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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06574/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ta [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per 461 giorni, in relazione al delitto di riciclaggio di circa 21 milioni di euro e di reimpiego di capitali, per il quale era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato.

La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il comportamento del Diana aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.

E ciò in quanto il Diana aveva tenuto una condotta quanto meno rivelatrice della sua generica cognizione della natura del denaro oggetto delle conversazioni intercettate.

2. A mezzo del suo difensore, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché per il vizio della motivazione.

Dopo aver ripercorso la vicenda giudiziaria del Diana, l'esponente lamenta che la Corte di appello non abbia eseguito la verifica della colpa ostativa all'indennizzo sulla base della contestazione formulata in danno del ricorrente, finendo per non accertare se quella condotta debba o meno essere considerata eziologicamente incidente sull'instaurazione della custodia cautelare.

Ad avviso dell'esponente l'affermazione del GUP, di una consapevolezza che la provvista di circa 21 milioni fosse provento di attività criminali, è stata superata dalla Corte di appello; mentre è stato ritenuto non provato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di riciclatore del clan Genovese.

Per contro, non è vero che il Diana ambisse ad avere una provvista illecita e risulta accertato che egli aveva avuto rapporti con soggetti vicini al [OSCURATO:PERSONA] perché aveva interesse a recuperare crediti vantati.

Per il Gup non è vero che le intercettazioni abbiano permesso di ritenere che le operazioni negoziali supposte simulate siano state realmente poste in essere e ancor meno se ad esse si accompagnasse una reale provvista finanziaria.

3. Con memoria datata il 14.10.2022 si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifici i rilievi mossi dal ricorrente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte dall'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen. si trae che i motivi di impugnazione devono indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'aspecificità (estrinseca) ricorre anche in caso di mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Come hanno rammentato le Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568); la ragione di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione è nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Orbene, gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello per dare conto del giudizio di un comportamento gravemente colposo del Diana si incentrano sulla "oggettiva opacità ed ambiguità della anomala e poco trasparente relazione finanziaria oggetto delle conversazioni telefoniche".

Su tale punto il ricorso oppone che la Corte di appello, nel pronunciare la sentenza di assoluzione aveva ricostruito i rapporti del Diana con il [OSCURATO:PERSONA] riconoscendo al primo il ruolo di soggetto truffato dal secondo, con il quale avrebbe continuato ad intrattenere rapporti per poter recuperare i crediti vantati verso il medesimo.

Come è palese, una simile prospettazione non si confronta con la motivazione del giudice della riparazione, il quale non aveva posto al nucleo della colpa la realtà dei rapporti correnti tra i due ma la circostanza che le conversazioni intercettate avevano avuto un carattere ambiguo.

Nell'ambito del giudizio di riparazione si tratta, infatti, non già di stabilire se il comportamento tenuto dall'istante fosse reato, poichè ciò è escluso in radice dalla sentenza di assoluzione, ma se esso avesse connotati tali da renderlo passibile di interpretazione come comportamento illecito, suscettibile di condurre all'adozione di misura cautelare.

Nel caso che occupa il ricorrente si impegna sul piano della descrizione della vicenda per come accertata all'esito del giudizio, senza mai entrare nel tema di ciò che, secondo l'id quod plerumque accidit, poteva essere ragionevolmente dedotto dalle conversazioni in parola.

Anche la censura per la quale il giudice della riparazione si sarebbe sostituito al giudice dell'assoluzione ha quale presupposto l'assunto che il giudice della riparazione abbia operato una ricostruzione dei rapporti diversa da quella acclarata dal giudice dell'imputazione.

Ciò non è, essendo stato fatto riferimento al tenore delle conversazioni.4.

Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.

La Corte non ravvisa le condizioni per riconoscere al Ministero resistente la rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, ovvero la concreta opposizione dello stesso alla pretesa dell'interessato (cfr. Sez. 4, n. 5923 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275124, per la quale, in tali caso, il giudice, in caso di rigetto dell'istanza di riparazione, non può condannare l'instante alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, non essendo configurabile la soccombenza secondo i principi civilistici).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso j1i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per 461 giorni, in relazione al delitto di riciclaggio di circa 21 milioni di euro e di reimpiego di capitali, per il quale era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il comportamento del Diana aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto il Diana aveva tenuto una condotta quanto meno rivelatrice della sua generica cognizione della natura del denaro oggetto delle conversazioni intercettate. 2. A mezzo del suo difensore, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché per il vizio della motivazione. Dopo aver ripercorso la vicenda giudiziaria del Diana, l'esponente lamenta che la Corte di appello non abbia eseguito la verifica della colpa ostativa all'indennizzo sulla base della contestazione formulata in danno del ricorrente, finendo per non accertare se quella condotta debba o meno essere considerata eziologicamente incidente sull'instaurazione della custodia cautelare. Ad avviso dell'esponente l'affermazione del GUP, di una consapevolezza che la provvista di circa 21 milioni fosse provento di attività criminali, è stata superata dalla Corte di appello; mentre è stato ritenuto non provato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di riciclatore del clan Genovese. Per contro, non è vero che il Diana ambisse ad avere una provvista illecita e risulta accertato che egli aveva avuto rapporti con soggetti vicini al [OSCURATO:PERSONA] perché aveva interesse a recuperare crediti vantati. Per il Gup non è vero che le intercettazioni abbiano permesso di ritenere che le operazioni negoziali supposte simulate siano state realmente poste in essere e ancor meno se ad esse si accompagnasse una reale provvista finanziaria. 3. Con memoria datata il 14.10.2022 si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifici i rilievi mossi dal ricorrente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte dall'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen. si trae che i motivi di impugnazione devono indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'aspecificità (estrinseca) ricorre anche in caso di mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Come hanno rammentato le Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568); la ragione di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione è nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Orbene, gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello per dare conto del giudizio di un comportamento gravemente colposo del Diana si incentrano sulla "oggettiva opacità ed ambiguità della anomala e poco trasparente relazione finanziaria oggetto delle conversazioni telefoniche". Su tale punto il ricorso oppone che la Corte di appello, nel pronunciare la sentenza di assoluzione aveva ricostruito i rapporti del Diana con il [OSCURATO:PERSONA] riconoscendo al primo il ruolo di soggetto truffato dal secondo, con il quale avrebbe continuato ad intrattenere rapporti per poter recuperare i crediti vantati verso il medesimo. Come è palese, una simile prospettazione non si confronta con la motivazione del giudice della riparazione, il quale non aveva posto al nucleo della colpa la realtà dei rapporti correnti tra i due ma la circostanza che le conversazioni intercettate avevano avuto un carattere ambiguo. Nell'ambito del giudizio di riparazione si tratta, infatti, non già di stabilire se il comportamento tenuto dall'istante fosse reato, poichè ciò è escluso in radice dalla sentenza di assoluzione, ma se esso avesse connotati tali da renderlo passibile di interpretazione come comportamento illecito, suscettibile di condurre all'adozione di misura cautelare. Nel caso che occupa il ricorrente si impegna sul piano della descrizione della vicenda per come accertata all'esito del giudizio, senza mai entrare nel tema di ciò che, secondo l'id quod plerumque accidit, poteva essere ragionevolmente dedotto dalle conversazioni in parola. Anche la censura per la quale il giudice della riparazione si sarebbe sostituito al giudice dell'assoluzione ha quale presupposto l'assunto che il giudice della riparazione abbia operato una ricostruzione dei rapporti diversa da quella acclarata dal giudice dell'imputazione. Ciò non è, essendo stato fatto riferimento al tenore delle conversazioni.4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende. La Corte non ravvisa le condizioni per riconoscere al Ministero resistente la rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, ovvero la concreta opposizione dello stesso alla pretesa dell'interessato (cfr. Sez. 4, n. 5923 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275124, per la quale, in tali caso, il giudice, in caso di rigetto dell'istanza di riparazione, non può condannare l'instante alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, non essendo configurabile la soccombenza secondo i principi civilistici). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso j1i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese Così deciso in Roma, ne
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