 versioni linguistiche non può essere, di per sé, concludente.

In caso di disparità tra le varianti linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 23 ).

Occorre tenere in debita considerazione qualsiasi vincolo interpretativo imposto dalla necessità di conformarsi ai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di uguaglianza nonché il principio di proporzionalità ( 24 ).

Ritornerò su tali importanti vincoli successivamente nell’ambito delle presenti conclusioni ( 25 ).

Scopo

53. Al considerando 2 del regolamento n. 1782/2003 si afferma che il «pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole» e che gli «Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali» qualora tali regole non siano soddisfatte.

Lo stesso articolo 6, paragrafo 1, richiede che la condizionalità debba essere «direttamente attribuibile al singolo agricoltore» affinché le riduzioni siano applicabili.

54. Lo scopo delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1782/2003, quale inizialmente emanato, era quindi di stabilire una serie di norme che prevedessero un collegamento diretto tra la violazione e le riduzioni degli aiuti erogabili ( 26 ).

55. Si persegue meglio tale scopo calcolando la sanzione per inosservanza in base all’aiuto erogabile nell’anno della violazione o nell’anno dell’accertamento?

56. L’applicazione di specifiche riduzioni in percentuale mantiene il collegamento diretto previsto con la violazione sanzionata soltanto se tali riduzioni in percentuale sono calcolate in base al pagamento dell’aiuto che sarebbe altrimenti dovuto per l’anno in cui la violazione è avvenuta.

Se la riduzione in percentuale è invece applicata all’anno dell’accertamento e tale anno è diverso dall’anno della violazione, la sanzione continuerà ad essere (ad esempio) soltanto una riduzione dell’aiuto del 3% nell’eventualità che il pagamento dell’aiuto dovuto per l’anno dell’accertamento sia casualmente identico al pagamento dell’aiuto dovuto per l’anno della violazione.

Siffatta sanzione non può essere plausibilmente definita come una sanzione calcolata «sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali» ( 27 ).

57. Esaminando lo scopo delle norme in un’ottica più ampia: lo scopo dei requisiti di condizionalità e delle sanzioni applicabili per la loro violazione è di obbligare gli agricoltori a percepire gli aiuti secondo i regimi di aiuto che prevedono il pagamento diretto al fine di rispettare, anno dopo anno, la normativa vigente riguardante la superficie, la produzione e l’attività agricole ( 28 ).

Tale scopo è conseguito, a mio avvio, nel modo più adeguato associando la sanzione direttamente e chiaramente all’anno della violazione.

58. A tal proposito, è importante comprendere che l’anno di accertamento è, in un certo senso, determinato arbitrariamente.

Riconosco che, quando vengono eseguite verifiche in loco, possono essere spesso rilevate effettivamente irregolarità nello stesso anno della violazione.

In tal caso, naturalmente, il risultato del calcolo della riduzione in percentuale sarà esattamente lo stesso a prescindere dal fatto che si consideri l’aiuto diretto erogabile nell’anno della violazione oppure l’aiuto diretto erogabile nell’anno dell’accertamento quale base del calcolo.

I due anni sono identici.

Tuttavia, quando un’irregolarità viene alla luce a seguito di diverse verifiche (come nelle cause che hanno dato origine ai rinvii pregiudiziali in esame) l’anno dell’accertamento è l’anno in cui alle autorità competenti capita di scoprire che si è verificata una violazione.

Non sembra sussistere alcuna ragione logica per sostenere che una riduzione pari a X% dell’aiuto diretto, che sarebbe altrimenti erogabile per un anno successivo non avente alcun rapporto diretto con l’anno della violazione, mantiene un nesso «proporzionato, obiettivo e graduale» tra la violazione e la sanzione.

59. [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di suggerire che, considerando come base del calcolo l’anno della violazione, si va incontro al problema che, quando l’anno dell’accertamento è successivo all’anno della violazione, il pagamento dell’aiuto è già stato effettuato.

60. A tal proposito, è importante distinguere fra il computo di una riduzione e la sua imputazione al pagamento di un aiuto che sarebbe altrimenti effettuato a favore di un agricoltore.

I dati storici relativi ai pagamenti a favore delle aziende agricole sono conservati dalle autorità nazionali competenti: di solito, secondo la prassi attuale, inserendoli in sistemi informatizzati.

Come è stato ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, in risposta ai quesiti della Corte, è quindi assolutamente possibile eseguire il computo della riduzione in base al credito storico relativo all’aiuto diretto nell’anno della violazione, e poi imputare tale riduzione al credito successivo ancora in essere.

Un semplice esempio sarà sufficiente per chiarire tale punto e per evidenziare l’auspicabilità del ricorso a tale procedimento.

61. Supponiamo che nell’anno 1 l’agricoltore A chieda e percepisca regolarmente EUR 10000 in aiuti diretti.

Nell’anno 2 tale agricoltore espande la sua azienda e chiede e percepisce, di conseguenza, aiuti diretti per un importo di EUR 20000.

Successivamente, nell’anno 3, viene accertato che, in realtà, nell’anno 1, egli ha violato per negligenza un requisito di condizionalità.

Al momento dell’accertamento l’agricoltore A ha presentato una domanda ancora in sospeso (per l’anno 3 di aiuti diretti) – questa volta, per EUR 30000, in quanto ha nuovamente aumentato le dimensioni della sua azienda.

62. Le norme dettagliate di attuazione della [OSCURATO:PERSONA] indicano precisamente una riduzione del 3% dell’aiuto dovuto quale sanzione per violazione degli obblighi di condizionalità, causata da negligenza (articolo 66 del regolamento n. 796/2004).

Ovviamente, tale sanzione non può essere imputata all’aiuto diretto per l’anno 1, in quanto l’agricoltore ha già percepito tale aiuto.

Tuttavia, nulla osta a che l’importo della sanzione sia computato con riferimento all’aiuto diretto dovuto per l’anno 1 (da cui risulta una sanzione di EUR 300 – ossia, il 3% di EUR 10000) e poi imputato al pagamento dell’aiuto diretto che l’agricoltore deve ancora percepire per l’anno

3. Pertanto, nell’anno 3, l’agricoltore A percepisce EUR 30000 meno EUR 300, ossia EUR 29700.

63. Tale procedimento sanziona correttamente, con una riduzione del 3%, la condotta negligente dell’agricoltore A nell’anno

1. Se la sanzione viene calcolata in base all’aiuto diretto dovuto nell’anno 3 e imputata a tale aiuto, il risultato è di applicare una sanzione (calcolata come 3% di EUR 30000, ossia EUR 900) che non corrisponde al 3% dell’aiuto diretto dovuto nell’anno in cui è stata commessa per negligenza la violazione del requisito di condizionalità.

Al contrario, tale condotta negligente viene sanzionata applicando una percentuale del 9%.

64. Ritengo pertanto che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come inizialmente emanato, debba essere interpretato nel senso che le riduzioni degli aiuti per violazione dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere calcolate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione.

Regolamento n. 146/2008

65. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 è stato modificato dal regolamento n. 146/2008 con effetto a decorrere dal 1 o aprile 2008.

Dopo la modifica, la versione in lingua inglese è così redatta: «Where the statutory management requirements or good agricultural and environmental conditions are not complied with at any time in a given calendar year (hereinafter ’the calendar year concerned’), and the non-compliance in question is the result of an act or omission directly attributable to the farmer who submitted the aid application in the calendar year concerned, the total amount of direct payments to be granted … to that farmer, shall be reduced or cancelled (…) [In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile (di seguito: “l’anno civile in questione”) e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell’anno civile in questione, l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere (…) a tale agricoltore è ridotto o annullato (…)]».

66. La versione modificata non si riferisce esplicitamente all’anno dell’accertamento in nessuna delle undici versioni linguistiche e le differenze tra il testo francese e i testi nelle altre dieci versioni in lingua originale precedenti alla modifica sembrano essere state risolte.

67. Non vi sono indicazioni nei considerando del regolamento n. 146/2008 (o, in realtà, nel regolamento n. 73/2009, che ha successivamente sostituito e abrogato la versione modificata del regolamento n. 1782/2003) che qualsiasi modifica fosse destinata, per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni, ad essere applicata ai pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità.

68. [OSCURATO:PERSONA] rileva tale circostanza ( 29 ) e dichiara espressamente che l’articolo 6 del regolamento n. 1782/2003 dovrebbe recare pertanto lo stesso significato prima e dopo la sua modifica ad opera del regolamento n. 146/2008.

69. Condivido l’osservazione secondo la quale le versioni iniziale e modificata debbano recare lo stesso significato.

Mi sembra che una semplice lettura del testo modificato indichi ancora una volta il collegamento diretto che dovrebbe sussistere tra violazione e conseguente sanzione.

Come è stato correttamente sottolineato dall’Austria nelle sue osservazioni scritte sulla prima questione pregiudiziale, tale collegamento diretto può essere garantito soltanto calcolando la riduzione in percentuale da applicare all’aiuto diretto che l’agricoltore inadempiente dovrebbe altrimenti percepire con riferimento all’aiuto dovuto nell’anno della violazione.

Né la lettera né la ratio della disposizione sono indicative dell’interpretazione alternativa propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA].

70. Concludo pertanto che la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, dovrebbe essere interpretata, come la versione iniziale, nel senso che essa richiede che le riduzioni degli aiuti diretti per sanzionare la violazione dei requisiti di condizionalità siano computate sulla base dell’aiuto diretto totale erogabile nell’anno della violazione.

71. In tale contesto, passo ora all’esame delle disposizioni pertinenti del regolamento di attuazione della [OSCURATO:PERSONA].

Regolamento n. 796/2004

72. L’articolo 66 del regolamento n. 796/2004 stabilisce in tutte le undici versioni in lingua originale che la riduzione dei pagamenti diretti per violazione dei requisiti di condizionalità, dovuta a negligenza, dovrebbe essere applicata all’anno dell’accertamento della violazione.

73. In forza di tale formulazione, la [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 alla luce del dettato da essa prescelto per il regolamento di attuazione della [OSCURATO:PERSONA] e delle sue intenzioni nel selezionare tale testo.

74. Tuttavia, la Corte ha costantemente dichiarato che un regolamento di attuazione (legislazione terziaria) adottato in forza di una facoltà conferita da un regolamento del Consiglio (legislazione secondaria) non può derogare alle disposizioni del regolamento del Consiglio, al quale è subordinato ( 30 ).

Le parti pertinenti del regolamento n. 796/2004 sono state promulgate in base agli articoli 7 e 144 del regolamento n. 1782/2003. [OSCURATO:PERSONA] era quindi vincolata dalle disposizioni del regolamento n. 1782/2003 – in particolare, dal principio stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento – in fase di emanazione delle norme dettagliate destinate a dare effetto a tale principio.

Essa non poteva legittimamente fissare norme in contrasto con il regolamento n. 1782/2003.

I vires (poteri delegati) di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva per legiferare mediante normativa terziaria erano delimitati da quanto specificato nella legislazione secondaria (gerarchicamente superiore) adottata dal Consiglio.

75. Ho già precisato che, a mio avviso, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 indica l’anno della violazione come l’anno cui si dovrebbe fare riferimento per il computo della riduzione in percentuale dell’aiuto diretto al fine di sanzionare tale violazione.

Il testo dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, se interpretato secondo il buon senso, può perfettamente recare un significato compatibile con tale requisito.

76. Ho già richiamato l’attenzione, al precedente paragrafo 60, sulla distinzione fondamentale tra computo e imputazione .

L’articolo 66 così recita: «viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti (…) che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento » (il corsivo è mio). [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a interpretare il termine «applicata» nel senso sia di «computata» che di «imputata ».

Tuttavia, non sussistono ragioni di tipo linguistico, per quanto mi consta, che obblighino ad adottare siffatta interpretazione.

«Applicata» è un termine alquanto astratto e generale.

Detto termine può essere inteso (non ho difficoltà ad ammetterlo) nel senso di «computata» (sinonimo di «calcolata in base a»); ed è questo chiaramente il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende interpretarlo.

Tuttavia, «applicata» può anche significare semplicemente «imputata a» (dopo essere stata «computata», o «calcolata», su una base diversa).

E non esistono, a mio avviso, ragioni valide per affermare che il termine «applicata» debba necessariamente significare sia «computata» che «imputata» se ciò è contrario al all’obiettivo che tale misura dovrebbe tentare di conseguire (come accadrebbe, tuttavia, in caso di adozione, nella fattispecie, di tale interpretazione combinata).

77. È vero che le parole conclusive del primo comma dell’articolo 66, paragrafo 1, fanno riferimento al «3% dell’importo complessivo in questione », che sembrerebbe rinviare al pagamento dovuto nell’anno dell’accertamento.

Mi sembra, alla luce dell’interpretazione che ritengo essere l’interpretazione corretta del regolamento (gerarchicamente superiore) del Consiglio, che i termini da me riportati in corsivo debbano necessariamente venir meno.

78. Poiché la [OSCURATO:PERSONA], in risposta ai quesiti posti dalla Corte in udienza, ha fermamente sostenuto l’interpretazione da essa prescelta della normativa, è doveroso da parte mia esaminare con attenzione le ulteriori giustificazioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua interpretazione.

79. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che le verifiche in loco riguardanti la condizionalità sono obbligatorie mentre i controlli amministrativi (come applicati nelle cause che hanno dato luogo al presente rinvio pregiudiziale) sono facoltativi ( 31 ).

Per tale ragione, l’anno della violazione e l’anno dell’accertamento sono, di norma, coincidenti.

80. Il governo danese è in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai fatti e presenta elementi da cui si evince che i due anni non sono sempre necessariamente coincidenti.

81. Ovviamente, quando l’anno della violazione e l’anno dell’accertamento coincidono, non rileva quale dei due sia considerato come base per computare la riduzione in percentuale del pagamento dell’aiuto al fine di sanzionare la violazione degli obblighi di condizionalità.

Quando i due anni non coincidono, tuttavia, la scelta dell’anno ai fini del computo può avere notevole rilevanza ( 32 ).

L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] non è, quindi, pertinente.

82. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a ragioni di praticità amministrativa.

Un modo garbato per affermare che è più facile considerare lo stesso anno come base per il computo della deduzione da effettuare e come periodo al quale tale deduzione dovrebbe essere successivamente imputata.

83. Interpellata dalla Corte in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia ammesso che le autorità competenti negli Stati membri conserverebbero i dati storici relativi ai pagamenti degli aiuti, probabilmente in forma digitalizzata, e che non sarebbe particolarmente difficile computare la deduzione con riferimento all’anno della violazione e successivamente imputarla all’anno dell’accertamento. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ammesso che, in mancanza di domande di aiuto pendenti nell’anno dell’accertamento (in quanto, ad esempio, la persona responsabile della violazione aveva da allora cessato di svolgere attività agricola), sarebbe certamente possibile computare la deduzione con riferimento all’anno della violazione e chiedere poi il recupero dell’aiuto versato in eccesso in quell’anno come debito nei confronti delle autorità competenti.

Questo è, a mio avviso, un modo per trattare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] sulla praticità amministrativa.

84. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere l’intenzione che la stessa aveva quando ha redatto il regolamento di attuazione come orientamento sul modo in cui dovrebbe essere interpretato il regolamento n. 1782/2003.

Ho già discusso e respinto tale ragionamento ( 33 ).

85. Concludo che tali argomenti non forniscono alcuna ragione valida per adottare una diversa posizione sul modo in cui dovrebbe essere interpretato il regolamento del Consiglio (e, come necessaria conseguenza, il regolamento di attuazione della [OSCURATO:PERSONA]).

86. Esiste, inoltre, un’obiezione più rilevante e fondamentale da opporre alla posizione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Principio di uguaglianza

87. L’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, TFUE dispone che l’organizzazione comune dei mercati agricoli «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell’Unione».

Tale formulazione vieta chiaramente discriminazioni fra produttori dello stesso prodotto.

Tuttavia, essa non fa riferimento in termini così chiari al calcolo delle riduzioni degli aiuti pagati agli agricoltori ai sensi del regolamento n. 1782/2003.

Detto ciò, il divieto di discriminazione enunciato nel Trattato è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza (o di parità di trattamento) che fa parte dei principi fondamentali del diritto dell’Unione.

Tale principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata ( 34 ).

88. È conforme al principio di uguaglianza l’interpretazione del regolamento n. 1782/2003, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento n. 796/2004 e nelle indicazioni scritte da essa fornite all’Agenzia per l’agricoltura e la pesca nella lettera del 7 febbraio 2013, che richiede il calcolo delle riduzioni degli aiuti in base agli importi degli aiuti relativi all’anno dell’accertamento?

89. A mio avviso, la risposta non può che essere negativa.

Chiarisco tale affermazione con il seguente esempio.

90. Supponiamo che gli agricoltori A, B e C gestiscano lo stesso tipo di azienda agricola e che ciascuno abbia diritto a EUR 10000 di aiuti diretti per l’anno

1. Ognuno di essi commette esattamente la stessa violazione dei requisiti di condizionalità nell’anno 1, ma le violazioni non vengono scoperte in tale anno.

91. Nell’anno 2 l’agricoltore A cessa di svolgere l’attività agricola e cede la propria azienda ad un altro agricoltore.

L’agricoltore B continua a gestire la stessa azienda agricola e a chiedere lo stesso importo (EUR 10000) di aiuti diretti.

L’agricoltore C avvia l’ampliamento della sua azienda e, di conseguenza, inizia a chiedere più aiuti diretti.

92. Nell’anno 3 vengono scoperte le violazioni.

Le autorità nazionali competenti formulano le loro debite «conclusioni» riguardo alle violazioni e adottano decisioni di riduzione degli aiuti diretti per ogni agricoltore del 3%, calcolato – secondo le modalità indicate insistentemente dalla [OSCURATO:PERSONA] – in base al diritto totale agli aiuti diretti nell’anno 3.

93. Ne deriva che l’agricoltore A (che non ha presentato domanda di aiuti diretti nell’anno 3, in quanto ha cessato l’attività) è soggetto a una riduzione del pagamento diretto pari a 3% x zero.

Tale agricoltore ne esce impunito.

L’agricoltore B, che coltiva ancora la stessa area dell’anno1 e ha diritto a EUR 10000 di pagamenti diretti per l’anno 3, è soggetto a una riduzione dei suoi pagamenti diretti pari a 3% x EUR 10000, ovvero EUR

300. La sanzione ad esso inflitta è, fortuitamente, la stessa che sarebbe stata applicata se l’anno della violazione fosse stato considerato come anno del calcolo della riduzione degli aiuti del 3%. (Dico «fortuitamente», in quanto è solo un caso che le dimensioni della sua azienda e il suo diritto ad aiuti diretti siano, nell’anno 3, gli stessi dell’anno 1) L’agricoltore C ha ampliato la sua azienda in modo davvero consistente e ha diritto a EUR 100000 di pagamenti diretti nell’anno

3. Di conseguenza, la sua sanzione per la violazione commessa nell’anno 1 è una riduzione di EUR 3000 applicata ai suoi pagamenti diretti per l’anno 3.

94. Si evince che il risultato dell’applicazione del metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è quello di infliggere sanzioni assai diverse ai tre agricoltori A, B e C (rispettivamente, EUR 0, EUR 300 ed EUR 3000) esattamente per la stessa violazione dei requisiti di condizionalità nell’anno

1. [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto motivazioni compatibili con gli scopi della normativa che inizino a giustificare siffatto risultato.

Al contrario, comportamenti identici sono sanzionati in modo assai diverso per ragioni che non hanno niente a che vedere con l’effettiva violazione e che sono parimenti estranee agli scopi della normativa applicata.

95. [OSCURATO:PERSONA], consapevole di tali difficoltà, invoca il principio di proporzionalità per risolvere l’ingiustizia così creata.

Pertanto, passerò ora all’esame dell’argomento da esso dedotto in base a tale principio.

Principio di proporzionalità

96. Gli strumenti istituiti da un atto dell’Unione dovrebbero essere idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non devono eccedere quanto è necessario per raggiungerlo ( 35 ).

Come risulta dall’esempio che ho appena fornito, calcolare la sanzione della riduzione in percentuale in base all’aiuto diretto erogabile nell’anno dell’accertamento non soddisfa tale requisito.

Tale metodo non è «idoneo a realizzare gli obiettivi perseguiti» dal regolamento n. 796/2004.

Esso non sanziona la violazione quando l’agricoltore, in tale anno successivo, non ha presentato domanda di aiuti in base al regime dei pagamenti diretti (nel mio esempio, l’agricoltore A).

Per contro, esso sanziona taluni casi di violazione in modo più severo di quanto sia necessario (e, sembrerebbe, più severo di quanto sia stato inteso) (nel mio esempio, l’agricoltore C).

Solo quando l’anno della violazione e l’anno dell’accertamento casualmente coincidono tale metodo mantiene effettivamente il collegamento diretto voluto tra la violazione delle norme di condizionalità e la sanzione imposta per tale violazione.

97. Nelle sue osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] ammette che il principio di proporzionalità possa essere violato in siffatte circostanze.

Essa propone come soluzione che, in queste ipotesi limitate, possano essere invece utilizzati, come base di calcolo, i pagamenti diretti per l’anno della violazione.

Per quanto mi è dato comprendere, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che il metodo corretto è quello di fare riferimento all’anno dell’accertamento come base per il computo della sanzione, ma che, quando tale norma generale dà luogo a un risultato ovviamente errato, può essere invocato il principio di proporzionalità per porre rimedio alla situazione.

98. Interpellata in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di indicare un esempio nella giurisprudenza della Corte in cui quest’ultima abbia sostenuto l’applicazione del principio di proporzionalità in tal senso in modo da rimediare a un vizio strutturale causato dalla scelta di un particolare metodo.

Non sono nemmeno io a conoscenza di casi a sostegno di questa nuova proposta.

99. In udienza il governo danese ha sottolineato – correttamente, a mio avviso – che il metodo di calcolo della sanzione deve soprattutto soddisfare due criteri.

Deve essere chiaro, in modo tale da poter essere prontamente applicato dalle autorità nazionali competenti a un gran numero di singoli casi e deve garantire la certezza del diritto sia al singolo agricoltore che all’amministrazione nazionale.

È difficile ipotizzare un sistema più avverso a questi due obiettivi di quello in cui, quando il risultato derivante dall’applicazione del metodo generale è «sufficientemente» inaccettabile (a prescindere dal significato preciso che ciò può assumere), l’intera base di calcolo venga successivamente modificata a discrezione delle oberate autorità che amministrano il regime.

100. Infine, occorre altresì riportare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale non sarebbe necessario ricorrere all’applicazione del principio di proporzionalità come correttivo in caso di inosservanza delle norme, in quanto «fraus omnia corrumpit».

Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha previsto specificamente una diversa (più elevata) percentuale da applicare a casi di sanzioni per violazione intenzionale rispetto a quella applicabile a violazione per negligenza ( 36 ).

In tale contesto, ritengo l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] di difficile comprensione e in ogni caso poco convincente.

101. Pertanto, consiglio vivamente alla Corte di non ricorrere a questa applicazione – a mio avviso discutibile – del principio di proporzionalità per risolvere le difficoltà cui dà chiaramente luogo il metodo prescelto dalla [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto di confermare l’interpretazione del regolamento n. 1782/2003 e del regolamento n. 796/2004 che evita innanzitutto di creare tali difficoltà. [OSCURATO:PERSONA] risposta alla prima questione pregiudiziale

102. Concludo pertanto che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, sia nella versione iniziale sia nella versione modificata dal regolamento n. 146/2008, dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni in percentuale dei pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione.

L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 dovrebbe essere interpretato nel senso che la riduzione dei pagamenti degli aiuti diretti intesa a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbe essere imputata – ossia, applicata – all’aiuto erogabile nell’anno dell’accertamento. [OSCURATO:PERSONA] seconda questione

103. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la risposta della Corte alla prima questione si applichi anche ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 e degli articoli 70, paragrafo 4, e 70, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009.

Posso trattare tale questione brevemente.

104. L’articolo 23 del regolamento n. 73/2009 riproduce quasi testualmente il dettato dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 come modificato dal regolamento n. 146/2008.

La lettura del preambolo del regolamento n. 73/2009 non indica l’intenzione, da parte del legislatore, di modificare il principio contenuto nella versione modificata dell’articolo 6 del regolamento n. 1782/2003 quando lo sostituisce con l’articolo 23 del regolamento n. 73/2009.

105. L’analisi da me esposta nei paragrafi precedenti riguardo all’articolo 6 del regolamento n. 1782/2003, sia nella versione iniziale che nella versione modificata, è quindi valida anche per l’articolo 23 del regolamento n. 73/2009.

Regolamento n. 1122/2009

106. L’articolo 70 del regolamento n. 1122/2009, «Principi generali e definizioni», prevedeva al paragrafo 4 che «[l]e infrazioni sono considerate “determinate” se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo» e al paragrafo 8 che la «percentuale di riduzione è applicata (…) all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile dell’accertamento (…)»

107. Per le ragioni esposte supra ai paragrafi da 74 a 101 riguardo alla norma corrispondente contenuta nell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, l’articolo 70 del regolamento n. 1122/2009 dovrebbe essere interpretato, per essere conforme al principio sancito all’articolo 23 del regolamento n. 73/2009, nel senso che la riduzione dei pagamenti degli aiuti diretti intesa a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbe essere computata con riferimento all’anno della violazione e dovrebbe essere quindi imputata – ossia, applicata – all’aiuto dovuto nell’anno dell’accertamento.

108. La risposta alla seconda questione pregiudiziale dovrebbe essere quindi che l’articolo 23 del regolamento n. 73/2009 dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni in percentuale dei pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione.

L’articolo 70 del regolamento n. 1122/2009 dovrebbe essere interpretato nel senso che la riduzione dei pagamenti degli aiuti diretti intesa a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbe essere computata con riferimento all’anno della violazione e dovrebbe essere quindi imputata – ossia, applicata – all’aiuto erogabile nell’anno dell’accertamento.

Conclusione

109. Alla luce delle suesposte considerazioni sono dell’avviso che la Corte debba rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca) nei seguenti termini: Terza questione: L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come inizialmente emanato, è applicabile ai pagamenti corrisposti per l’anno civile 2007, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da tale anno.

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come inizialmente emanato, è applicabile ai pagamenti corrisposti per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 marzo 2008, inclusi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da quel periodo di tre mesi.

Per i pagamenti corrisposti per il periodo compreso fra il 1 o aprile e il 31 dicembre 2008, inclusi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da quel periodo di nove mesi, si applica l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008.

In forza dell’articolo 86 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento, il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 796/2004 del 21 aprile 2004 si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano anteriormente al 1 o gennaio 2010.

Prima questione: L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, sia nella versione iniziale sia nella versione modificata dal regolamento n. 146/2008, dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni in percentuale dei pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione.

L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 dovrebbe essere interpretato nel senso che la riduzione dei pagamenti degli aiuti diretti intesa a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovute a negligenza dovrebbe essere imputata – ossia, applicata – all’aiuto erogabile nell’anno dell’accertamento.

Seconda questione: L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce regole comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni in percentuale dei pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione.

L’articolo 70 del regolamento n. 1122/2009 dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni dei pagamenti degli aiuti diretti intese a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate con riferimento all’anno della violazione e dovrebbero essere quindi imputate – ossia, applicate – all’aiuto erogabile nell’anno dell’accertamento. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ( GU 2003, L 270, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2008, L 46, pag. 1 ).

Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 si applica a decorrere dal 1 o aprile 2008. ( 4 ) L’articolo 7 è stato anch’esso modificato dal regolamento n. 146/2008.

Tuttavia, le modifiche così introdotte non sono rilevanti ai fini delle presenti conclusioni. ( 5 ) L’articolo 144, paragrafo 2, faceva riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] ( GU 1999, L 184, pag. 23 ) e alla «procedura di gestione» prevista dall’articolo 4 di tale decisione. ( 6 ) Regolamento del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 ( GU 2004, L 141, pag. 18 ). ( 7 ) Regolamento del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU 2009, L 30, pag. 16 ). ( 8 ) Ciò è stato fatto, secondo il considerando 2 del regolamento n. 73/2009, «per ragioni di chiarezza» dopo che il regolamento n. 1782/2003 aveva subito modifiche sostanziali a più riprese.

Il regolamento n. 73/2009 è stato abrogato, a sua volta, con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 608 ). ( 9 ) Regolamento del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ( GU 2009, L 316, pag. 65 ). ( 10 ) Il regolamento n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA] è stato a sua volta abrogato, con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2015, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU 2014, L 181, pag. 48 ). ( 11 ) La «relazione di controllo» di cui all’articolo 54 è richiesta per valutare l’importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di «gravità», «portata», «durata» e «frequenza» in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, con indicazione dei fattori che determinerebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare [articolo 54, paragrafo 1, lettera c)]. ( 12 ) Direttiva del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( GU 1991, L 375, pag. 1 ). ( 13 ) L’ordinanza di rinvio cita taluni paragrafi delle disposizioni danesi emanate nel 2010, che sembrano fare riferimento all’anno «in cui è ricevuta la richiesta o la domanda d’aiuto e in cui la violazione è accertata» (il corsivo è mio).

Sebbene non esprima pareri sull’interpretazione del diritto danese, sembrerebbe, in base all’ordinanza del giudice del rinvio, che le norme danesi, almeno per quanto riguarda la versione emanata nel 2010, siano state applicate sul presupposto che tali due anni coincidessero. ( 14 ) Nell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 prima della modifica viene utilizzata l’espressione «l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza».

La versione modificata di tale disposizione fa riferimento all’«importo totale dei pagamenti diretti corrisposti», come l’articolo 23 del regolamento n. 73/2009.

I regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] utilizzano analogamente una terminologia variabile.

Ritengo che tali quattro regolamenti si riferiscano all’«aiuto diretto totale erogabile» ( 15 ) Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata dalle risposte delle istituzioni ( GU 2012, C 344, pag. 1 , in particolare pag. 75, punto 3.9). ( 16 )

V. articolo 3, lettera a), del regolamento n. 146/2008. ( 17 ) Ciò deriva dal fatto che la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 si applicava dal 1 o aprile 2008 conformemente all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 146/2008; v. supra, nota

3. ( 18 ) Con l’espressione «versioni in lingua originale» intendo le versioni nelle lingue ufficiali dell’Unione europea al momento dell’emanazione del regolamento n. 1782/2003. ( 19 ) In danese: «det kalenderår, hvor den manglende overholdelse finder sted»; in neerlandese: «het kalenderjaar waarin de niet-naleving plaatsvindt»; in finlandese: «sinä kalenterivuonna, jona noudattamatta jättäminen tapahtuu»; in greco: «να καταβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η μη εφαρμογή»; in italiano: «nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza»; in portoghese: «no ano civil em que ocorre tal incumprimento»; in spagnolo: «en el año natural en que se produzca el incumplimiento», e in svedese: «det år då överträdelsen inträffar». ( 20 ) La versione in lingua tedesca prevede quanto segue: «Werden die Grundanforderungen an die Betriebsführung oder der gute landwirtschaftliche und ökologische Zustand aufgrund einer unmittelbar dem einzelnen Betriebsinhaber zuzuschreibenden Handlung oder Unterlassung nicht erfüllt, so wird der Gesamtbetrag der in dem betreffenden Kalenderjahr (…) zu gewährenden Direktzahlungen (…) gekürzt oder ausgeschlossen». ( 21 ) La versione in lingua francese così recita: «le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé». ( 22 )

V. sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10 , EU:C:2012:244 , punto 44 . ( 23 )

V. sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10 , EU:C:2012:244 , punto 45 . ( 24 ) V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Dowling, C‑85/90 , EU:C:1992:170 , paragrafo 10 , e conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Schutzverband der Spirituosen‑Industrie, C‑457/05 , EU:C:2007:345 , paragrafo 44 . ( 25 )

V. infra, rispettivamente, paragrafi da 87 a 94 e da 96 a

102. ( 26 ) La condizione secondo la quale la violazione dovrebbe essere «direttamente attribuibile» all’agricoltore era inizialmente collegata al prerequisito di ammissibilità all’aiuto che l’agricoltore disponesse delle parcelle di terreno pertinenti per un periodo determinato di almeno dieci mesi: v. articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003.

Le modifiche apportate dal regolamento n. 146/2008 hanno ridotto tale periodo a un unico giorno e hanno esteso la responsabilità del richiedente gli aiuti per violazione riguardo alle aree coltivate dichiarate in determinati casi, come nell’ipotesi di cessione della terra: v. articolo 1, paragrafo 3, e considerando 2 e 3 del regolamento n. 146/2008. ( 27 ) Esaminerò le possibili implicazioni dell’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per un singolo agricoltore e per un gruppo di tre agricoltori che commettano tutti la stessa violazione degli obblighi di condizionalità, ricorrendo a due esempi pratici: v. infra, paragrafi da 61 a 63 e da 90 a

93. ( 28 )

V. considerando 2 del regolamento n. 1782/2003. ( 29 ) [OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni scritte, applica la stessa analisi all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, al quale ritiene si debba attribuire il medesimo significato dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003. ( 30 )

V. sentenze del 10 marzo 1971, [OSCURATO:PERSONA], 38/70 , EU:C:1971:24 , punto 10 , e del 2 marzo 1999, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑179/97 , EU:C:1999:109 , punto20. ( 31 ) [OSCURATO:PERSONA] ha qui citato l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1782/2003, nonché l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 73/2009. ( 32 )

V. esempi forniti supra ai paragrafi da 61 a 63 e infra ai paragrafi da 90 a

93. ( 33 )

V. supra, paragrafo

74. ( 34 ) Sentenza del 19 ottobre 1977, Ruckdeschel e a., 117/76 e 16/77 , EU:C:1977:160 , punto 7 . ( 35 ) V., in particolare, sentenze del 18 novembre 1987, Maizena e a., 137/85 , EU:C:1987:493 , punto15; del 10 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA], C‑491/01 , EU:C:2002:741 , punto 122 ; del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, C‑11/00 , EU:C:2003:395 , punto 156 , e del 13 dicembre 2012, Maatschap L.A. en D.A.B.

Langestraat en P. Langestraat‑Troost, C‑11/12 , EU:C:2012:808 , punto 39 . ( 36 )

V. articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003 e articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 73/2009; v. inoltre, articolo 67 del regolamento n. 796/2004 e articoli 70, paragrafo 8, e 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CC0239 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 17 maggio 2018 ( 1 ) Causa C‑239/17 [OSCURATO:PERSONA] I/S contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca)] «Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretti agli agricoltori – Condizionalità – Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio – Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio – Regolamento (CE) n. 796/2004 della [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA] – Riduzioni dei pagamenti diretti – Violazioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Anno rilevante ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti» 1. Un gruppo di 173 cause sono attualmente pendenti dinanzi all’all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca) riguardo al pagamento di aiuti in base ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori e alle deduzioni da tali aiuti per sanzionare l’inosservanza dei requisiti di condizionalità. La Corte è stata invitata a fornire indicazioni sull’interpretazione delle norme che determinano l’anno in base al quale devono essere computate le riduzioni in percentuale degli aiuti che sanzionano tali violazioni. È necessaria una breve spiegazione circa il modo in cui operano tali norme per comprendere il contesto in cui sono proposti tali ricorsi. 2. Gli agricoltori che intendano avvalersi dei regimi di aiuto che prevedono il pagamento diretto devono soddisfare una serie di criteri di ammissibilità relativi, in particolare, alle aree coltivate dichiarate e al loro utilizzo. Le irregolarità riguardanti i criteri di ammissibilità sono sanzionate con riduzioni degli aiuti, o esclusioni dagli aiuti, ai quali gli agricoltori avrebbero avuto altrimenti diritto. 3. Oltre ai criteri di ammissibilità, costituenti condizioni di ammissibilità all’aiuto in questione, gli agricoltori che ricevono aiuti in base ai regimi di aiuto che prevedono il pagamento diretto sono altresì soggetti ai requisiti di condizionalità . Uno di tali requisiti riguarda l’uso di fertilizzante. L’osservanza di detti requisiti non costituisce una condizione di ammissibilità all’aiuto, ma l’inosservanza è analogamente sanzionata con riduzioni dell’importo dell’aiuto percepito dagli agricoltori in questione (o, in casi estremi, con l’esclusione dal beneficio dell’aiuto). 4. I requisiti di condizionalità e le sanzioni imposte per inosservanza sono destinati a incentivare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente dell’Unione che incide sulle loro attività. Diritto dell’Unione Regolamento n. 1782/2003 5. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ( 2 ) ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune. Il considerando 2 di detto regolamento così recitava: «Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole. (…) Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario». 6. L’articolo 6 era intitolato «Riduzione o esclusione dai pagamenti». Il primo paragrafo di tale disposizione prevedeva, nella versione iniziale, quanto segue: «In caso d’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un’azione o di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza è , previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7» (il corsivo è mio). 7. L’articolo 6, paragrafo 1, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio ( 3 ), con effetto a decorrere dal 1 o aprile 2008. Dopo la modifica, tale disposizione ha previsto quanto segue: «In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile (di seguito: “l’anno civile in questione ”) e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell’anno civile in questione, l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere , previa applicazione degli articoli 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7. Il primo comma si applica anche qualora l’inosservanza in questione sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili alla persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta. Ai fini dell’applicazione del primo e secondo comma nel 2008, l’anno civile corrisponde al periodo che va dal 1 o aprile al 31 dicembre 2008. (…)» (il corsivo è mio). 8. L’articolo 7 era intitolato «Modalità di riduzione o di esclusione» ( 4 ) e prevedeva quanto segue: «1.   Le modalità d’applicazione delle riduzioni o delle esclusioni di cui all’articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2. [ ( 5 )] In questo contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inottemperanza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. (…)». Regolamento n. 796/2004 9. Norme dettagliate sono state debitamente emanate dal regolamento n. 796/2004 della [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ). I considerando da 55 a 57 di tale regolamento così recitavano: «(55) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari [dell’Unione], è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi (…). (56) Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione agli obblighi di condizionalità è tuttavia [indirizzato] ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità. (57) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto del principio della proporzionalità (…) Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell’irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato (…)». 10. Il considerando 70 aveva il seguente tenore: «Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un’equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni di diritto [dell’Unione] o nazionale». 11. Il capitolo II, nel Titolo IV della Parte II, comprendeva gli articoli da 65 a 67 ed era intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità». L’articolo 65 era rubricato «Principi generali e definizioni» e stabiliva, nella parte rilevante ai fini delle presenti conclusioni: «(…) 2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un’azione o un’omissione sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha personalmente commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento della stessa, era responsabile dell’azienda, della superficie, dell’unità di produzione o dell’animale in questione. (…) (…) 4.   Le infrazioni sono considerate “determinate” se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del presente regolamento o dopo essere state segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo». 12. L’articolo 66 era rubricato «Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza». Tale articolo così recitava: «1.   (…) Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento . Di norma, la riduzione è pari al 3% dell’importo complessivo in questione. (…)» (il corsivo è mio). 13. L’articolo 67 era intitolato «Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali» e prevedeva quanto segue: «1.   (…) Fatto salvo l’articolo 71, qualora l’infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, deve essere, di norma, pari al 20% di tale importo. (…)». 14. A norma dell’articolo 81, il regolamento n. 796/2004 è entrato in vigore il 7 maggio 2004. Regolamento n. 73/2009 15. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 7 ) ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1782/2003 con effetto, per la parte rilevante ai fini delle presenti conclusioni, a decorrere dal 1 o gennaio 2009 ( 8 ). Il considerando 3 aveva il seguente tenore: «Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all’esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo dispositivo, cosiddetto di “condizionalità”, fa parte integrante del sostegno comunitario nell’ambito dei pagamenti diretti e dovrebbe pertanto essere mantenuto (…)» 16. Nel considerando 53 si affermava: «(…) il presente regolamento si dovrebbe applicare dal 1 o gennaio 2009. Tuttavia, le disposizioni che possono ridurre i diritti degli agricoltori o creare nuovi obblighi, tra l’altro gli obblighi in materia di condizionalità ai quali gli agricoltori devono conformarsi durante tutto l’anno, si dovrebbero applicare soltanto a decorrere dal 2010 (…)» 17. L’articolo 23 era rubricato «Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità». Il paragrafo 1 disponeva quanto segue: «Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno civile considerato ”) i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell’anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati (…) a tale agricoltore è ridotto oppure l’agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell’articolo 24. (…)» (il corsivo è mio). 18. L’articolo 24, paragrafo 1, ha previsto norme dettagliate per le riduzioni e le esclusioni di cui all’articolo 23 da stabilire in un regolamento di attuazione separato. In tale contesto, occorreva tener conto, in particolare, della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle inadempienze riscontrate. Regolamento n. 1122/2009 19. Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ) ha abrogato e sostituito il regolamento n. 796/2004, con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010 ( 10 ). L’articolo 70 era intitolato «Principi generali e definizioni» e prevedeva, nella parte rilevante ai fini delle presenti conclusioni, quanto segue: «(…) 4.   Le infrazioni sono considerate “determinate” se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo. (…) 8.   Al fine dell’applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata: a) all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’ anno civile dell’accertamento (…)» (il corsivo è mio). 20. L’articolo 71 era intitolato «Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza» e prevedeva, al paragrafo 1, quanto segue: «(…) se un’infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell’agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8. Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c) [ ( 11 )], l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1% o di aumentarla al 5% dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione». 21. L’articolo 72 era intitolato «Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale». L’articolo 72, paragrafo 1, prevedeva che: «Fermo restando l’articolo 77, se l’infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8, è di norma pari al 20% di tale importo». 22. L’articolo 86, paragrafo 1, stabiliva che: «Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1 o gennaio 2010». Direttiva 91/676 23. Tra le normative all’origine della condizionalità all’epoca dei fatti vi era la direttiva 91/676/CEE del Consiglio ( 12 ). L’articolo 1 stabilisce che tale direttiva mira a ridurre e a prevenire l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola. Il diritto nazionale 24. La direttiva 91/676 è stata attuata in Danimarca, per la parte rilevante nella fattispecie, dal Gødningsanvendelsesloven (la legge danese sull’applicazione dei fertilizzanti). 25. Le norme dell’Unione sulla condizionalità sono state attuate in Danimarca attraverso una serie di regolamenti nazionali. Secondo il giudice del rinvio, tutte le versioni di tali regolamenti, in vigore all’epoca dei fatti, erano formulate nel senso che le riduzioni dell’aiuto erogabile dovevano essere calcolate in base all’anno civile in cui veniva accertata la violazione (in prosieguo: l’«anno dell’accertamento») ( 13 ). Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 26. Le due cause pilota per il presente rinvio pregiudiziale riguardano agricoltori che sono stati riconosciuti responsabili di violazione dei requisiti di condizionalità per aver utilizzato quantità eccessive di fertilizzante nei loro terreni, rispettivamente, nei periodi 2006/2007 e 2007/2008 (il sig. [OSCURATO:PERSONA]), e 2006/2007 e 2008/2009 (la [OSCURATO:PERSONA] I/S). 27. La violazione commessa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata scoperta dopo che la polizia ha perquisito i locali di un importatore di fertilizzanti, e sequestrato i documenti ad esso appartenenti, che aveva venduto fertilizzante a un gran numero di agricoltori senza darne notifica al Plantedirektoratet (l’Agenzia per la vegetazione). Il fertilizzante in questione non era stato annotato nei registri dei fertilizzanti degli agricoltori. La perquisizione e il sequestro sono avvenuti nel novembre 2009. 28. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato lettere di richiesta di informazioni il 4 gennaio 2011. Le autorità danesi la considerano la data di «accertamento» della violazione. 29. Inizialmente, l’organismo responsabile dei pagamenti nel settore dell’agricoltura [all’epoca dei fatti, il NaturErhvervsstyrelsen (Agenzia per l’agricoltura e la pesca)] ha adottato decisioni nel 2011 e nel 2012 di riduzione dei pagamenti degli aiuti agli agricoltori in questione, compresi il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Le riduzioni degli aiuti imposte da tali decisioni iniziali erano basate sugli importi degli aiuti erogabili per ogni anno in cui gli agricoltori avevano effettivamente violato i propri obblighi di condizionalità (in prosieguo: l’«anno della violazione»), vale a dire, per il sig. [OSCURATO:PERSONA] gli anni 2007 e 2008 e per la [OSCURATO:PERSONA] gli anni 2007 e 2009 ( 14 ). 30. Nel 2012 l’Agenzia per l’agricoltura e la pesca è venuta a conoscenza della seguente dichiarazione, resa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Corte dei conti, in cui si commentava l’«estensione e [l’]approccio dell’audit» di tale istituzione per quanto riguarda l’audit del sostegno al mercato e degli aiuti diretti all’agricoltura nella relazione annuale riguardante l’esercizio finanziario 2011 ( 15 ): «I produttori che non rispettano i requisiti [di condizionalità] hanno il diritto di percepire i pagamenti ma vengono sanzionati in funzione della gravità, entità, permanenza o ripetizione delle infrazioni riscontrate, nonché del loro carattere intenzionale o di negligenza. Ciò è dimostrato inoltre dal fatto che i pagamenti possono essere erogati anche prima che si concludano i controlli di condizionalità; le sanzioni non si applicano inoltre ai pagamenti corrispondenti all’anno civile in cui l’agricoltore ha compiuto l’infrazione, bensì ai pagamenti erogati nell’anno civile del rilevamento dell’infrazione da parte delle autorità nazionali » (il corsivo è mio). 31. Nella successiva corrispondenza tra le autorità danesi competenti e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha formalmente precisato, con una lettera del 7 febbraio 2013, che le riduzioni degli aiuti che sanzionavano violazioni dei requisiti di condizionalità dovevano essere calcolate in base all’aiuto totale erogabile per l’anno dell’accertamento. 32. L’Agenzia per l’agricoltura e la pesca ha poi riaperto i primi procedimenti relativi alle riduzioni degli aiuti e ha emanato nuove decisioni nel 2013 (in prosieguo: le «decisioni del 2013»), in cui ha basato le riduzioni degli aiuti sull’importo dell’aiuto versato nell’anno dell’accertamento, ossia nel 2011. 33. Per alcuni agricoltori, compresi il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che avevano aumentato la loro superficie coltivata tra l’anno (o gli anni) della violazione e l’anno dell’accertamento, le decisioni del 2013 hanno comportato maggiori riduzioni degli aiuti. Nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA], la nuova decisione aveva determinato una riduzione dell’aiuto pari a DKK 1908483,02 (approssimativamente EUR 256157), maggiore della riduzione da applicare in base alla decisione iniziale. Nel caso della [OSCURATO:PERSONA], la nuova decisione aveva comportato una riduzione dell’aiuto pari a DKK 105396,53 (approssimativamente EUR 14146), maggiore di quella prevista dalla decisione iniziale. 34. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato reclami contro le decisioni del 2013 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio reclami del Ministero dell’Ambiente e degli Alimenti) che, con decisioni, rispettivamente, del 22 giugno 2015 e del 12 dicembre 2014, ha accolto le decisioni del 2013 dell’Agenzia per l’agricoltura e la pesca. 35. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorsi di annullamento avverso le decisioni del 2013 dinanzi al giudice del rinvio, che ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE: «1.   In caso d’inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un anno civile, e di conseguente riduzione dei pagamenti diretti dell’agricoltore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento n. 1782/2003], in combinato disposto con l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, se la riduzione dell’aiuto debba essere calcolata sulla base dei pagamenti diretti dell’agricoltore: a) nell’anno civile in cui si verifica la violazione, o b) nell’anno civile (successivo) dell’individuazione/dell’accertamento della violazione. 2.   Se il risultato sia il medesimo ai sensi delle norme successive stabilite dall’articolo 23, paragrafo 1, del [regolamento n. 73/2009], in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009. 3.   Nel caso in cui l’inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali sia avvenuta nel corso degli anni 2007 e 2008, ma la violazione sia stata individuata/accertata soltanto nel 2011, se al calcolo della riduzione dell’aiuto si applichi il [regolamento n. 1782/2003], in combinato disposto con il regolamento n. 796/2004, oppure il [regolamento n. 73/2009], in combinato disposto con il regolamento n. 1122/2009». 36. Hanno presentato osservazioni scritte il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’Austria, la Danimarca e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Ad eccezione dell’Austria, dette parti sono comparse in udienza il 15 marzo 2018 e hanno presentato osservazioni orali. [OSCURATO:PERSONA] terza questione 37. Con la terza questione, che esaminerò per prima, il giudice del rinvio chiede indicazioni riguardo alla serie di norme che dovrebbero essere applicate quando un agricoltore non ha osservato i requisiti di condizionalità nel 2007 e nel 2008 e quando la violazione è stata scoperta nel 2011: i) il regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con il regolamento n. 796/2004, oppure ii) il regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con il regolamento n. 1122/2009. 38. Per quanto attiene ai due regolamenti del Consiglio, la versione iniziale dell’articolo 6 del regolamento n. 1782/2003 si applicava dal 1 o gennaio 2005, e la versione modificata dell’articolo 6 si applicava dal 1 o aprile 2008 ( 16 ). Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato dal regolamento n. 73/2009, applicato dal 1 o gennaio 2009 per quanto riguarda le disposizioni pertinenti. L’articolo 23 di tale regolamento riprende in sostanza la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003. 39. Ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 73/2009 (che hanno formulazione sostanzialmente identica e allo stesso scopo in tutte le 11 versioni linguistiche originarie) per «pagamenti relativi ad un determinato anno civile» si intendono «i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno(…) civil[e] considerat[o], compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell’anno (…) civil[e]». 40. La versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 1782/2003 prevedeva che, ai fini dell’applicazione dei due commi precedenti dell’articolo 6, paragrafo 1, nel 2008, l’anno civile dovesse corrispondere al periodo che andava dal 1 o aprile al 31 dicembre 2008. 41. Di conseguenza, la versione iniziale dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 è la versione applicabile ai pagamenti corrisposti per l’anno civile 2007, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da tale anno. 42. Per l’anno civile 2008, la versione iniziale dell’articolo 6, paragrafo 1, si applicava all’aiuto concesso per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 marzo 2008, inclusi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da quel periodo di tre mesi, che deve essere inteso come costituente un periodo specifico o un «anno civile» separato ( 17 ). 43. Per i pagamenti corrisposti per il periodo compreso fra il 1 o aprile e il 31 dicembre 2008, inclusi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da quel periodo di nove mesi, è la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, a trovare applicazione. 44. Passando ai regolamenti della [OSCURATO:PERSONA]: L’articolo 81 del regolamento n. 796/2004 prevede che esso si applichi alle «alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1 o gennaio 2005». Il regolamento n. 1122/2009 ha abrogato il regolamento n. 796/2004. L’articolo 86 del regolamento n. 1122/2009 prevede, in particolare, quanto segue: «1.   Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1 o gennaio 2010». 45. L’articolo 2, punto 25, del regolamento n. 1122/2009 ha definito il «periodo di erogazione del premio» come il «periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione». 46. Pertanto, conformemente al dettato delle disposizioni pertinenti, le riduzioni degli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali, relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano successivamente al 1 o gennaio 2005 e anteriormente al 1 o gennaio 2010 sono disciplinate dal regolamento n. 796/2004. [OSCURATO:PERSONA] prima questione 47. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 e delle disposizioni del regolamento n. 796/2004 che attuano tale disposizione. Più in particolare, detto giudice chiede se l’articolo 6, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che le riduzioni degli aiuti che sanzionano le violazioni dei requisiti di condizionalità debbano essere calcolate in base all’aiuto diretto totale erogabile per l’anno della violazione, o per l’anno dell’accertamento. 48. Analizzerò innanzitutto la versione originaria del regolamento n. 1782/2003. Esaminerò successivamente se la posizione è mutata in seguito alla modifica dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento introdotta dal regolamento n. 146/2008, prima di passare alle norme di attuazione dettagliate emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] (regolamento n. 796/2004). Tale ordine di analisi rispetta il rapporto gerarchico tra il regolamento del Consiglio e il regolamento di attuazione della [OSCURATO:PERSONA]. Regolamento n. 1782/2003 49. Dieci versioni in lingua originale su undici ( 18 ) dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, prima della modifica, chiarivano che la riduzione da effettuare per qualsiasi inosservanza avrebbe dovuto essere applicata all’anno della violazione. Pertanto, ad esempio, la versione in lingua inglese prevedeva che la riduzione fosse applicata al «total amount of direct payments to be granted in the calendar year in which the non-compliance occurs (importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere nell’anno civile in cui si verifica la violazione)». Le versioni in lingua danese, neerlandese, finlandese, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese prevedevano tutte esplicitamente lo stesso risultato ( 19 ), che deriva altresì, sebbene meno esplicitamente, dalla versione in lingua tedesca (logicamente, il «betreffenden Kalenderjahr» si riferisce al momento in cui una determinata azione od omissione determina la violazione in questione) ( 20 ). 50. Solo una versione linguistica dell’articolo 6, paragrafo 1 – quella francese – conteneva l’indicazione contrastante che la riduzione dovesse applicarsi all’anno dell’accertamento ( 21 ). 51. Secondo giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche, in quanto tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione ( 22 ). 52. Nella fattispecie, è evidente che la versione in lingua francese è in contrasto con tutte le altre versioni in lingua originale. Per tale ragione, non può essere utilizzata (come sembrava suggerire la [OSCURATO:PERSONA] in udienza) come unico elemento a sostegno dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1.. Tuttavia, supponendo che il testo francese non sia semplicemente un errore di traduzione, la presenza di tale testo divergente significa che un’interpretazione puramente letterale di tale disposizione, basata sulle altre 10 versioni linguistiche non può essere, di per sé, concludente. In caso di disparità tra le varianti linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 23 ). Occorre tenere in debita considerazione qualsiasi vincolo interpretativo imposto dalla necessità di conformarsi ai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di uguaglianza nonché il principio di proporzionalità ( 24 ). Ritornerò su tali importanti vincoli successivamente nell’ambito delle presenti conclusioni ( 25 ). Scopo 53. Al considerando 2 del regolamento n. 1782/2003 si afferma che il «pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole» e che gli «Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali» qualora tali regole non siano soddisfatte. Lo stesso articolo 6, paragrafo 1, richiede che la condizionalità debba essere «direttamente attribuibile al singolo agricoltore» affinché le riduzioni siano applicabili. 54. Lo scopo delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1782/2003, quale inizialmente emanato, era quindi di stabilire una serie di norme che prevedessero un collegamento diretto tra la violazione e le riduzioni degli aiuti erogabili ( 26 ). 55. Si persegue meglio tale scopo calcolando la sanzione per inosservanza in base all’aiuto erogabile nell’anno della violazione o nell’anno dell’accertamento? 56. L’applicazione di specifiche riduzioni in percentuale mantiene il collegamento diretto previsto con la violazione sanzionata soltanto se tali riduzioni in percentuale sono calcolate in base al pagamento dell’aiuto che sarebbe altrimenti dovuto per l’anno in cui la violazione è avvenuta. Se la riduzione in percentuale è invece applicata all’anno dell’accertamento e tale anno è diverso dall’anno della violazione, la sanzione continuerà ad essere (ad esempio) soltanto una riduzione dell’aiuto del 3% nell’eventualità che il pagamento dell’aiuto dovuto per l’anno dell’accertamento sia casualmente identico al pagamento dell’aiuto dovuto per l’anno della violazione. Siffatta sanzione non può essere plausibilmente definita come una sanzione calcolata «sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali» ( 27 ). 57. Esaminando lo scopo delle norme in un’ottica più ampia: lo scopo dei requisiti di condizionalità e delle sanzioni applicabili per la loro violazione è di obbligare gli agricoltori a percepire gli aiuti secondo i regimi di aiuto che prevedono il pagamento diretto al fine di rispettare, anno dopo anno, la normativa vigente riguardante la superficie, la produzione e l’attività agricole ( 28 ). Tale scopo è conseguito, a mio avvio, nel modo più adeguato associando la sanzione direttamente e chiaramente all’anno della violazione. 58. A tal proposito, è importante comprendere che l’anno di accertamento è, in un certo senso, determinato arbitrariamente. Riconosco che, quando vengono eseguite verifiche in loco, possono essere spesso rilevate effettivamente irregolarità nello stesso anno della violazione. In tal caso, naturalmente, il risultato del calcolo della riduzione in percentuale sarà esattamente lo stesso a prescindere dal fatto che si consideri l’aiuto diretto erogabile nell’anno della violazione oppure l’aiuto diretto erogabile nell’anno dell’accertamento quale base del calcolo. I due anni sono identici. Tuttavia, quando un’irregolarità viene alla luce a seguito di diverse verifiche (come nelle cause che hanno dato origine ai rinvii pregiudiziali in esame) l’anno dell’accertamento è l’anno in cui alle autorità competenti capita di scoprire che si è verificata una violazione. Non sembra sussistere alcuna ragione logica per sostenere che una riduzione pari a X% dell’aiuto diretto, che sarebbe altrimenti erogabile per un anno successivo non avente alcun rapporto diretto con l’anno della violazione, mantiene un nesso «proporzionato, obiettivo e graduale» tra la violazione e la sanzione. 59. [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di suggerire che, considerando come base del calcolo l’anno della violazione, si va incontro al problema che, quando l’anno dell’accertamento è successivo all’anno della violazione, il pagamento dell’aiuto è già stato effettuato. 60. A tal proposito, è importante distinguere fra il computo di una riduzione e la sua imputazione al pagamento di un aiuto che sarebbe altrimenti effettuato a favore di un agricoltore. I dati storici relativi ai pagamenti a favore delle aziende agricole sono conservati dalle autorità nazionali competenti: di solito, secondo la prassi attuale, inserendoli in sistemi informatizzati. Come è stato ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, in risposta ai quesiti della Corte, è quindi assolutamente possibile eseguire il computo della riduzione in base al credito storico relativo all’aiuto diretto nell’anno della violazione, e poi imputare tale riduzione al credito successivo ancora in essere. Un semplice esempio sarà sufficiente per chiarire tale punto e per evidenziare l’auspicabilità del ricorso a tale procedimento. 61. Supponiamo che nell’anno 1 l’agricoltore A chieda e percepisca regolarmente EUR 10000 in aiuti diretti. Nell’anno 2 tale agricoltore espande la sua azienda e chiede e percepisce, di conseguenza, aiuti diretti per un importo di EUR 20000. Successivamente, nell’anno 3, viene accertato che, in realtà, nell’anno 1, egli ha violato per negligenza un requisito di condizionalità. Al momento dell’accertamento l’agricoltore A ha presentato una domanda ancora in sospeso (per l’anno 3 di aiuti diretti) – questa volta, per EUR 30000, in quanto ha nuovamente aumentato le dimensioni della sua azienda. 62. Le norme dettagliate di attuazione della [OSCURATO:PERSONA] indicano precisamente una riduzione del 3% dell’aiuto dovuto quale sanzione per violazione degli obblighi di condizionalità, causata da negligenza (articolo 66 del regolamento n. 796/2004). Ovviamente, tale sanzione non può essere imputata all’aiuto diretto per l’anno 1, in quanto l’agricoltore ha già percepito tale aiuto. Tuttavia, nulla osta a che l’importo della sanzione sia computato con riferimento all’aiuto diretto dovuto per l’anno 1 (da cui risulta una sanzione di EUR 300 – ossia, il 3% di EUR 10000) e poi imputato al pagamento dell’aiuto diretto che l’agricoltore deve ancora percepire per l’anno 3. Pertanto, nell’anno 3, l’agricoltore A percepisce EUR 30000 meno EUR 300, ossia EUR 29700. 63. Tale procedimento sanziona correttamente, con una riduzione del 3%, la condotta negligente dell’agricoltore A nell’anno 1. Se la sanzione viene calcolata in base all’aiuto diretto dovuto nell’anno 3 e imputata a tale aiuto, il risultato è di applicare una sanzione (calcolata come 3% di EUR 30000, ossia EUR 900) che non corrisponde al 3% dell’aiuto diretto dovuto nell’anno in cui è stata commessa per negligenza la violazione del requisito di condizionalità. Al contrario, tale condotta negligente viene sanzionata applicando una percentuale del 9%. 64. Ritengo pertanto che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come inizialmente emanato, debba essere interpretato nel senso che le riduzioni degli aiuti per violazione dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere calcolate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione. Regolamento n. 146/2008 65. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 è stato modificato dal regolamento n. 146/2008 con effetto a decorrere dal 1 o aprile 2008. Dopo la modifica, la versione in lingua inglese è così redatta: «Where the statutory management requirements or good agricultural and environmental conditions are not complied with at any time in a given calendar year (hereinafter ’the calendar year concerned’), and the non-compliance in question is the result of an act or omission directly attributable to the farmer who submitted the aid application in the calendar year concerned, the total amount of direct payments to be granted … to that farmer, shall be reduced or cancelled (…) [In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile (di seguito: “l’anno civile in questione”) e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell’anno civile in questione, l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere (…) a tale agricoltore è ridotto o annullato (…)]». 66. La versione modificata non si riferisce esplicitamente all’anno dell’accertamento in nessuna delle undici versioni linguistiche e le differenze tra il testo francese e i testi nelle altre dieci versioni in lingua originale precedenti alla modifica sembrano essere state risolte. 67. Non vi sono indicazioni nei considerando del regolamento n. 146/2008 (o, in realtà, nel regolamento n. 73/2009, che ha successivamente sostituito e abrogato la versione modificata del regolamento n. 1782/2003) che qualsiasi modifica fosse destinata, per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni, ad essere applicata ai pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità. 68. [OSCURATO:PERSONA] rileva tale circostanza ( 29 ) e dichiara espressamente che l’articolo 6 del regolamento n. 1782/2003 dovrebbe recare pertanto lo stesso significato prima e dopo la sua modifica ad opera del regolamento n. 146/2008. 69. Condivido l’osservazione secondo la quale le versioni iniziale e modificata debbano recare lo stesso significato. Mi sembra che una semplice lettura del testo modificato indichi ancora una volta il collegamento diretto che dovrebbe sussistere tra violazione e conseguente sanzione. Come è stato correttamente sottolineato dall’Austria nelle sue osservazioni scritte sulla prima questione pregiudiziale, tale collegamento diretto può essere garantito soltanto calcolando la riduzione in percentuale da applicare all’aiuto diretto che l’agricoltore inadempiente dovrebbe altrimenti percepire con riferimento all’aiuto dovuto nell’anno della violazione. Né la lettera né la ratio della disposizione sono indicative dell’interpretazione alternativa propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 70. Concludo pertanto che la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, dovrebbe essere interpretata, come la versione iniziale, nel senso che essa richiede che le riduzioni degli aiuti diretti per sanzionare la violazione dei requisiti di condizionalità siano computate sulla base dell’aiuto diretto totale erogabile nell’anno della violazione. 71. In tale contesto, passo ora all’esame delle disposizioni pertinenti del regolamento di attuazione della [OSCURATO:PERSONA]. Regolamento n. 796/2004 72. L’articolo 66 del regolamento n. 796/2004 stabilisce in tutte le undici versioni in lingua originale che la riduzione dei pagamenti diretti per violazione dei requisiti di condizionalità, dovuta a negligenza, dovrebbe essere applicata all’anno dell’accertamento della violazione. 73. In forza di tale formulazione, la [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 alla luce del dettato da essa prescelto per il regolamento di attuazione della [OSCURATO:PERSONA] e delle sue intenzioni nel selezionare tale testo. 74. Tuttavia, la Corte ha costantemente dichiarato che un regolamento di attuazione (legislazione terziaria) adottato in forza di una facoltà conferita da un regolamento del Consiglio (legislazione secondaria) non può derogare alle disposizioni del regolamento del Consiglio, al quale è subordinato ( 30 ). Le parti pertinenti del regolamento n. 796/2004 sono state promulgate in base agli articoli 7 e 144 del regolamento n. 1782/2003. [OSCURATO:PERSONA] era quindi vincolata dalle disposizioni del regolamento n. 1782/2003 – in particolare, dal principio stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento – in fase di emanazione delle norme dettagliate destinate a dare effetto a tale principio. Essa non poteva legittimamente fissare norme in contrasto con il regolamento n. 1782/2003. I vires (poteri delegati) di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva per legiferare mediante normativa terziaria erano delimitati da quanto specificato nella legislazione secondaria (gerarchicamente superiore) adottata dal Consiglio. 75. Ho già precisato che, a mio avviso, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 indica l’anno della violazione come l’anno cui si dovrebbe fare riferimento per il computo della riduzione in percentuale dell’aiuto diretto al fine di sanzionare tale violazione. Il testo dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, se interpretato secondo il buon senso, può perfettamente recare un significato compatibile con tale requisito. 76. Ho già richiamato l’attenzione, al precedente paragrafo 60, sulla distinzione fondamentale tra computo e imputazione . L’articolo 66 così recita: «viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti (…) che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento » (il corsivo è mio). [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a interpretare il termine «applicata» nel senso sia di «computata» che di «imputata ». Tuttavia, non sussistono ragioni di tipo linguistico, per quanto mi consta, che obblighino ad adottare siffatta interpretazione. «Applicata» è un termine alquanto astratto e generale. Detto termine può essere inteso (non ho difficoltà ad ammetterlo) nel senso di «computata» (sinonimo di «calcolata in base a»); ed è questo chiaramente il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende interpretarlo. Tuttavia, «applicata» può anche significare semplicemente «imputata a» (dopo essere stata «computata», o «calcolata», su una base diversa). E non esistono, a mio avviso, ragioni valide per affermare che il termine «applicata» debba necessariamente significare sia «computata» che «imputata» se ciò è contrario al all’obiettivo che tale misura dovrebbe tentare di conseguire (come accadrebbe, tuttavia, in caso di adozione, nella fattispecie, di tale interpretazione combinata). 77. È vero che le parole conclusive del primo comma dell’articolo 66, paragrafo 1, fanno riferimento al «3% dell’importo complessivo in questione », che sembrerebbe rinviare al pagamento dovuto nell’anno dell’accertamento. Mi sembra, alla luce dell’interpretazione che ritengo essere l’interpretazione corretta del regolamento (gerarchicamente superiore) del Consiglio, che i termini da me riportati in corsivo debbano necessariamente venir meno. 78. Poiché la [OSCURATO:PERSONA], in risposta ai quesiti posti dalla Corte in udienza, ha fermamente sostenuto l’interpretazione da essa prescelta della normativa, è doveroso da parte mia esaminare con attenzione le ulteriori giustificazioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua interpretazione. 79. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che le verifiche in loco riguardanti la condizionalità sono obbligatorie mentre i controlli amministrativi (come applicati nelle cause che hanno dato luogo al presente rinvio pregiudiziale) sono facoltativi ( 31 ). Per tale ragione, l’anno della violazione e l’anno dell’accertamento sono, di norma, coincidenti. 80. Il governo danese è in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai fatti e presenta elementi da cui si evince che i due anni non sono sempre necessariamente coincidenti. 81. Ovviamente, quando l’anno della violazione e l’anno dell’accertamento coincidono, non rileva quale dei due sia considerato come base per computare la riduzione in percentuale del pagamento dell’aiuto al fine di sanzionare la violazione degli obblighi di condizionalità. Quando i due anni non coincidono, tuttavia, la scelta dell’anno ai fini del computo può avere notevole rilevanza ( 32 ). L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] non è, quindi, pertinente. 82. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a ragioni di praticità amministrativa. Un modo garbato per affermare che è più facile considerare lo stesso anno come base per il computo della deduzione da effettuare e come periodo al quale tale deduzione dovrebbe essere successivamente imputata. 83. Interpellata dalla Corte in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia ammesso che le autorità competenti negli Stati membri conserverebbero i dati storici relativi ai pagamenti degli aiuti, probabilmente in forma digitalizzata, e che non sarebbe particolarmente difficile computare la deduzione con riferimento all’anno della violazione e successivamente imputarla all’anno dell’accertamento. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ammesso che, in mancanza di domande di aiuto pendenti nell’anno dell’accertamento (in quanto, ad esempio, la persona responsabile della violazione aveva da allora cessato di svolgere attività agricola), sarebbe certamente possibile computare la deduzione con riferimento all’anno della violazione e chiedere poi il recupero dell’aiuto versato in eccesso in quell’anno come debito nei confronti delle autorità competenti. Questo è, a mio avviso, un modo per trattare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] sulla praticità amministrativa. 84. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere l’intenzione che la stessa aveva quando ha redatto il regolamento di attuazione come orientamento sul modo in cui dovrebbe essere interpretato il regolamento n. 1782/2003. Ho già discusso e respinto tale ragionamento ( 33 ). 85. Concludo che tali argomenti non forniscono alcuna ragione valida per adottare una diversa posizione sul modo in cui dovrebbe essere interpretato il regolamento del Consiglio (e, come necessaria conseguenza, il regolamento di attuazione della [OSCURATO:PERSONA]). 86. Esiste, inoltre, un’obiezione più rilevante e fondamentale da opporre alla posizione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Principio di uguaglianza 87. L’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, TFUE dispone che l’organizzazione comune dei mercati agricoli «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell’Unione». Tale formulazione vieta chiaramente discriminazioni fra produttori dello stesso prodotto. Tuttavia, essa non fa riferimento in termini così chiari al calcolo delle riduzioni degli aiuti pagati agli agricoltori ai sensi del regolamento n. 1782/2003. Detto ciò, il divieto di discriminazione enunciato nel Trattato è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza (o di parità di trattamento) che fa parte dei principi fondamentali del diritto dell’Unione. Tale principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata ( 34 ). 88. È conforme al principio di uguaglianza l’interpretazione del regolamento n. 1782/2003, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento n. 796/2004 e nelle indicazioni scritte da essa fornite all’Agenzia per l’agricoltura e la pesca nella lettera del 7 febbraio 2013, che richiede il calcolo delle riduzioni degli aiuti in base agli importi degli aiuti relativi all’anno dell’accertamento? 89. A mio avviso, la risposta non può che essere negativa. Chiarisco tale affermazione con il seguente esempio. 90. Supponiamo che gli agricoltori A, B e C gestiscano lo stesso tipo di azienda agricola e che ciascuno abbia diritto a EUR 10000 di aiuti diretti per l’anno 1. Ognuno di essi commette esattamente la stessa violazione dei requisiti di condizionalità nell’anno 1, ma le violazioni non vengono scoperte in tale anno. 91. Nell’anno 2 l’agricoltore A cessa di svolgere l’attività agricola e cede la propria azienda ad un altro agricoltore. L’agricoltore B continua a gestire la stessa azienda agricola e a chiedere lo stesso importo (EUR 10000) di aiuti diretti. L’agricoltore C avvia l’ampliamento della sua azienda e, di conseguenza, inizia a chiedere più aiuti diretti. 92. Nell’anno 3 vengono scoperte le violazioni. Le autorità nazionali competenti formulano le loro debite «conclusioni» riguardo alle violazioni e adottano decisioni di riduzione degli aiuti diretti per ogni agricoltore del 3%, calcolato – secondo le modalità indicate insistentemente dalla [OSCURATO:PERSONA] – in base al diritto totale agli aiuti diretti nell’anno 3. 93. Ne deriva che l’agricoltore A (che non ha presentato domanda di aiuti diretti nell’anno 3, in quanto ha cessato l’attività) è soggetto a una riduzione del pagamento diretto pari a 3% x zero. Tale agricoltore ne esce impunito. L’agricoltore B, che coltiva ancora la stessa area dell’anno1 e ha diritto a EUR 10000 di pagamenti diretti per l’anno 3, è soggetto a una riduzione dei suoi pagamenti diretti pari a 3% x EUR 10000, ovvero EUR 300. La sanzione ad esso inflitta è, fortuitamente, la stessa che sarebbe stata applicata se l’anno della violazione fosse stato considerato come anno del calcolo della riduzione degli aiuti del 3%. (Dico «fortuitamente», in quanto è solo un caso che le dimensioni della sua azienda e il suo diritto ad aiuti diretti siano, nell’anno 3, gli stessi dell’anno 1) L’agricoltore C ha ampliato la sua azienda in modo davvero consistente e ha diritto a EUR 100000 di pagamenti diretti nell’anno 3. Di conseguenza, la sua sanzione per la violazione commessa nell’anno 1 è una riduzione di EUR 3000 applicata ai suoi pagamenti diretti per l’anno 3. 94. Si evince che il risultato dell’applicazione del metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è quello di infliggere sanzioni assai diverse ai tre agricoltori A, B e C (rispettivamente, EUR 0, EUR 300 ed EUR 3000) esattamente per la stessa violazione dei requisiti di condizionalità nell’anno 1. [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto motivazioni compatibili con gli scopi della normativa che inizino a giustificare siffatto risultato. Al contrario, comportamenti identici sono sanzionati in modo assai diverso per ragioni che non hanno niente a che vedere con l’effettiva violazione e che sono parimenti estranee agli scopi della normativa applicata. 95. [OSCURATO:PERSONA], consapevole di tali difficoltà, invoca il principio di proporzionalità per risolvere l’ingiustizia così creata. Pertanto, passerò ora all’esame dell’argomento da esso dedotto in base a tale principio. Principio di proporzionalità 96. Gli strumenti istituiti da un atto dell’Unione dovrebbero essere idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non devono eccedere quanto è necessario per raggiungerlo ( 35 ). Come risulta dall’esempio che ho appena fornito, calcolare la sanzione della riduzione in percentuale in base all’aiuto diretto erogabile nell’anno dell’accertamento non soddisfa tale requisito. Tale metodo non è «idoneo a realizzare gli obiettivi perseguiti» dal regolamento n. 796/2004. Esso non sanziona la violazione quando l’agricoltore, in tale anno successivo, non ha presentato domanda di aiuti in base al regime dei pagamenti diretti (nel mio esempio, l’agricoltore A). Per contro, esso sanziona taluni casi di violazione in modo più severo di quanto sia necessario (e, sembrerebbe, più severo di quanto sia stato inteso) (nel mio esempio, l’agricoltore C). Solo quando l’anno della violazione e l’anno dell’accertamento casualmente coincidono tale metodo mantiene effettivamente il collegamento diretto voluto tra la violazione delle norme di condizionalità e la sanzione imposta per tale violazione. 97. Nelle sue osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] ammette che il principio di proporzionalità possa essere violato in siffatte circostanze. Essa propone come soluzione che, in queste ipotesi limitate, possano essere invece utilizzati, come base di calcolo, i pagamenti diretti per l’anno della violazione. Per quanto mi è dato comprendere, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che il metodo corretto è quello di fare riferimento all’anno dell’accertamento come base per il computo della sanzione, ma che, quando tale norma generale dà luogo a un risultato ovviamente errato, può essere invocato il principio di proporzionalità per porre rimedio alla situazione. 98. Interpellata in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di indicare un esempio nella giurisprudenza della Corte in cui quest’ultima abbia sostenuto l’applicazione del principio di proporzionalità in tal senso in modo da rimediare a un vizio strutturale causato dalla scelta di un particolare metodo. Non sono nemmeno io a conoscenza di casi a sostegno di questa nuova proposta. 99. In udienza il governo danese ha sottolineato – correttamente, a mio avviso – che il metodo di calcolo della sanzione deve soprattutto soddisfare due criteri. Deve essere chiaro, in modo tale da poter essere prontamente applicato dalle autorità nazionali competenti a un gran numero di singoli casi e deve garantire la certezza del diritto sia al singolo agricoltore che all’amministrazione nazionale. È difficile ipotizzare un sistema più avverso a questi due obiettivi di quello in cui, quando il risultato derivante dall’applicazione del metodo generale è «sufficientemente» inaccettabile (a prescindere dal significato preciso che ciò può assumere), l’intera base di calcolo venga successivamente modificata a discrezione delle oberate autorità che amministrano il regime. 100. Infine, occorre altresì riportare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale non sarebbe necessario ricorrere all’applicazione del principio di proporzionalità come correttivo in caso di inosservanza delle norme, in quanto «fraus omnia corrumpit». Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha previsto specificamente una diversa (più elevata) percentuale da applicare a casi di sanzioni per violazione intenzionale rispetto a quella applicabile a violazione per negligenza ( 36 ). In tale contesto, ritengo l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] di difficile comprensione e in ogni caso poco convincente. 101. Pertanto, consiglio vivamente alla Corte di non ricorrere a questa applicazione – a mio avviso discutibile – del principio di proporzionalità per risolvere le difficoltà cui dà chiaramente luogo il metodo prescelto dalla [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto di confermare l’interpretazione del regolamento n. 1782/2003 e del regolamento n. 796/2004 che evita innanzitutto di creare tali difficoltà. [OSCURATO:PERSONA] risposta alla prima questione pregiudiziale 102. Concludo pertanto che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, sia nella versione iniziale sia nella versione modificata dal regolamento n. 146/2008, dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni in percentuale dei pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione. L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 dovrebbe essere interpretato nel senso che la riduzione dei pagamenti degli aiuti diretti intesa a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbe essere imputata – ossia, applicata – all’aiuto erogabile nell’anno dell’accertamento. [OSCURATO:PERSONA] seconda questione 103. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la risposta della Corte alla prima questione si applichi anche ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 e degli articoli 70, paragrafo 4, e 70, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009. Posso trattare tale questione brevemente. 104. L’articolo 23 del regolamento n. 73/2009 riproduce quasi testualmente il dettato dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 come modificato dal regolamento n. 146/2008. La lettura del preambolo del regolamento n. 73/2009 non indica l’intenzione, da parte del legislatore, di modificare il principio contenuto nella versione modificata dell’articolo 6 del regolamento n. 1782/2003 quando lo sostituisce con l’articolo 23 del regolamento n. 73/2009. 105. L’analisi da me esposta nei paragrafi precedenti riguardo all’articolo 6 del regolamento n. 1782/2003, sia nella versione iniziale che nella versione modificata, è quindi valida anche per l’articolo 23 del regolamento n. 73/2009. Regolamento n. 1122/2009 106. L’articolo 70 del regolamento n. 1122/2009, «Principi generali e definizioni», prevedeva al paragrafo 4 che «[l]e infrazioni sono considerate “determinate” se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo» e al paragrafo 8 che la «percentuale di riduzione è applicata (…) all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile dell’accertamento (…)» 107. Per le ragioni esposte supra ai paragrafi da 74 a 101 riguardo alla norma corrispondente contenuta nell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, l’articolo 70 del regolamento n. 1122/2009 dovrebbe essere interpretato, per essere conforme al principio sancito all’articolo 23 del regolamento n. 73/2009, nel senso che la riduzione dei pagamenti degli aiuti diretti intesa a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbe essere computata con riferimento all’anno della violazione e dovrebbe essere quindi imputata – ossia, applicata – all’aiuto dovuto nell’anno dell’accertamento. 108. La risposta alla seconda questione pregiudiziale dovrebbe essere quindi che l’articolo 23 del regolamento n. 73/2009 dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni in percentuale dei pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione. L’articolo 70 del regolamento n. 1122/2009 dovrebbe essere interpretato nel senso che la riduzione dei pagamenti degli aiuti diretti intesa a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbe essere computata con riferimento all’anno della violazione e dovrebbe essere quindi imputata – ossia, applicata – all’aiuto erogabile nell’anno dell’accertamento. Conclusione 109. Alla luce delle suesposte considerazioni sono dell’avviso che la Corte debba rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca) nei seguenti termini: Terza questione: L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come inizialmente emanato, è applicabile ai pagamenti corrisposti per l’anno civile 2007, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da tale anno. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come inizialmente emanato, è applicabile ai pagamenti corrisposti per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 marzo 2008, inclusi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da quel periodo di tre mesi. Per i pagamenti corrisposti per il periodo compreso fra il 1 o aprile e il 31 dicembre 2008, inclusi i pagamenti relativi ad altri periodi decorrenti da quel periodo di nove mesi, si applica l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008. In forza dell’articolo 86 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento, il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 796/2004 del 21 aprile 2004 si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano anteriormente al 1 o gennaio 2010. Prima questione: L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, sia nella versione iniziale sia nella versione modificata dal regolamento n. 146/2008, dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni in percentuale dei pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione. L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 dovrebbe essere interpretato nel senso che la riduzione dei pagamenti degli aiuti diretti intesa a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovute a negligenza dovrebbe essere imputata – ossia, applicata – all’aiuto erogabile nell’anno dell’accertamento. Seconda questione: L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce regole comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni in percentuale dei pagamenti degli aiuti diretti per sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate in base all’aiuto diretto erogabile per l’anno civile in cui si è verificata la violazione. L’articolo 70 del regolamento n. 1122/2009 dovrebbe essere interpretato nel senso che le riduzioni dei pagamenti degli aiuti diretti intese a sanzionare violazioni dei requisiti di condizionalità dovrebbero essere computate con riferimento all’anno della violazione e dovrebbero essere quindi imputate – ossia, applicate – all’aiuto erogabile nell’anno dell’accertamento. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ( GU 2003, L 270, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2008, L 46, pag. 1 ). Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 si applica a decorrere dal 1 o aprile 2008. ( 4 ) L’articolo 7 è stato anch’esso modificato dal regolamento n. 146/2008. Tuttavia, le modifiche così introdotte non sono rilevanti ai fini delle presenti conclusioni. ( 5 ) L’articolo 144, paragrafo 2, faceva riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] ( GU 1999, L 184, pag. 23 ) e alla «procedura di gestione» prevista dall’articolo 4 di tale decisione. ( 6 ) Regolamento del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 ( GU 2004, L 141, pag. 18 ). ( 7 ) Regolamento del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU 2009, L 30, pag. 16 ). ( 8 ) Ciò è stato fatto, secondo il considerando 2 del regolamento n. 73/2009, «per ragioni di chiarezza» dopo che il regolamento n. 1782/2003 aveva subito modifiche sostanziali a più riprese. Il regolamento n. 73/2009 è stato abrogato, a sua volta, con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 608 ). ( 9 ) Regolamento del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ( GU 2009, L 316, pag. 65 ). ( 10 ) Il regolamento n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA] è stato a sua volta abrogato, con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2015, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU 2014, L 181, pag. 48 ). ( 11 ) La «relazione di controllo» di cui all’articolo 54 è richiesta per valutare l’importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di «gravità», «portata», «durata» e «frequenza» in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, con indicazione dei fattori che determinerebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare [articolo 54, paragrafo 1, lettera c)]. ( 12 ) Direttiva del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( GU 1991, L 375, pag. 1 ). ( 13 ) L’ordinanza di rinvio cita taluni paragrafi delle disposizioni danesi emanate nel 2010, che sembrano fare riferimento all’anno «in cui è ricevuta la richiesta o la domanda d’aiuto e in cui la violazione è accertata» (il corsivo è mio). Sebbene non esprima pareri sull’interpretazione del diritto danese, sembrerebbe, in base all’ordinanza del giudice del rinvio, che le norme danesi, almeno per quanto riguarda la versione emanata nel 2010, siano state applicate sul presupposto che tali due anni coincidessero. ( 14 ) Nell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 prima della modifica viene utilizzata l’espressione «l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza». La versione modificata di tale disposizione fa riferimento all’«importo totale dei pagamenti diretti corrisposti», come l’articolo 23 del regolamento n. 73/2009. I regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] utilizzano analogamente una terminologia variabile. Ritengo che tali quattro regolamenti si riferiscano all’«aiuto diretto totale erogabile» ( 15 ) Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata dalle risposte delle istituzioni ( GU 2012, C 344, pag. 1 , in particolare pag. 75, punto 3.9). ( 16 ) V. articolo 3, lettera a), del regolamento n. 146/2008. ( 17 ) Ciò deriva dal fatto che la versione modificata dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 si applicava dal 1 o aprile 2008 conformemente all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 146/2008; v. supra, nota 3. ( 18 ) Con l’espressione «versioni in lingua originale» intendo le versioni nelle lingue ufficiali dell’Unione europea al momento dell’emanazione del regolamento n. 1782/2003. ( 19 ) In danese: «det kalenderår, hvor den manglende overholdelse finder sted»; in neerlandese: «het kalenderjaar waarin de niet-naleving plaatsvindt»; in finlandese: «sinä kalenterivuonna, jona noudattamatta jättäminen tapahtuu»; in greco: «να καταβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η μη εφαρμογή»; in italiano: «nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza»; in portoghese: «no ano civil em que ocorre tal incumprimento»; in spagnolo: «en el año natural en que se produzca el incumplimiento», e in svedese: «det år då överträdelsen inträffar». ( 20 ) La versione in lingua tedesca prevede quanto segue: «Werden die Grundanforderungen an die Betriebsführung oder der gute landwirtschaftliche und ökologische Zustand aufgrund einer unmittelbar dem einzelnen Betriebsinhaber zuzuschreibenden Handlung oder Unterlassung nicht erfüllt, so wird der Gesamtbetrag der in dem betreffenden Kalenderjahr (…) zu gewährenden Direktzahlungen (…) gekürzt oder ausgeschlossen». ( 21 ) La versione in lingua francese così recita: «le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé». ( 22 ) V. sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10 , EU:C:2012:244 , punto 44 . ( 23 ) V. sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10 , EU:C:2012:244 , punto 45 . ( 24 ) V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Dowling, C‑85/90 , EU:C:1992:170 , paragrafo 10 , e conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Schutzverband der Spirituosen‑Industrie, C‑457/05 , EU:C:2007:345 , paragrafo 44 . ( 25 ) V. infra, rispettivamente, paragrafi da 87 a 94 e da 96 a 102. ( 26 ) La condizione secondo la quale la violazione dovrebbe essere «direttamente attribuibile» all’agricoltore era inizialmente collegata al prerequisito di ammissibilità all’aiuto che l’agricoltore disponesse delle parcelle di terreno pertinenti per un periodo determinato di almeno dieci mesi: v. articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003. Le modifiche apportate dal regolamento n. 146/2008 hanno ridotto tale periodo a un unico giorno e hanno esteso la responsabilità del richiedente gli aiuti per violazione riguardo alle aree coltivate dichiarate in determinati casi, come nell’ipotesi di cessione della terra: v. articolo 1, paragrafo 3, e considerando 2 e 3 del regolamento n. 146/2008. ( 27 ) Esaminerò le possibili implicazioni dell’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per un singolo agricoltore e per un gruppo di tre agricoltori che commettano tutti la stessa violazione degli obblighi di condizionalità, ricorrendo a due esempi pratici: v. infra, paragrafi da 61 a 63 e da 90 a 93. ( 28 ) V. considerando 2 del regolamento n. 1782/2003. ( 29 ) [OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni scritte, applica la stessa analisi all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, al quale ritiene si debba attribuire il medesimo significato dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003. ( 30 ) V. sentenze del 10 marzo 1971, [OSCURATO:PERSONA], 38/70 , EU:C:1971:24 , punto 10 , e del 2 marzo 1999, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑179/97 , EU:C:1999:109 , punto20. ( 31 ) [OSCURATO:PERSONA] ha qui citato l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1782/2003, nonché l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 73/2009. ( 32 ) V. esempi forniti supra ai paragrafi da 61 a 63 e infra ai paragrafi da 90 a 93. ( 33 ) V. supra, paragrafo 74. ( 34 ) Sentenza del 19 ottobre 1977, Ruckdeschel e a., 117/76 e 16/77 , EU:C:1977:160 , punto 7 . ( 35 ) V., in particolare, sentenze del 18 novembre 1987, Maizena e a., 137/85 , EU:C:1987:493 , punto15; del 10 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA], C‑491/01 , EU:C:2002:741 , punto 122 ; del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, C‑11/00 , EU:C:2003:395 , punto 156 , e del 13 dicembre 2012, Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat‑Troost, C‑11/12 , EU:C:2012:808 , punto 39 . ( 36 ) V. articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003 e articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 73/2009; v. inoltre, articolo 67 del regolamento n. 796/2004 e articoli 70, paragrafo 8, e 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1782/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris